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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 311/06 {T 7} 
 
Sentenza del 23 maggio 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, ricorrente, 
 
contro 
 
F._________, Italia, opponente, rappresentata dall'avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero del 21 febbraio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
F._________, nata nel 1962, ha lavorato, segnatamente negli anni 1980, 1981 e dal 1997 al 2002, in Svizzera in qualità di cucitrice frontaliera solvendo regolari contributi all'AVS/AI. 
 
In data 24 marzo 2003 essa ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile a una sindrome lombovertebrale cronica in stato dopo emilaminectomia sinistra per ernia discale L5/S1. 
 
Il 1° luglio 2003 l'amministrazione ha affidato al dottor C.________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna, il compito di allestire una perizia reumatologica. Posta la diagnosi di sindrome lomboradicolare S1 cronica bilaterale in esito da laminectomia parziale L5/S1 a sinistra (effettuata il 7 maggio 2002) con alterazioni cicatriziali al segmento operato e protrusione discale L5/S1, alterazioni degenerative della colonna lombare (ernie discali ai segmenti L1/2, L2/3 e L3/4 con minima spondilosi, protrusione discale L4/5 con impegno intraforaminale bilaterale, osteocondrosi L5/S1, spondilartrosi), rachide piatto, decondizionamento e sbilancio della musculatura, coccigodinia, sindrome cervicospondilogena in alterazioni degenerative della colonna cervicale (condrosi C4/5, osteocondrosi C5/6 e C6/7 con spondilosi e uncartrosi) e sindrome fibromialgica generalizzata, l'esperto incaricato, pur ritenendo l'interessata incapace al lavoro nella misura di 2/3 nella precedente attività professionale, l'ha ritenuta abile, anche se con una riduzione di rendimento del 25% (spiegabile con la necessità di dover cambiare costantemente la posizione corporea e per la presenza continua di dolori), in attività ergonomicamente idonee prevedenti carichi variabili (massimi di 10 kg) con possibilità di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Il perito ha anche osservato che occupazioni in posizioni statiche (come per esempio lavori esclusivamente in posizione seduta) sarebbero state da evitare (rapporto del 21 agosto 2003). 
 
L'assicurata si è rivolta privatamente al dott. H.________, specialista FMH in medicina interna, il quale, dopo averne rilevato l'incapacità di effettuare lavori pesanti implicanti il sollevamento di pesi e movimenti ripetuti di flessoestensione della colonna, ha concluso che in occupazioni di tipo leggero, prevalentemente svolte da seduta, l'interessata non avrebbe potuto lavorare più di quattro ore al giorno (rapporto del 25 maggio 2004). 
 
Esperiti ulteriori accertamenti, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), mediante decisione del 16 dicembre 2004, sostanzialmente confermata il 2 febbraio 2005 in seguito all'opposizione dell'assicurata, ha respinto la richiesta di prestazioni per difetto di invalidità di grado pensionabile. Accertando, per l'anno 2002, un reddito senza invalidità di fr. 25'525.- e un guadagno da invalida di fr. 18'092.- (ottenuto sulla base di un reddito di base di fr. 32'163.- e dopo una doppia deduzione del 25% in ragione del minore rendimento posto in evidenza dal dott. C.________, da un lato, e delle particolarità personali e professionali del caso, dall'altro), l'UAI ha stabilito un grado d'incapacità al guadagno del 29%. 
B. 
Con l'assistenza del Patronato INAS, prima, e dell'avv. Marco Cereghetti in seguito, F._________ si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale), alla quale ha chiesto il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita. A sostegno della sua tesi, pendente lite, ha prodotto un referto datato 23 agosto 2005 del dott. A._________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, il quale, dopo avere condiviso la diagnosi posta dal dott. C.________ ed essersi espresso per un'inabilità superiore ai 2/3 nella professione di cucitrice, ha valutato al 40% la diminuzione del rendimento in attività sostitutive e si è allineato alle considerazioni del dott. H.________ in merito alle limitazioni in un'attività prevalentemente sedentaria. 
 
Compiuti i propri accertamenti, i giudici commissionali hanno accolto il gravame nel senso che hanno annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio (pronuncia del 21 febbraio 2006). Considerata la differente valutazione espressa dai sanitari intervenuti riguardo alla diminuzione di rendimento in attività sostitutive come pure l'insufficiente indicazione, da parte dell'amministrazione, dell'attività sostitutiva esigibile nel caso di specie malgrado il danno alla salute, l'autorità commissionale ha ritenuto indispensabili accertamenti supplementari. 
C. 
L'UAI ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede l'annullamento del giudizio commissionale e la conseguente conferma della sua decisione su opposizione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'assicurata, sempre assistita dall'avv. Cereghetti, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), dopo avere sottoposto, per esame, l'incarto al proprio servizio medico, si esprime in favore del suo accoglimento. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi a questo Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità commissionale ha già compiutamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare - per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445) - i concetti d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI), i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 320; 121 V 362 consid. 1b pag. 366), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita secondo l'ordinamento svizzero (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione valida prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione AI) applicabile in concreto anche dopo l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (v. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 613/04 del 29 agosto 2005, consid. 1.1), il sistema di confronto dei redditi e il momento determinante per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174; per quanto concerne la disciplina applicabile allo stato di fatto realizzatosi prima del 1° gennaio 2003, cfr. per contro l'art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 261 consid. 4, 353 consid. 3b/ee). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg. con riferimenti). 
4. 
In primo luogo, l'UAI osserva che la perizia del dott. C.________, conforme ai requisiti posti dalla giurisprudenza in materia, sarebbe del tutto sufficiente per stabilire la residua capacità lavorativa dell'assicurata e renderebbe inutile qualsiasi accertamento supplementare. 
 
La tesi dell'amministrazione è corretta. Da un lato, il rapporto del dott. C.________ soddisfa effettivamente i requisiti di completezza, motivazione e concludenza posti dalla giurisprudenza in materia (DTF 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Il perito (esterno all'amministrazione) ha infatti espresso la sua convincente valutazione al termine di un approfondito esame clinico e radiologico. Sulla base di dati oggettivi, egli ha pure descritto con precisione i limiti funzionali dell'assicurata. Dall'altro, come fa notare convincentemente l'UFAS, rispettivamente il suo servizio medico, i divergenti pareri dei dott. A._________ e H.________ non sono tali da mettere in discussione l'attendibilità di queste conclusioni. È vero che il referto del dott. A._________, che comunque conferma sostanzialmente la diagnosi della perizia C.________, ha evidenziato due nuove problematiche, una relativa alla colonna cervicale e l'altra - peraltro irrilevante ai fini della capacità lavorativa - concernente la mano sinistra. Nondimeno, come osserva giustamente l'UFAS, le conclusioni di questa perizia non appaiono convincenti in quanto non stabiliscono una relazione oggettiva tra i disturbi lamentati dall'assicurata e gli esami clinici. Così, nell'esame clinico, il dott. A._________ non ha evidenziato dei limiti funzionali del rachide cervicale e del cinto scapolare. Inoltre, gli esami radiologici della colonna cervicale mostrano dei disturbi degenerativi compatibili con l'età dell'assicurata. Quanto alle conclusioni del dott. H.________, peraltro non specialista nella disciplina in esame, nella misura in cui si esprimono sull'esigibilità lavorativa in attività prevalentemente seduta, non infirmano la validità della valutazione del dott. C.________ il quale, nell'esprimersi sulla capacità lavorativa residua ed esigibile, si è riferito a un'attività che permetta di cambiare spesso la posizione del rachide. 
 
Già solo per queste considerazioni, non si giustifica il rinvio all'amministrazione per allestimento di una nuova perizia ortopedica. 
5. 
L'UAI contesta quindi il giudizio impugnato anche nella misura in cui i primi giudici hanno ritenuto di non potere stabilire, sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione, quali attività sostitutive sarebbero in concreto ancora esigibili. 
 
Certo, l'amministrazione avrebbe potuto anche determinare con maggiore precisione l'ambito delle attività ancora esigibili per l'assicurata malgrado il danno alla salute, e poi determinare il reddito d'invalida sulla base del salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico. Tuttavia, in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi, occorre ugualmente riconoscere che un numero significativo di queste attività sono di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurata (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b). Contrariamente a quanto ritenuto dall'assicurata e dal consulente in integrazione dell'AI nel suo rapporto del 26 febbraio 2004, dalle cui conclusioni l'UAI si è giustamente distanziato, questa Corte ha già ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). 
 
Anche per questi motivi, il rinvio ordinato dall'autorità commissionale non si giustifica. 
6. 
Fatte queste premesse, resta da quantificare il grado d'invalidità dell'assicurata. 
6.1 Il reddito senza invalidità è stato stabilito dall'amministrazione, partendo dal salario effettivo nel 2001 e dopo suo adeguamento al 2002, in fr. 25'525.-. Il dato risulta dagli atti e non è contestato dalle parti. 
6.2 Quanto al reddito da invalida, esso va determinato alla luce dei dati statistici salariali risultanti dall'ISS dal momento che l'assicurata non ha ripreso un'attività lavorativa esigibile (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg.). Secondo la prassi di questo Tribunale, per questa valutazione ci si riferisce ai salari lordi standardizzati (tabelle A, valore mediano) ivi riportati (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). Riguardo alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, questa Corte ha di recente stabilito non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13 e relativi ai salari nelle grandi regioni (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS 2007 pag. 64). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Ora, partendo dall'importo di fr. 3'820.- mensili (livello di esigenze 4), adeguato all'orario lavorativo settimanale di 41.7 ore (La Vie économique, 6/2006, pag. 86, tabella B9.2), si ottiene un reddito di base di fr. 47'788.20 annui, che anche una volta operata la doppia deduzione del 25% per tenere conto della riduzione di rendimento evidenziata dal dott. C.________, da un lato, e delle particolarità personali e professionali del caso concreto, dall'altro, non giustificherebbe in alcun modo il diritto a una rendita. 
6.3 La domanda di prestazioni dell'assicurata può così essere negata senza necessità di dover ricorrere ad ulteriori, superflui accertamenti. La decisione su opposizione dell'UAI dev'essere pertanto confermata. 
7. 
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 2). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio impugnato 21 febbraio 2006 della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero essendo annullato. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 23 maggio 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: