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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_34/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 marzo 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Diego Olgiati, 
opponente. 
 
Oggetto 
protezione della personalità, torto morale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 14 ottobre 2016 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha respinto la petizione promossa da A.________ per ottenere da B.________ il pagamento di fr. 10'000.-- oltre interessi quale riparazione del torto morale arrecatole da alcune affermazioni proferite dal convenuto e dal suo legale nel corso di una causa di risarcimento danni introdotta dalla stessa attrice in seguito ad un incidente della circolazione tra le parti; 
che con sentenza 15 febbraio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ e confermato la decisione pretorile; 
che, nella misura in cui A.________ pretende la riparazione del torto morale per essere stata invitata a "promuovere la causa a Mendrisio", secondo la Corte cantonale vi è regiudicata e su questo punto la petizione avrebbe finanche dovuto essere dichiarata inammissibile; 
che, per quanto concerne invece le altre affermazioni ("malgrado la nota situazione finanziaria [il convenuto] si riserva di far verificare dalle autorità penali il comportamento della signora A.________", "si tratta di un ricorso chiaramente defatigatorio e temerario, senza alcun costrutto di alcun genere", "temerarietà dell'opposizione [al precetto esecutivo]"), secondo il Tribunale d'appello A.________ non ha dimostrato di aver subito una lesione della personalità tanto grave - oggettivamente e soggettivamente - da giustificare l'assegnazione di un'indennità in riparazione del torto morale (v. art. 28a cpv. 3 CC e 49 CO); 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 16 marzo 2017 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di condannare B.________ a rifonderle fr. 10'000.-- oltre interessi; 
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria (v. sentenza 5A_536/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 1.3 con rinvii) con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF); 
che in tali condizioni è effettivamente soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); 
che il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali severe esigenze di motivazione: la ricorrente lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio ed un eccessivo formalismo, ma si limita però a semplicemente opporre la propria opinione a quella dell'autorità inferiore (affermando di aver sufficientemente comprovato la grave sofferenza patita ed osservando come il Tribunale d'appello avrebbe d'altronde potuto assumere d'ufficio ulteriori mezzi di prova); 
che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 marzo 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini