Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_94/2023
Sentenza del 23 aprile 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Ryter, Kradolfer.
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
Consorzio A.________ composto dalle ditte:
1. B.________ SA,
2. C.________ SA,
entrambe patrocinate dall'avv. Fabrizio Keller,
ricorrenti,
contro
1. Cantone dei Grigioni, per il tramite del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dei Grigioni (DIEM),
Ringstrasse 10, 7001 Coira,
2. D.________ SA,
opponenti.
Oggetto
Appalto pubblico,
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 6 dicembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera (U 22 34).
Fatti:
A.
A.a. Il 27 gennaio 2022 l'Ufficio tecnico del Cantone dei Grigioni ha pubblicato un concorso per i lavori da capomastro "724.60 Grono-Verdabbio 2022, Grono-Prada, 3a tappa" in procedura aperta nel settore del mercato interno. Per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa ha indicato i seguenti criteri di aggiudicazione:
prezzo/prezzo veritiero (rischio costi supplementari) 50 %
procedimento dei lavori/scadenze (rispetto delle direttive, fattibilità) 25 %
qualità (referenze, GQ, sicurezza sul lavoro, dirigente di cantiere, metodo di costruzione) 25 %
A.b. Entro il termine impartito, sono giunte quattro offerte e, alla loro apertura, il 22 febbraio 2022, la situazione era la seguente:
Consorzio A.________ fr....
E.________ SA fr....
D.________ SA fr....
F.________ SA fr....
B.
B.a. Con circolare del medesimo giorno, l'Ufficio tecnico dei Grigioni ha comunicato - in via generale, a tutti gli offerenti di prestazioni edili a livello cantonale - che nei mesi precedenti aveva riscontrato l'aumento del trasferimento di singoli prezzi unitari in altre posizioni di prezzi unitari oppure che singoli prezzi unitari venivano tenuti volutamente bassi e altri venivano invece aumentati. Esso ha aggiunto che, in questo modo, le imprese si discostavano dalle regole per la fissazione dei prezzi e che - a causa dei trasferimenti di prezzo, di sovrapprezzi o di riduzioni mirati - il servizio aggiudicatore non era di regola nemmeno più in grado di svolgere una verifica seria delle offerte.
B.b. L'Ufficio tecnico ha reso quindi attenti tutti i concorrenti sul rischio che le loro offerte fossero escluse e comunicato che, in qualità di committente, il Cantone avrebbe escluso dalla procedura di appalto le offerte con trasferimenti importanti di posizioni di prezzi unitari in altre posizioni oppure in caso di constatazione di sovrapprezzi e riduzioni combinati di diverse posizioni unitarie, rispettivamente che esso avrebbe giudicato le stesse in maniera meno positiva o avrebbe dato un giudizio meno positivo nel quadro dell'analisi delle offerte tramite il criterio di aggiudicazione della trasparenza dei prezzi.
B.c. Nel contempo, l'Ufficio tecnico ha indicato che si sarebbe riservato la possibilità di escludere un'offerta o di valutarla in modo meno positivo se gli offerenti, sulla base dell'interpretazione dei capitolati d'oneri, avessero proceduto ad accettazioni speculative delle prestazioni o a fissazioni dei prezzi che comportano un rischio importante dal punto di vista dei contratti d'opera o dei prezzi a carico della committenza.
C.
Preso atto delle verifiche svolte dallo studio d'ingegneria esterno incaricato del controllo delle offerte pervenutegli il 22 febbraio 2022 (precedente consid. A.b) e delle ulteriori analisi svolte dall'Ufficio tecnico cantonale, con decreto del 19 aprile 2022 il Consiglio di Stato grigionese ha escluso dalla procedura sia l'offerta del Consorzio A.________ (prima classificata in graduatoria) che quella della E.________ SA (seconda classificata in graduatoria) e aggiudicato la commessa alla D.________ SA (terza classificata in graduatoria). Per quanto riguarda il Consorzio A.________, l'esclusione è stata decisa perché - a causa della violazione delle regole sulla fissazione dei prezzi, che risultava dal paragone di 102 posizioni dell'offerta del Consorzio A.________ (per un totale di fr. 503.80) con quelle delle altre offerte (per un totale medio di fr. 568'865.05) - la sua offerta non poteva essere considerata conforme all'avviso di gara (art. 22 cpv. 1 lett. c della legge grigionese sugli appalti pubblici del 10 febbraio 2004 [Lap; CSC 803.300], ora abrogata).
Su ricorso delle ditte componenti il Consorzio A.________, la liceità dell'esclusione della loro offerta è stata confermata anche dal Tribunale amministrativo grigionese, che si è espresso nel merito della vertenza con sentenza del 6 dicembre 2022.
D.
Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale dell'8 febbraio 2023, le ditte componenti il Consorzio A.________ sono insorte davanti al Tribunale federale chiedendo: in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e l'attribuzione della commessa; in via eventuale, l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuova decisione; in via subeventuale, l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio dell'incarto al Governo grigionese per nuova decisione.
Sentite le parti, con decreto presidenziale dell'8 marzo 2023 la richiesta di concedere l'effetto sospensivo al gravame è stata accolta. Chiamato ad esprimersi in relazione al merito, il Tribunale cantonale amministrativo si è riferito alle motivazioni e alle conclusioni della propria sentenza. Il Cantone dei Grigioni ha domandato il rigetto del ricorso, nella misura della sua ammissibilità, mentre D.________ SA ha rinunciato ad esprimersi. Con ulteriori scritti, le ricorrenti e il Cantone dei Grigioni si sono riconfermati nelle loro conclusioni.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei rimedi di diritto proposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1). Se non è manifesta, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità spetta tuttavia a chi ricorre (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 146 II 276 consid. 1.2.1).
1.1. Il giudizio della Corte cantonale, impugnato da tutti i membri del Consorzio A.________ quale società semplice ai sensi dell'art. 530 CO, costituisce una decisione in ambito di acquisti pubblici. Giusta l'art. 83 lett. f LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in ambito di acquisti pubblici se, salvo eccezioni che qui non ricorrono, non si pone alcuna questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 1) o se il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'art. 52 cpv. 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1; art. 83 lett. f cifra 2). Le due condizioni di ammissibilità, indicate e contrario dalla legge, sono cumulative (DTF 146 II 276 consid. 1.2).
Quando una delle due fa difetto o non è dimostrata, resta da verificare la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).
1.2. L'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale giusta l'art. 83 lett. f cifra 1 LTF va ammessa in modo restrittivo (DTF 141 II 113 consid. 1.4). Per ritenere adempiuto questo presupposto non basta che il Tribunale federale non si sia mai pronunciato sulla domanda posta, ma occorre che il problema giuridico sollevato sia suscettibile di ripresentarsi in svariati casi analoghi, per cui la sua soluzione può fungere da riferimento per la prassi. La questione aperta o controversa, che dev'essere inerente al regime giuridico in materia di acquisti pubblici, deve inoltre avere una portata tale da richiedere un chiarimento da parte del Tribunale federale (sentenza 2C_913/2022 del 3 agosto 2023 consid. 1.3).
Quando si tratta di applicare al caso concreto i principi sviluppati dalla giurisprudenza, una questione di diritto di importanza fondamentale non è data (sentenza 2C_748/2019 del 21 febbraio 2020 consid. 2.2).
1.3. Ora, le insorgenti sostengono che il loro caso presenterebbe due questioni di diritto di importanza fondamentale (ricorso, p.to IV B 7-9, pag. 10). La prima, andrebbe identificata nella domanda se l'autorità committente che non stila il capitolato d'appalto in modo corretto può o meno "scaricare la responsabilità" di questa lacuna sull'impresa offerente (p.to 8). La seconda, andrebbe invece identificata nella domanda se l'autorità committente può o meno appoggiarsi sulla valutazione di uno studio d'ingegneria esterno in merito al rischio di costi maggiori per un importo di fr. 150'000.-- se essa stessa, senza spiegazione alcuna, solo quattro giorni dopo avere comunicato la delibera esegue una seconda verifica e scopre che ci saranno dei cambiamenti delle quantità su varie posizioni (p.to 9).
1.4. Nel loro gravame, le insorgenti non dimostrano tuttavia l'esistenza di nessuna questione di diritto di importanza fondamentale. Dopo avere formulato le domande di cui si è appena detto - che già per come vengono presentate appaiono invero orientate solo alla risoluzione del singolo caso - esse non spiegano infatti perché i criteri presentati nel precedente considerano 1.2 sarebbero adempiuti, come richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF e dalla giurisprudenza in materia (DTF 146 II 276 consid. 1.2.1), passando direttamente a indicare quello che dovrebbe essere il ragionamento da svolgere per risolvere la vertenza.
D'altra parte, il rispetto dei criteri richiesti per ammettere l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale non appare nemmeno immediatamente evidente, sì che il Tribunale federale ne debba tenere conto d'ufficio (DTF 141 II 353 consid. 1.2; 140 I 285 consid. 1.1.2; sentenza 2C_365/2022 del 19 gennaio 2023 consid. 1.3).
1.5. Ritenuto che già una delle due condizioni richieste dall'art. 83 lett. f cifra 1 e 2 LTF non risulta data rispettivamente dimostrata, l'impugnativa, presentata quale ricorso in materia di diritto pubblico, dev'essere di conseguenza dichiarata inammissibile.
Siccome le condizioni previste da questa norma sono cumulative, la verifica del raggiungimento dei valori soglia richiesti, in merito al quale il gravame è per altro silente, non è infatti necessaria.
1.6. Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 117 LTF) contro una decisione pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 114 LTF), il gravame è per contro di principio proponibile come ricorso sussidiario in materia costituzionale. Esso è stato infatti inoltrato anche da persone giuridiche legittimate giusta l'art. 115 LTF in quanto la loro offerta, classificatasi per prima (precedente consid. A.b), è stata in seguito scartata (sentenza 2C_447/2021 del 15 novembre 2021 consid. 1.2).
2.
2.1. Con il ricorso sussidiario in materia costituzionale è possibile censurare soltanto la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF), il cui rispetto non è esaminato d'ufficio (art. 106 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 117 LTF). Chi ricorre deve spiegare in modo dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sarebbero stati violati (DTF 144 II 313 consid. 5.1).
Nell'ambito delle commesse pubbliche è esclusa la semplice censura relativa ad una scorretta applicazione del diritto cantonale o intercantonale; di conseguenza, esclusa è anche la possibilità di denunciare la violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento degli offerenti, che sottendono a tali normative, perché non hanno rango di garanzia costituzionale autonoma (sentenze 2C_296/2022 del 22 marzo 2023 consid. 2.1; 2D_16/2021 del 17 agosto 2021 consid. 2.1). È per contro possibile censurare un'applicazione arbitraria (art. 9 Cost.), lesiva della parità di trattamento (art. 8 Cost.) o altrimenti contraria a un diritto costituzionale del diritto cantonale e/o intercantonale degli acquisti pubblici (sentenze 2C_913/2022 del 3 agosto 2023 consid. 2.1; 2C_803/2021 del 24 ottobre 2023 consid. 2.1; 2C_296/2022 del 22 marzo 2023 consid. 2.1). Critiche che non sono conformi ai criteri indicati non possono essere approfondite.
I fatti che risultano dalla querelata sentenza sono di principio vincolanti (art. 105 cpv. 1 e 118 cpv. 1 LTF). Se l'insorgente ritiene che siano stati accertati in modo manifestamente inesatto (cioè arbitrario; DTF 140 III 115 consid. 2), deve motivare la censura giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o di mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori alla data in cui essa è stata emessa ( art. 99 cpv. 1 e 117 LTF ; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 2C_447/2021 del 15 novembre 2021 consid. 2.2).
2.2. Nell'impugnativa, le insorgenti lamentano (anche) un accertamento dei fatti manifestamente inesatto (ricorso, p.to IV B 11, pag. 11), non lo fanno però nel modo richiesto nel precedente considerando 2.1, sostanziando una lesione del divieto d'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. Di conseguenza, ciò porta a ritenere come vincolanti soltanto i fatti che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF).
Inoltre, il rispetto delle condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1, cui rinvia anche l'art. 117 LTF, non è dimostrato, di modo che i documenti allegati ai vari scritti delle parti che non si trovino già agli atti e, più in generale, le nuove prove proposte, non possono essere considerati (sentenza 2C_51/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 2.2). Documenti e prove che portano una data successiva al giudizio impugnato vanno del resto già esclusi, perché costituiscono dei nova in senso proprio (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2), mentre documenti e prove presentati in replica e in scambi di scritti successivi alla replica sono tardivi (sentenza 2C_51/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 2.2).
Infine, sono tardive pure le nuove argomentazioni di merito che vengono formulate in replica e oltre. In effetti, la replica e gli allegati seguenti non possono servire a completare il ricorso con argomenti giuridici inediti, che non sono giustificati dalla risposta (DTF 135 I 19 consid. 2.2).
3.
3.1. In via preliminare, la Corte cantonale ha indicato: (a) che al caso in esame andavano applicati ancora il concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001 (vCIAP; CSC 803.510) e la vecchia legislazione cantonale in materia di appalti, abrogata con effetto al 1° ottobre 2022 (precedente consid. C; giudizio impugnato, p.to 1.3 in diritto); (b) che in base all'art. 16 cpv. 1 vCIAP e all'art. 27 cpv. 2 vLap, il suo potere di esame era limitato alle violazioni di diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, nonché all'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e che ciò precludeva la sostituzione del potere discrezionale della Corte cantonale a quello dell'istanza precedente (giudizio impugnato, p.to 1.4 in diritto).
3.2. Nel merito, dopo avere rilevato che era controverso se il committente poteva ritenere non valida ed escludere l'offerta delle ricorrenti, il Tribunale amministrativo ha quindi indicato: (a) che l'esclusione di un'offerta può avvenire sia quando un criterio di idoneità non è rispettato, sia per altri motivi, come il mancato adempimento dei requisiti dell'avviso di gara, a causa della violazione delle regole per la fissazione dei prezzi (giudizio impugnato, consid. 3.4 in diritto); (b) che una simile lesione andava riscontrata anche qui (giudizio impugnato, consid. 4.1-4.4.3 in diritto); (c) che le varie critiche con cui veniva denunciata una disparità di trattamento andavano respinte (giudizio impugnato, consid. 4.4.4.1- 4.4.5.2 in diritto); (d) che l'esclusione dell'offerta delle ricorrenti non era sproporzionata (giudizio impugnato, consid. 4.4.6.1 e 4.4.6.2 in diritto); (e) che non vi era stata violazione né del diritto a un'aggiudicazione imparziale né del principio della trasparenza (giudizio impugnato, consid. 4.4.7 in diritto); (f) che andavano respinte anche le critiche relative alla lesione del diritto di essere sentiti e del principio della buona fede (giudizio impugnato, consid. 4.4.8.1-4.4.9 in diritto).
4.
4.1. In un primo capitolo del ricorso sussidiario in materia costituzionale le ricorrenti si lamentano del comportamento dell'Ufficio tecnico dei grigioni, che avrebbe escluso la loro offerta non in ragione di una difformità al capitolato d'appalto, bensì di analisi successive, che hanno tra l'altro portato "notevoli cambiamenti delle quantità" inizialmente previste senza fornire giustificazioni comprensibili.
Indicando che l'offerente "deve poter fare fede alle indicazioni contenute nel capitolato", osservano quindi che "già solo per questi motivi, ovvero per la violazione del principio della buona fede, la sentenza impugnata va annullata" (ricorso, p.to IV C 2, pag. 15 seg.).
4.2. L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato dagli organi dello Stato secondo il principio della buona fede. In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima quando l'autorità è intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1; sentenza 2D_59/2014 del 26 novembre 2014 consid. 5.1).
Nella loro impugnativa, le insorgenti non sostanziano tuttavia l'adempimento delle condizioni richieste dalla giurisprudenza, limitandosi ad invocare la buona fede in maniera generica, e ciò non basta ( art. 106 cpv. 2 e 117 LTF ; precedente consid. 2.1; sentenza 2D_59/2014 del 26 novembre 2014 consid. 5.2). D'altra parte, risulta che la critica relativa alla lesione del principio della buona fede da parte dell'Ufficio tecnico dei Grigioni era già stata presentata in sede cantonale (precedente consid. 3.2 lett. f), di modo che il compito delle ricorrenti non era quello di ripresentare la stessa censura davanti al Tribunale federale, bensì di confrontarsi con le ragioni per cui l'istanza precedente l'aveva respinta, dimostrandone l'incostituzionalità, ciò che non viene qui fatto (art. 42 cpv. 2 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF).
5.
5.1. In un secondo capitolo del ricorso sussidiario in materia costituzionale le insorgenti denunciano una lesione del diritto di essere sentiti. L'ufficio tecnico dei Grigioni ha sostenuto la tesi della violazione delle regole sulla fissazione dei prezzi (dovuta a specifici aumenti e riduzioni dei prezzi, con conseguente rischio di costi supplementari; precedente doc. B), e per questo ha escluso la loro offerta. Benché l'onere della prova spettasse all'autorità aggiudicante, non vi sarebbero però prove di ciò e ai membri del Consorzio A.________ non sarebbe stata data nemmeno la facoltà di contestare nulla (ricorso, p.to IV C 3, pag. 16 seg.).
5.2. Anche la censura relativa al diritto di essere sentiti non è nuova (precedente consid. 3.2 lett. f). Come in precedenza, le ricorrenti si limitano però a ripresentarla, senza confrontarsi con le argomentazioni con le quali i Giudici del Tribunale amministrativo grigionese l'hanno respinta. Essi hanno infatti considerato che il diritto di essere sentiti previsto dalla legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche non era stato violato (giudizio impugnato, consid. 4.4.8.2) e - in assenza della possibilità di lamentare una semplice lesione del diritto cantonale - competeva quindi alle ricorrenti dimostrare che questa conclusione è il frutto di un'applicazione contraria ad un diritto costituzionale specifico (precedente consid. 1.1), ciò che non viene fatto.
5.3. Nella misura in cui la censura verte sull'assenza di prove e delle condizioni per escludere l'offerta delle insorgenti, manca invece un'argomentazione dalla quale risulti l'insostenibilità del giudizio cantonale (art. 9 Cost.). In effetti, la conferma della liceità dell'esclusione decisa dai Giudici grigionesi si basa su un ragionamento strutturato, che comprende anche un apprezzamento delle prove (precedente consid. 3.2 lett. f; giudizio impugnato, consid. 4.1-4.4.3 in diritto), ovvero un aspetto che il Tribunale federale rivede soltanto nell'ottica del divieto d'arbitrio, che nel p.to IV C 3 del ricorso non è richiamato (sentenza 2C_185/2023 del 28 agosto 2023 consid. 7.2).
5.4. Stessa conclusione vale infine per quanto riguarda l'osservazione secondo cui "in caso di dubbio, un'offerta non può essere esclusa". Anche in questo contesto manca infatti una censura d'arbitrio, in relazione all'applicazione del diritto cantonale rispettivamente alla motivazione addotta nel giudizio impugnato per confermare l'esclusione, dopo avere ammesso una violazione delle regole sulla fissazione dei prezzi.
6.
6.1. In un terzo capitolo del ricorso sussidiario in materia costituzionale le insorgenti lamentano una lesione del divieto d'arbitrio in relazione al calcolo dell'importo di fr. 568'865.05 "che viene rinfacciato al Consorzio A.________" e che è frutto del paragone di 102 posizioni, in cui il Consorzio A.________ ha indicato prezzi unitari inferiori a fr. 0.50, alle stesse posizioni contenute in altre offerte (precedente consid. C).
Criticata è la soglia per l'analisi di eventuali ricollocazioni dei costi stabilita a fr. 0.50, per poi escludere l'offerta delle insorgenti a causa della violazione delle regole sulla fissazione dei prezzi. Volendo parlare di prezzi unitari sottocosto, sostengono le ricorrenti, bisognerebbe infatti considerare "al minimo" tutte le posizioni con un prezzo unitario pari o inferiore a fr. 5.00 (ricorso, p.to IV C 4, pag. 17 seg.).
6.2. Di nuovo, la critica pare indirizzata più all'autorità committente e ai suoi consulenti, che alla sentenza cantonale, i cui contenuti sono però i soli a poter essere qui litigiosi (sentenze 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 1.3; 9C_224/2023 del 4 marzo 2024 consid. 1.2).
Sia come sia, nella misura in cui la censura fosse effettivamente rivolta contro il giudizio impugnato, manca un confronto con i considerandi 4.3 e 4.4 dello stesso, nei quali la Corte cantonale ha preso posizione sui parametri per l'analisi di speculazioni e/o riallocazioni di costi applicati dall'ente appaltante rispettivamente ha confermato - in base a tali criteri e alle differenze riscontrate nelle già citate 102 posizioni - una lesione delle regole sulla fissazione dei prezzi anche nella fattispecie, con conseguente esclusione dell'offerta delle ricorrenti (art. 42 cpv. 2 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF).
6.3. Nel contempo, l'argomentazione addotta nel gravame si esaurisce nella presentazione del proprio punto di vista, ciò che non basta.
Una decisione è infatti arbitraria quando è in manifesta contraddizione con la situazione di fatto, è gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure quando urta in modo scioccante con il sentimento di giustizia ed equità. Essa deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. Il semplice fatto che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità precedente, potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile non costituisce arbitrio (DTF 144 I 318 consid. 5.4; sentenza 2C_913/2022 del 3 agosto 2023 consid. 3.3).
7.
7.1. In un quarto capitolo del ricorso sussidiario in materia costituzionale le ricorrenti osservano che "tenendo conto solo della posizione di CHF 0.50 (e inferiore) vi è una chiara discriminante". Aggiungono poi che "questa soglia è arbitraria. Andavano valutate tutte le posizioni delle offerte in evidente sottocosto. Manca evidentemente l'uguaglianza di trattamento" (ricorso, p.to IV C 5, pag. 18 seg.).
7.2. Il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) sono strettamente connessi.
I contorni dell'arbitrio sono stati delineati nel precedente considerando 6.3. Una decisione disattende invece il principio della parità di trattamento garantito dall'art. 8 Cost. se, tra casi simili, fa delle distinzioni che nessun fatto importante giustifica di fare o sottopone a regime identico situazioni che presentano tra di loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono essere identiche; la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata inuguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve inoltre riferirsi ad un aspetto sostanziale (DTF 142 V 316 consid. 6.1.1; sentenza 2C_913/2022 del 3 agosto 2023 consid. 7.2).
7.3. Formulando la loro critica, le ricorrenti non si richiamano alla giurisprudenza relativa all'art. 8 Cost., quindi nemmeno dimostrano le condizioni per ammettere una lesione di questa norma. D'altra parte, anche in questo contesto si limitano a presentare una propria opinione, di modo che non sostanziano neppure l'arbitrio (precedente consid. 6.3).
7.4. Nella misura in cui sostengono, con riferimento al considerando 4.3.2 del giudizio impugnato, che anche il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni avrebbe riconosciuto che il criterio della soglia di fr. 0.50 adottato dall'ente appaltante "non sia proprio idoneo", si basano infine su un presupposto che è errato.
In effetti, in tale sede la Corte cantonale ha osservato esattamente il contrario, cioè che "il criterio applicato dal convenuto risp. dallo studio d'ingegneria incaricato del controllo delle offerte non è inusuale" e che siccome tale criterio di valutazione appariva "valido" non aveva ragione di intervenire, imponendo al committente un metodo di valutazione diverso. Come correttamente rilevato dall'istanza inferiore (giudizio impugnato, p.to 1.4 in diritto), in un ambito quale quello della valutazione delle offerte, in cui il committente gode di potere di apprezzamento, l'istanza di ricorso cantonale può infatti intervenire solo in presenza di un abuso o di un eccesso di tale potere, ciò che può essere equiparato ad un controllo d'arbitrio e la stessa ottica è in seguito adottata anche dal Tribunale federale, nell'esaminare l'operato dei Giudici cantonali (DTF 141 II 353 consid. 3; sentenze 2C_913/2022 del 3 agosto 2023 consid. 4.3, con riferimento al fatto che il Tribunale federale non limita a sua volta il proprio potere al solo esame d'arbitrio ["Willkür im Quadrat", "arbitraire au carré"], ma verifica liberamente se i Giudici cantonali hanno applicato la nozione di arbitrio in modo corretto).
8.
8.1. In un quinto capitolo del ricorso sussidiario in materia costituzionale le ricorrenti riprendono infine argomentazioni già presentate. Da un lato, quella secondo cui l'onere della prova per la violazione delle regole sulla fissazione dei prezzi; precedente doc. B), spettava all'autorità giudicante. D'altro lato, quella secondo cui le condizioni per escludere l'offerta non erano date (ricorso, p.to IV C 6, pag. 19).
8.2. Per le ragioni addotte nei precedenti considerandi 5.3 e 5.4, ai quali si può qui rinviare, anche questa critica va quindi respinta e la stessa conclusione dev'essere tratta per il ricorso sussidiario costituzionale nel suo complesso.
In effetti, il p.to IV B dell'impugnativa, intitolato "questione di diritto di importanza fondamentale - ricorso in materia di diritto pubblico", non contiene la denuncia di lesioni di diritti fondamentali diverse da quelle sin qui indicate e che potrebbero essere ancora esaminate nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 116 LTF).
9.
9.1. Per quanto precede, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
9.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, e vanno quindi poste a carico delle ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ).
9.3. All'ente cantonale appaltante, che ha agito in causa nell'ambito delle sue funzioni di diritto pubblico chiedendo il rigetto dei ricorsi, nella misura della loro ammissibilità, non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Lo stesso vale per l'opponente 2, che non è mai intervenuto in causa e non ha quindi sopportato nessuna spesa a dipendenza della presente procedura ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF e contrario).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.
2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera.
Losanna, 23 aprile 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli