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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_34/2008 /biz 
 
Sentenza del 23 maggio 2008 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Ferrari, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione alla LCStr, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2007 dal Presidente della Pretura penale. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con decisione del 17 novembre 2006 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha inflitto una multa di fr. 400.-- a A.________ perché circolava con un trattore a sella trainante un semirimorchio sovraccarico. 
 
B. 
Il Presidente della Pretura penale, con sentenza del 20 dicembre 2007, ha respinto un ricorso proposto dall'interessato, confermando la decisione dipartimentale. 
 
C. 
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e di riformarla nel senso che venga accolto il ricorso presentato nella sede cantonale. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1). 
 
1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 cpv. 1 LTF), è, di massima, ammissibile. 
 
1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di discussione nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). 
 
1.4 Secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1), dev'essere quindi motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
2. 
2.1 Il ricorrente accenna a una violazione dell'art. 9 cpv. 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) concernente la facoltà del Consiglio federale di emanare prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché, in maniera del tutto generica, dell'art. 67 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), secondo cui il peso effettivo dei veicoli a motore con più di quattro assi non può superare 40 tonnellate: il peso dei rimorchi è tuttavia disciplinato alle lett. f-h, neppure richiamate dal ricorrente. Quest'ultimo ribadisce che il rimorchio è dotato di una licenza di circolazione finlandese, dalla quale risulta che i tre assi posteriori possono sopportare un peso di 8'000 kg ciascuno e che il carico sulla sella è di 14'000 kg, per cui il peso fra carico e rimorchio può arrivare a 38'000 kg. Egli aggiunge che il peso complessivo del rimorchio di 27'380 kg, oltre al peso di 7'000 kg della motrice, ammonta a 33'558 kg e rientrerebbe quindi nei parametri previsti dalla LCS e dalla ONC. 
 
2.2 Il presidente della Pretura penale ha osservato che nel rapporto di contravvenzione è stato accertato un peso del semirimorchio di 27'380 kg. Poiché nella licenza di circolazione è indicato un peso massimo di 24'000 kg, il sovraccarico netto, dedotta la tolleranza del 3 %, era di 3'278 kg. Nella decisione impugnata, applicata la tolleranza al peso accertato di kg 27'380, è stata ritenuta un'eccedenza netta di 2'558 kg, pari al 10,6 % del peso massimo consentito sulla licenza. L'istanza precedente ha poi rilevato che il ricorrente ha prodotto i certificati relativi al rimorchio, sostenendo che quest'ultimo può essere caricato nella misura di 8'000 kg per ciascuno dei tre assi posteriori e di 14'000 kg nella sua parte anteriore, per cui, in teoria, il carico consentito sarebbe di 38'000 kg. Il carico litigioso di 27'380 kg rientrerebbe quindi entro i limiti di tolleranza tecnica garantiti dal costruttore. 
 
Al riguardo, nella decisione impugnata è stato ritenuto che, nella traduzione in tedesco dei menzionati certificati, risulta certo un peso massimo consentito sulla sella di 14'000 kg: questo parametro attiene tuttavia alla distribuzione del peso delle merci trasportate con il rimorchio, ma non può essere computato in aggiunta al peso massimo consentito indicato nella licenza di circolazione. 
 
2.3 Il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché questa conclusione sarebbe contraria al diritto federale, ragione per cui il ricorso è inammissibile per carenza di motivazione. 
 
2.4 Per di più, il presidente della Pretura penale ha stabilito che anche nell'ipotesi in cui i limiti di tolleranza tecnica garantiti dal costruttore fossero più elevati, determinante è comunque soltanto il peso massimo ammesso indicato sulla licenza di circolazione, in concreto 24'000 kg (cfr. al riguardo l'art. 67 cpv. 3 ONC, secondo cui se i valori iscritti nella licenza di circolazione sono inferiori ai valori massimi indicati nei capoversi 1, 2, 6 e 7, tali valori non devono essere superati e l'art. 67 cpv. 5 ONC, secondo cui il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore; cfr. DTF 126 IV 99). 
Ora, quando la decisione impugnata, come nella fattispecie, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119). In concreto il ricorrente neppure tenta di dimostrare l'incostituzionalità anche di questa seconda motivazione, per cui il gravame è inammissibile pure per questo motivo. 
 
3. 
3.1 Ne segue che il ricorso è inammissibile. 
 
3.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, e al Presidente della Pretura penale. 
Losanna, 23 maggio 2008 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Schneider Crameri