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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_132/2021  
 
 
Sentenza del 23 febbraio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona. 
 
Oggetto 
sostituzione del curatore a favore del figlio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 gennaio 2021 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2020.169). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
A.________ è il padre di B.________, nato nel 2007. Nel 2011 a favore del figlio è stata istituita una curatela educativa. Con decisione 29 ottobre/4 novembre 2020 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha nominato C.________, dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione di Paradiso, in veste di nuova curatrice del minore. 
A.________ ha impugnato tale decisione con reclamo 11/14 dicembre 2020. 
Con ordinanza 14 dicembre 2020, notificata mediante invio raccomandato, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A.________ a versare un anticipo per le presunte spese processuali di fr. 700.-- entro il 31 dicembre 2020, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento nel termine impartito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (v. combinati art. 47 cpv. 3 e 4 e art. 99 cpv. 4 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL/TI 165.100]; v. anche art. 450f CC). Mediante sentenza 7 gennaio 2021 il Presidente della Camera di protezione ha osservato che l'invio raccomandato, spedito il 15 dicembre 2020, non era stato ritirato durante il periodo di giacenza postale, ha ricordato che secondo l'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm la notificazione va in tal caso considerata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso e ha dichiarato il reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo nel termine impartito. 
 
2.   
Con "reclamo" 16 febbraio 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di obbligare l'autorità inferiore a rinviargli la fattura. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. Per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC (v. anche art. 314 cpv. 1 CC), la procedura di reclamo contro le decisioni emanate dalle autorità ticinesi di protezione dei minori e degli adulti è retta dal diritto cantonale; se il diritto cantonale non dispone altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni del CPC (v. art. 450f CC; v. anche Messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999, pag. 8).  
 
Con un ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali. Salvo che per i casi citati all'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale; è per contro possibile prevalersi di un'applicazione arbitraria (art. 9 Cost.) o lesiva di altre norme della Costituzione federale di tale diritto. Il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (DTF 133 III 462 consid. 2.3). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
3.2. Nel ricorso all'esame, il ricorrente sostiene che "ogni tribunale deve sempre rinviare per posta A la raccomandata non ritirata, altrimenti questo modo di agire (il non ricevere la vostra corrispondenza) diventa denegata giustizia".  
Tale generica censura non soddisfa le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente infatti - il quale non contesta che alla procedura di reclamo era applicabile il diritto cantonale - non si confronta minimamente con l'argomento dell'autorità inferiore secondo cui, in applicazione dell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm, una notificazione va considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso e non si prevale di un'applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 febbraio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini