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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_440/2022  
 
 
Sentenza del 23 febbraio 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Maillard, Viscione, 
Cancelliera Fretz Perrin. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Minesso, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (residenza in Svizzera), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 giugno 2022 (38.2022.18). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino con decisione dell'11 ottobre 2021, confermata su opposizione il 17 gennaio 2022, ha negato ad A.________, di nazionalità italiana e svizzera e nato nel 1960, il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 14 agosto 2021 in quanto non ha ritenuto adempiuta l'esigenza legale della residenza in Svizzera. L'amministrazione ha considerato che A.________ fosse residente a Campione d'Italia (Italia), dove intratteneva le principali relazioni personali con la moglie. 
 
B.  
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio del 3 giugno 2022 il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere del 14 agosto 2022 (recte: 2021). In via subordinata, egli conclude al rinvio della causa alla Corte cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate dall'insorgente (DTF 145 V 57 consid. 4.2; sentenza 9C_60/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 148 V 21), nella misura in cui le carenze giuridiche non risultano palesi, mentre non è tenuto a vagliare tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) adeguatamente presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). L'accertamento e l'apprezzamento dei fatti operati dal giudice precedente può, invece, essere censurato unicamente se avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2; DTF 147 I 73 consid. 2.2), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.3; sentenza 8C_228/2022 del 8 novembre 2022 consid. 2.2 con rif.), per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sono realizzate (DTF 145 V 188 consid. 2; DTF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha violato il diritto federale (consid. 4) e internazionale (consid. 5) nella misura in cui ha negato al ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione poiché non residente in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (RS 873.0). 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, sulla base dei vari atti di causa, ha anzitutto accertato che il ricorrente, dopo aver lavorato in qualità di direttore presso la B.________ SA tra il 2004 e il 2014, è stato attivo in qualità di responsabile ristorante presso la C.________ Sagl dal 1° gennaio 2018 al 14 agosto 2021, data a decorrere dalla quale egli si è iscritto in disoccupazione. La Corte cantonale ha poi rilevato che il ricorrente - padre di due figli maggiorenni residenti in Lombardia (Italia) ed a Chiasso - è sposato dal dicembre 2014 con D.________, con la quale ha abitato a E.________ - in un appartamento di sua proprietà e venduto nella primavera del 2020 - sino al febbraio 2019, allorquando la moglie si è trasferita in un appartamento a Campione d'Italia (Italia) locato direttamente dal marito. I giudici ticinesi hanno altresì stabilito, fondandosi sulle dichiarazioni del ricorrente, che questi si recava in Italia dalla moglie quasi tutti i giorni, pernottandovi almeno 2-3 notti a settimana, e che le spese da lui sostenute tra il 2020 e il 2021 si effettuavano in maniera regolare e preponderante nella zona di Campione d'Italia. I giudici ticinesi hanno infine determinato che la camera occupata gratuitamente presso l'abitazione della figlia di sua moglie a F.________ (Lugano) non costituiva, con preponderante verosimiglianza, la sua stabile ed effettiva residenza, sicché il centro dei suoi interessi andava collocato nel luogo in cui, dai primi mesi del 2019, era domiciliata la moglie, ossia in Italia. Sulla base delle prove dell'incarto, il Tribunale cantonale ha concluso che il ricorrente, sebbene già attivo professionalmente in Ticino e di nazionalità svizzera, non aveva concretizzato un legame con la Svizzera tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova - utilizzando criteri oggettivi - la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale, la quale esige che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali, e non unicamente di quelle professionali e occasionali. Ciò posto, la Corte cantonale ha concluso che la condizione di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (residenza in Svizzera) non era nel concreto adempiuta.  
 
3.2. Il ricorrente censura l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti nonché una violazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Egli rimprovera alla Corte cantonale di non aver considerato tutti gli elementi concreti del caso, limitandosi soltanto ad alcuni aspetti piuttosto secondari e non decisivi ai fini della valutazione dell'adempimento o meno del presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In questo senso, i giudici ticinesi avrebbero fatto completa astrazione degli elementi che comproverebbero come il centro degli interessi personali del ricorrente si trovi effettivamente in Svizzera. Più precisamente, quest'ultimo sostiene che il trasferimento di sua moglie in Italia sarebbe unicamente temporaneo poiché imposto dalla grave malattia della suocera e dalla conseguente necessità per la moglie di accudirla. Il ricorrente ribadisce, inoltre, di aver sempre mantenuto il proprio centro di vita in Svizzera e di risiedere a F.________ (Lugano) presso la casa della figlia di sua moglie, ciò a fronte del profondo legame che egli intrattiene con quest'ultima e i di lei figli. Egli ripropone poi un ampio elenco di elementi che, a suo giudizio, sarebbero stati trascurati dalla Corte cantonale e che dimostrerebbero l'esistenza del proprio centro degli interessi personali in Svizzera quali, ad esempio, il pagamento delle imposte in Svizzera, l'abbonamento svizzero di telefonia e internet, il pagamento dei premi LAMal, il possesso di autoveicoli immatricolati e targati in Svizzera e la titolarità di conti bancari.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esposto, in modo oltremodo diffuso ma completo, le basi legali nel concreto applicabili e la relativa giurisprudenza federale alla quale si rinvia. A tale riguardo, giova ribadire che, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, fra l'altro, risiede in Svizzera. Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Vol. XIV, 3a ed. 2016, pag. 2319 n° 180), impone una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (DTF 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448 consid. 1). Tale condizione implica quindi la presenza fisica dell'assicurato in Svizzera (inteso quale soggiorno abituale) come pure l'intenzione di stabilirvi per creare il proprio centro di vita (DTF 138 V 186 BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché intense, con la Svizzera non sono sufficienti (sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3). Il fatto di avere un indirizzo ufficiale in Svizzera e di pagare le imposte nel nostro Paese non è determinante se altri indizi permettono di concludere all'esistenza di una residenza abituale all'estero (sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2; sentenza C 149/01 del 13 marzo 2002 consid. 3). La vicinanza della residenza alla frontiera, segnatamente nel Sottoceneri, impone inoltre un maggior rigore nell'applicazione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ciò al fine di sincerarsi che l'assicurato abbia effettivamente il centro delle sue relazioni personali in Svizzera (sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.3).  
 
4.2. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a). Il presupposto della residenza in Svizzera non può inoltre essere ammesso o negato a priori oppure stabilito in maniera astratta, ma può essere analizzato unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (DTF 148 V 209 consid. 4.3; sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2). Va inoltre rilevato che, per prassi invalsa, nell'accertamento dei fatti il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni dell'assicurato poiché generalmente espresse in un momento in cui egli non è ancora pienamente cosciente delle relative conseguenze giuridiche (DTF 142 V 590 consid. 5.2; sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2).  
 
4.3. Invano, il ricorrente contesta gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale. Egli mette in luce soltanto alcuni elementi, sorvolando su altri, come se il Tribunale federale fosse un'autorità di appello che può rivedere liberamente i fatti. Il ricorrente, se non in maniera generica, non dimostra infatti l'insostenibilità degli accertamenti della Corte cantonale (consid. 1.2), ma si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. Nella misura in cui il ricorrente si concentra, in particolare, sull'apprezzamento dei giudici ticinesi rispetto agli atti di causa nonché alle sue dichiarazioni circa la frequenza del proprio rientro in Italia e la residenza della moglie a Campione d'Italia, egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul potere discrezionale di cui gode il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2). Non basta infatti opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato attraverso critiche di carattere appellatorio (DTF 145 I 26 consid. 1.3).  
 
4.4. Ad ogni buon conto, le motivazioni dei giudici cantonali sono convincenti. Le circostanze fattuali evocate dal ricorrente - che corrispondono in larga misura a quelle presentate dinanzi all'autorità inferiore - non sono sufficienti a rimettere in discussione l'argomentazione della Corte cantonale. I diffusi considerandi della decisione avversata denotano, invero, che i giudici ticinesi hanno valutato tutti gli elementi pertinenti per l'accertamento dei fatti e ampiamente esaminato le censure del ricorrente. Accordando maggiore rilevanza alle prime dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rilevato che quest'ultimo si recava in Italia dalla moglie quasi tutti i giorni, pernottandovi almeno 2-3 notti a settimana e che le spese da lui sostenute nei due anni antecedenti all'iscrizione alla disoccupazione si effettuavano in maniera regolare e preponderante nella zona di Campione d'Italia (consid. 3.1). Nel merito delle censure e delle motivazioni ricorsuali, la Corte cantonale ha poi segnatamente evidenziato che la corrispondenza del ricorrente non confluiva alla residenza svizzera a F.________ (Lugano) presso la figliastra bensì a E.________ (Comune più prossimo a Campione d'Italia), che il fatto che egli nutra relazioni di amicizia in Svizzera e sia (obbligatoriamente) affiliato ad una cassa malati non è di per sé atto a modificare l'esito della vertenza e che la sottoscrizione di abbonamenti di telefonica mobile ed internet in Svizzera, così come le occasionali spese in Ticino (se confrontate con quelle svolte nei pressi di Campione d'Italia), non possono giovare alla sua posizione. I giudici cantonali, nell'ambito del loro potere discrezionale, hanno inoltre rilevato alcune incongruenze afferenti alla residenza del ricorrente a F.________ (Lugano), nonché alle asserite circostanze che lo avrebbero indotto a vendere la propria abitazione in Ticino e a trasferire la residenza della moglie a Campione d'Italia. Più precisamente, la Corte cantonale ha osservato che, se da un lato, in sede ricorsuale il ricorrente ha preteso che il trasferimento della moglie in Italia fosse avvenuto in data 5 marzo 2019 in quanto la di lei madre era malata da anni, d'altro lato, dagli atti di causa emerge ch'egli aveva sottoscritto il contratto di locazione dell'appartamento a Campione d'Italia già nel dicembre 2018 a valere per il mese successivo, quindi tre mesi prima rispetto a quanto fatto dalla suocera che è giunta a Campione d'Italia il 1° aprile 2019. Tali circostanze si porrebbero inoltre in contrasto con quanto dichiarato alla Cassa disoccupazione laddove il legale del ricorrente ha precisato che la vendita dell'appartamento di E.________ sarebbe avvenuta prima della malattia della suocera. Non si può quindi ragionevolmente ammettere che i giudici ticinesi abbiano ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova suscettibile di modificare l'esito della lite e neppure negato, per mezzo di un'interpretazione insostenibile, un fatto (i.c. la residenza del ricorrente in Svizzera) in aperto contrasto con gli atti di causa (consid. 1.2; DTF 145 I 26 consid. 1.3). Le critiche ricorsuali sono pertanto infondate sotto questo profilo.  
 
4.5. A tale riguardo, il ricorrente sembra dimenticare che, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 353 consid. 5b con rif.), una prova è ritenuta dimostrata quando secondo criteri oggettivi vi sono motivi fondati per ritenere corretta un'adduzione di fatto a fronte di altre possibilità ragionevolmente ipotizzabili, che però non entrano in considerazione in maniera decisiva (DTF 144 III 264 consid. 5.2; sui diversi gradi di prova: sentenza 4A_6/2019 del 19 settembre 2019 consid. 4.2). Il giudice delle assicurazioni sociali deve quindi seguire la situazione di fatto che, fra tutte le possibili dinamiche, sia la più probabile di tutte (DTF 126 V 353 consid. 5b con rinvii). Nel caso concreto, è del resto più probabile che, tutto ben ponderato, il centro delle relazioni personali del ricorrente fosse in Italia, dove i coniugi disponevano di un'abitazione spaziosa, e non in Ticino, territorio in cui almeno dal 2020 l'insorgente si vedeva costretto, ospitato dalla figlia di sua moglie, ad occupare soltanto una stanza e convivere con la famiglia di quest'ultima - posto anche ch'egli non sembra aver mai specificato l'entità dei rapporti personali con la figliastra. Vero è che il ricorrente abbia già vissuto e lavorato in Svizzera per diversi anni e conseguentemente creato dei rapporti privilegiati con il nostro Paese. Tuttavia, a fronte di una debita analisi delle prove, segnatamente del trasferimento della moglie in Italia, la Corte cantonale ha valutato, in conformità con il diritto federale, che tali circostanze non sono sufficienti per mantenere e fondare una residenza abituale in Svizzera.  
 
5.  
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, declinando il diritto alle prestazioni in base al diritto federale, si è inoltre chiesto se l'assicurato potesse fondare le proprie pretese sulle disposizioni del diritto internazionale. Richiamato l'art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004, la Corte cantonale ha ricordato come la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro sia soggetta alla legislazione di tale Stato. Regole differenti sono però previste per i frontalieri, il cui concetto è previsto all'art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004. Soltanto chi si trova in disoccupazione parziale o accidentale beneficia delle prestazioni dello Stato membro competente. Per contro, chi è in disoccupazione completa deve chiedere le prestazioni nello Stato membro di residenza (art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (CE) n. 883/2004). Per i giudici ticinesi, nella misura in cui hanno concluso per la residenza italiana (consid. 3.1), il ricorrente va considerato quale lavoratore vero frontaliere in disoccupazione completa e, pertanto, non è in diritto di beneficiare delle indennità di disoccupazione della LADI. A tale proposito, le considerazioni formulate dalla Corte cantonale non prestano fianco a critiche. Del resto, il ricorrente neppure le tematizza o le contesta con sufficienti motivi nel sul ricorso dinnanzi al Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 LTF). Tale questione non va quindi riesaminata in questa sede. 
 
6.  
Visto quanto precede, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha quindi accertato in maniera manifestamente inesatta i fatti e non ha violato il diritto federale nella misura in cui ha confermato la decisione su opposizione che negava al ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). 
 
 
7.  
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese, fissate secondo la tariffa sociale (art. 65 cpv. 4 lett. a LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 23 febbraio 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Fretz Perrin