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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_166/2012 
 
Sentenza del 23 marzo 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2012 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che nei confronti di A.________ il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato due atti d'accusa, pendenti presso il Tribunale penale cantonale; 
che con decreto del 26 gennaio 2012 il Presidente della Corte delle assise correzionali ha nominato all'interessato un difensore d'ufficio; 
che con reclamo del 27 gennaio 2012 A.________ è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), contestando sia la nomina del difensore d'ufficio sia quella del procuratore pubblico (PP); 
 
che con giudizio del 6 febbraio 2012 la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo; 
che avverso questa decisione e contro la convocazione del 28 febbraio 2012 del Tribunale penale cantonale all'udienza preliminare del 17 aprile 2012 A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarle; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); 
che contro la decisione della CRP, autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), è dato il ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF e che la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) è pacifica; 
che nella decisione impugnata la Corte cantonale ha stabilito che il ricorrente non ha contestato la nomina del difensore d'ufficio, ma unicamente quella del PP, per cui, riguardo alla prima censura, il reclamo era privo d'oggetto; 
 
che la CRP ha poi ritenuto che non sussiste la possibilità d'impugnare la designazione del PP che interverrà al dibattimento e che, nella fattispecie, l'atto del ricorrente non può essere interpretato quale domanda di ricusa del magistrato, ricordando che gli atti dell'incarto penale sono a disposizione delle parti presso la cancelleria del Tribunale penale cantonale; 
che il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e sostanziate: pertanto il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1) e che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3); 
che il ricorrente non contesta le differenti argomentazioni e conclusioni della CRP, per cui il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF); 
che, inoltre, egli parrebbe richiedere, oltre all'accesso agli atti del procedimento, l'audizione di un altro PP che potrebbe scagionarlo, evitandogli in tal modo un eventuale processo; 
che in tale misura il ricorso sarebbe inammissibile, poiché diretto contro un'implicita decisione inerente alla mancata assunzione di un mezzo di prova che, comportando se del caso soltanto un aumento dei costi o il semplice prolungamento della procedura, non costituisce per il ricorrente un pregiudizio irreparabile di natura giuridica che una decisione favorevole nel merito non potrebbe eliminare completamente (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ; DTF 136 IV 92 consid. 4 e 4.1 con rinvii; sentenza 1B_584/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2); 
 
che, infatti, l'assunzione del richiesto mezzo di prova potrà semmai essere proposta nell'ambito dell'udienza preliminare o durante il dibattimento; 
che, d'altra parte, con riferimento agli scritti del 6 e 9 marzo 2012 con i quali il ricorrente parrebbe contestare la convocazione all'udienza preliminare del 17 aprile 2012, va rilevato come anche questo invito costituisce chiaramente una decisione pregiudiziale o incidentale, del quale il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare, come gli spettava, che comporterebbe eccezionalmente un pregiudizio irreparabile di natura giuridica ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 136 IV 92 consid. 4; 134 IV 43 consid. 2; sentenza 1B_569/2011 del 23 dicembre 2011 consid. 2); 
che, pertanto, il ricorso può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 23 marzo 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri