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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.214/2004 /bom 
 
Sentenza del 23 aprile 2004 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Betschart, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Leonardo Delcò, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
rilascio di un permesso di domicilio, rispettivamente rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 
5 marzo 2004 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 29 gennaio 2002 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo esperito dal cittadino tunisino A.________ (1966), ha annullato la sentenza emessa il 20 giugno 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con cui veniva confermato il diniego del rilascio di un permesso di domicilio, rispettivamente del rinnovo del permesso di dimora, nonché ha rinviato la causa ai giudici ticinesi per nuovo giudizio (causa 2A.366/2001). Ha considerato, in sintesi, che sebbene fossero date le premesse per pronunciare l'espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a e b LDDS (RS 142.20), visto il comportamento assunto dall'interessato sia durante il suo primo soggiorno in Svizzera (dal 1987 al 1992) sia da quando vi era tornato nel 1995, gli atti di causa erano insufficienti, in particolare riguardo alle relazioni coniugali intrattenute con la sua seconda moglie, cittadina svizzera, per valutare la proporzionalità del provvedimento. 
B. 
Eseguite nuove indagini la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha nuovamente rifiutato, il 20 maggio 2003, di rilasciare ad A._______ un permesso di domicilio e di rinnovargli il permesso di dimora. Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 13 gennaio 2004, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 5 marzo 2004. I giudici ticinesi hanno ricordato che l'insorgente, nonostante fosse pendente la procedura relativa al suo permesso di soggiorno, aveva continuato a delinquere, allorché era già stato condannato a più riprese; risultavano quindi chiaramente dati gli estremi per applicare l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS. Hanno poi osservato che, oltre le condanne, questi aveva interessato le autorità giudiziarie, amministrative e la polizia, che aveva a carico 10 precetti esecutivi (fr. 30'991.70) e 23 attestati per carenza beni (fr. 41'548.65), che aveva percepito dal gennaio 1996 al dicembre 1999 prestazioni assistenziali (fr. 101'979.50) e che era stato ed era disoccupato: non poteva pertanto essere escluso il rischio che dovesse ricorrere ancora all'assistenza sociale. Ricordato pure che l'interessato era stato ammonito per ben tre volte, era quindi dato un motivo di espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS. La Corte cantonale ha rilevato poi che sua moglie aveva lasciato l'appartamento coniugale, si era ufficialmente trasferita presso i genitori ed aveva inoltrato una nuova domanda di divorzio alla fine del 2003. La relazione coniugale non poteva pertanto essere considerata come vissuta e non si poneva quindi il quesito di sapere se si potesse esigere dalla consorte che seguisse il marito in Tunisia. L'interesse pubblico ad allontanarlo risultava preponderante rispetto ai motivi personali per rimanere. 
C. 
Nel frattempo, il 4 febbraio 2004, A.________, incarcerato dal 18 luglio 2003, è stato condannato, in quanto recidivo, a 12 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, quest'ultima pena condizionalmente sospesa per un periodo di prova di tre anni, e al risarcimento delle parti civili. Al contempo è stata ordinata l'esecuzione delle pene di 12 mesi di detenzione, rispettivamente di 20 giorni di detenzione inflitte all'interessato il 13 aprile 2001, rispettivamente il 22 settembre 2002. 
D. 
Il 13 aprile 2004 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga rilasciato un permesso di domicilio. In via subordinata domanda il rinnovo del permesso di dimora e, in via ancora più subordinata, postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale per complemento dell'istruttoria e nuovo giudizio. Istanza inoltre affinché sia concesso l'effetto sospensivo al gravame e che gli sia accordata l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG combinato con gli art. 4 e 7 cpv. 1 LDDS, il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile contro decisioni di ultima istanza cantonale in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio, rispettivamente del rinnovo del permesso di dimora al coniuge straniero di un cittadino svizzero, sposato da oltre cinque anni. Sapere se detti permessi debbano essere negati è invece una questione di merito. In concreto, il ricorrente è sposato dal mese di gennaio del 1995: il gravame è, quindi, in via di principio, ricevibile. 
2. 
2.1 Nel proprio gravame, il ricorrente si diffonde lungamente sul fatto che, dopo l'emanazione del giudizio ora impugnato, la moglie avrebbe ritirato la domanda di divorzio e che avrebbero ripreso la vita comune, in quanto beneficia di un regime di semilibertà per scontare il residuo di una condanna. A suo avviso, la loro unione coniugale, contrariamente all'assunto dei giudici cantonali, sarebbe pertanto effettivamente vissuta, non vi sarebbe abuso di diritto e non si potrebbe esigere dalla consorte - che non ha manifestato la volontà di andare a vivere all'estero - che si trasferisca in Tunisia. Afferma poi che da qualche mese sarebbe stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità, motivo per cui non sussisterebbe più il rischio che cada nuovamente a carico dell'assistenza pubblica. 
2.2 Siccome la sentenza querelata emana da un'autorità giudiziaria - ai cui accertamenti di fatto il Tribunale federale è di regola vincolato (art. 105 cpv. 2 OG) - la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere dei nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta. In particolare, non è possibile tener conto, di principio, di ulteriori cambiamenti dello stato di fatto non potendosi rimproverare alla precedente istanza di giudizio di avere constatato i fatti in maniera lacunosa se questi hanno subito una modifica successivamente alla sua decisione (DTF 129 II 215 consid. 1.3 con rinvii). 
2.3 Il ricorrente non spiega perché non ha accennato già nel corso della procedura cantonale al versamento della rendita d'invalidità, ciò che contravviene al proprio dovere di collaborazione (cfr. DTF 122 II 385 consid. 4c/cc; 121 II 97 consid. 1c con rinvii). Tale fatto, peraltro nemmeno documentato, non va quindi considerato. Lo stesso dicasi per quanto concerne il preteso ritiro della domanda di divorzio nonché l'asserita ripresa della vita comune: questa nuova situazione, verificatasi dopo l'emanazione della sentenza impugnata, esula dall'oggetto del litigio e non va quindi presa in considerazione. In queste condizioni, il quesito di sapere se questi ultimi argomenti siano stati fatti valere solo ai fini di causa può rimanere indeciso. 
3. 
3.1 Come esposto dettagliatamente nella sentenza cantonale, e non contestato in questa sede, il ricorrente è stato condannato a più riprese, ha interessato in numerose occasioni le autorità giudiziarie ed amministrative e, nonostante gli ammonimenti ricevuti e il fatto che fosse pendente la procedura relativa al proprio permesso di soggiorno, ha continuato a delinquere (cfr. per ultimo, la condanna del 4 febbraio 2004). Egli ha quindi gravemente violato l'ordine pubblico. Non va poi trascurato che egli è stato ed è disoccupato, ha beneficiato di prestazioni assistenziali per importi rilevanti nonché ha a carico 10 precetti esecutivi e 23 attestati per carenza beni. Benché viva in Svizzera dal 1995 il ricorrente non è quindi riuscito ad integrarsi nella nostra realtà e, soprattutto, non ha avuto un comportamento irreprensibile. Anzi, al contrario, egli appare essere incorreggibile. Per quanto concerne la sua situazione familiare, va osservato che l'unione coniugale non appare essere molto solida; anzi, per i motivi esposti nel giudizio querelato, a cui si rinvia, il matrimonio del ricorrente non può essere considerato come vissuto. In queste condizioni, l'interesse pubblico ad allontanare il ricorrente, tenuto conto dei suoi numerosi atti delittuosi, dei suoi debiti nonché delle prestazioni assistenziali percepite, risulta preponderante sui suoi interessi privati a rimanere nel nostro Paese. 
3.2 Il ricorrente rimprovera ai giudici ticinesi di avergli negato arbitrariamente il beneficio dell'assistenza al motivo che, come rilevato nella sentenza querelata, il suo gravame era destinato all'insuccesso sin dall'inizio. A suo parere, se ciò fosse stato effettivamente il caso, non sarebbe stata redatta una sentenza di ben 14 pagine. La critica è inconferente. Oltre al fatto che la sentenza querelata riporta una diffusa esposizione dei fatti e dei principi giurisprudenziali determinanti, la circostanza che i giudici cantonali abbiano esaminato tutte le argomentazioni giuridiche efferenti alla fattispecie concreta non implica ancora che le censure sollevate non fossero d'acchito prive di pertinenza. 
3.3 Per i motivi esposti, la sentenza impugnata si rivela giustificata: il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata. 
4. 
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'art. 8 CEDU
5. 
5.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
5.2 Visto che l'impugnativa era sin dall'inizio priva di esito favorevole, l'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio va respinta (art. 152 OG). Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione. 
Losanna, 23 aprile 2004 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: