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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_221/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 aprile 2015  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Leuzinger, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa Disoccupazione UNIA, 
Piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 marzo 2015. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 30 marzo 2015 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato l'11 marzo 2015, 
lo scritto del 31 marzo 2015 con il quale, per ordine della Presidente della I Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
lo scritto del ricorrente del 10 aprile 2015, con cui sollecita peraltro la concessione dell'assistenza giudiziaria, 
 
 
considerando:  
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione (rinviando magari ad atti della procedura cantonale), bensì deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.; 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246) e indicare per lo meno succintamente in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 pcv. 1 LTF), 
che il ricorrente non critica le motivazioni del Tribunale delle assicurazioni, il quale ha spiegato come il suo ruolo fosse da ritenere dirigenziale non tanto alla luce dell'iscrizione a registro di commercio, bensì sulla base delle prove agli atti, in modo particolare delle testimonianze, 
che nemmeno lo scritto complementare inviato dal ricorrente il 10 aprile 2015 censura un accertamento manifestamente errato dei fatti, nella forma dell'apprezzamento delle prove operato dalla Corte cantonale, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), 
che in simili circostanze la domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto, 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 23 aprile 2015 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Bernasconi