Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_34/2017
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Sentenza del 23 marzo 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Diego Olgiati,
opponente.
Oggetto
protezione della personalità, torto morale,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 14 ottobre 2016 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha respinto la petizione promossa da A.________ per ottenere da B.________ il pagamento di fr. 10'000.-- oltre interessi quale riparazione del torto morale arrecatole da alcune affermazioni proferite dal convenuto e dal suo legale nel corso di una causa di risarcimento danni introdotta dalla stessa attrice in seguito ad un incidente della circolazione tra le parti;
che con sentenza 15 febbraio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto da A.________ e confermato la decisione pretorile;
che, nella misura in cui A.________ pretende la riparazione del torto morale per essere stata invitata a "promuovere la causa a Mendrisio", secondo la Corte cantonale vi è regiudicata e su questo punto la petizione avrebbe finanche dovuto essere dichiarata inammissibile;
che, per quanto concerne invece le altre affermazioni ("malgrado la nota situazione finanziaria [il convenuto] si riserva di far verificare dalle autorità penali il comportamento della signora A.________", "si tratta di un ricorso chiaramente defatigatorio e temerario, senza alcun costrutto di alcun genere", "temerarietà dell'opposizione [al precetto esecutivo]"), secondo il Tribunale d'appello A.________ non ha dimostrato di aver subito una lesione della personalità tanto grave - oggettivamente e soggettivamente - da giustificare l'assegnazione di un'indennità in riparazione del torto morale (v. art. 28a cpv. 3 CC e 49 CO);
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 16 marzo 2017 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di condannare B.________ a rifonderle fr. 10'000.-- oltre interessi;
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria (v. sentenza 5A_536/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 1.3 con rinvii) con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
che in tali condizioni è effettivamente soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali severe esigenze di motivazione: la ricorrente lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio ed un eccessivo formalismo, ma si limita però a semplicemente opporre la propria opinione a quella dell'autorità inferiore (affermando di aver sufficientemente comprovato la grave sofferenza patita ed osservando come il Tribunale d'appello avrebbe d'altronde potuto assumere d'ufficio ulteriori mezzi di prova);
che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 marzo 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini