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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_131/2018  
 
 
Sentenza del 23 febbraio 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Pfiffner, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 gennaio 2018 (36.2017.90). 
 
 
Visto:  
il ricorso al Tribunale federale interposto il 29 gennaio 2018 (timbro postale) da A.________ contro il giudizio del 3 gennaio 2018 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il suo ricorso contro la decisione su reclamo del 15 settembre 2017 della Cassa Cantonale di compensazione con cui era stato dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il suo reclamo contro la decisione formale del 26 maggio 2017, con la quale era stato affiliato presso la Mutuel SA per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, 
 
 
considerando:  
che l'art. 54 LTF prevede che il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, 
che nel caso di specie il giudizio cantonale è stato redatto in italiano e pertanto la sentenza oggetto della presente vertenza sarà elaborata in italiano, lingua comprensibile per il ricorrente, residente a Lugano dal 1° marzo 2014, malgrado il fatto che egli abbia steso un gravame in tedesco, come del resto era suo diritto, 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, 
che il Tribunale cantonale, accertata l'ampia tardività del gravame trasmessogli e l'assenza di motivi di restituzione del termine per ricorrere, lo ha respinto nella misura della sua ricevibilità, 
che il ricorrente non impugna la tardività del rimedio di diritto ma si limita a domandare l'accoglimento della propria obiezione, nel senso che egli evidenzia anche in questa sede di essere già affiliato contro le malattie presso un assicuratore germanico, che copre i sinistri in tutti i Paesi, e che ora è stato obbligato ad affiliarsi presso un istituto svizzero sconosciuto, del quale non si è mai servito e mai si servirà, 
che, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali del giudizio del Tribunale cantonale, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 23 febbraio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi