Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1340/2023,
6B_1341/2023
Sentenza del 23 giugno 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente,
Wohlhauser, Guidon,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
6B_1340/2023
A.________,
patrocinato dall'avv. Jasmine Altin,
ricorrente,
e
6B_1341/2023
B.________,
patrocinata dall'avv. Jasmine Altin,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Infrazione alla LF sulle prestazioni complementari,
ricorsi contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (n. 17.2021.292+293 17.2023.285-287).
Fatti:
A.
Con sentenza del 1° settembre 2021 la Giudice della Pretura penale ha riconosciuto B.________ e A.________ autori colpevoli di infrazione alla legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30) riferita al periodo compreso fra l'anno 2013 e il 31 luglio 2015, e B.________ singolarmente anche di truffa. Ha inflitto a quest'ultima la pena detentiva di 70 giorni e a A.________ la pena detentiva di 40 giorni, sospendendole condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
B.
Accogliendo parzialmente gli appelli dei condannati, con sentenza del 24 ottobre 2023 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha prosciolto B.________ dall'accusa di truffa. Ha invece confermato la condanna di quest'ultima e di A.________ per titolo di infrazione alla LPC limitatamente ai fatti riferiti al periodo compreso tra il 1° dicembre 2013 e il 31 luglio 2015, prosciogliendoli per quelli precedenti il 1° dicembre 2013. Ha condannato entrambi alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
C.
Avverso questo giudizio sia A.________ (causa 6B_1340/2023) sia B.________ (causa 6B_1341/2023) insorgono al Tribunale federale con due distinti ricorsi in materia penale. Entrambi postulano in via principale il loro integrale proscioglimento, l'addossamento al Cantone Ticino della totalità degli oneri processuali e delle spese per la difesa d'ufficio di primo e secondo grado e un indennizzo di fr. 10'000.-- a titolo di riparazione del torto morale giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP; subordinatamente, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuova decisione, oltre che un indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP di fr. 10'000.--. Chiedono inoltre di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Invitati a esprimersi sulle impugnative, il Ministero pubblico postula la reiezione dei ricorsi senza formulare osservazioni, la CARP è rimasta silente.
Diritto:
1.
I ricorsi sono diretti contro la medesima sentenza cantonale, si riferiscono agli stessi fatti e si fondano su motivazioni identiche. Per motivi di economia di procedura, si giustifica pertanto di congiungere le due cause (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC [RS 273]; DTF 133 IV 215 consid. 1).
2.
2.1. Inoltrati dagli imputati (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretti contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), i ricorsi in materia penale sono proponibili e di massima ammissibili, in quanto tempestivi (combinati disposti art. 100 cpv. 1 e 45 cpv. 1 LTF) e presentati nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
2.2. Giusta l'art. 99 cpv. 2 LTF, non sono ammissibili nuove conclusioni. È pertanto escluso postulare più o altro rispetto alle ultime conclusioni formulate dinanzi all'istanza precedente il Tribunale federale (v. DTF 143 V 19 consid. 1.1).
In concreto, dinanzi alla CARP il ricorrente non risulta aver formulato delle pretese a titolo di riparazione del torto morale, mentre la ricorrente le ha avanzate unicamente per un importo pari a fr. 5'000.--. Le conclusioni fondate sull'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP presentate a questo Tribunale sono quindi inammissibili perché nuove.
2.3. La conclusione della ricorrente relativa alla riparazione del torto morale si rivela inammissibile anche per un'altra ragione. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'insorgente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Nella fattispecie, la CARP ha respinto la pretesa di indennizzo della ricorrente non solo perché è stata condannata, ma anche perché gli atti permettevano di escludere che il procedimento penale fosse la causa adeguata del peggioramento del suo stato psicofisico per il quale domandava di essere indennizzata. Se in questa sede la ricorrente contesta la sua condanna, omette completamente di censurare l'ulteriore motivazione con cui la CARP ha respinto la sua pretesa di indennizzo, limitandosi semplicemente a ribadire che il suo stato psicofisico sarebbe stato provocato " anche " dal procedimento penale a suo carico, ma senza addurre alcuna violazione del diritto in relazione alla reiezione della sua pretesa.
3.
Richiamando la DTF 131 IV 83, gli insorgenti sostengono che il reato punito dall'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC sarebbe un reato di evento (
Erfolgsdelikt) e non un reato permanente come erroneamente sostenuto dalla CARP. Di conseguenza, tenuto conto del termine settennale di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. d CP, tutti gli atti antecedenti al mese di settembre 2014 sarebbero prescritti.
La questione non necessita disamina. Come si vedrà nei considerandi che seguono (v. in particolare
infra consid. 4.5), con riferimento al periodo compreso tra dicembre 2013 e maggio 2015 i fatti sono stati accertati in modo arbitrario, non sussistendo elementi che comprovino una convivenza dei ricorrenti al di là di ogni ragionevole dubbio.
4.
Gli insorgenti si sono sposati nel 1997 e, con decisione del 20 aprile 2005, sono stati autorizzati a vivere separati dal 1° settembre 2004. L'8 maggio 2015 è stato pronunciato il loro divorzio. Entrambi sono al beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità e di prestazioni complementari a cominciare dal 1° aprile 2010. Dal mese di settembre 2011 il ricorrente ha locato un appartamento a W.________, distante solo 7 minuti in auto dall'abitazione della ricorrente. A partire da dicembre 2013 entrambi si sono trasferiti a X.________, prendendo in locazione due appartamenti contigui. Il 1° febbraio 2015 la ricorrente ha traslocato a Y.________. La CARP ha accertato che gli insorgenti hanno convissuto in modo stabile a partire dal 1° dicembre 2013, prima nell'appartamento da lei locato a X.________ e poi a Y.________, sottacendo la ripresa di una vita comune alla Cassa cantonale di compensazione.
4.1. Gli insorgenti contestano di aver ripreso a convivere prima del 1° agosto 2015, come invece ritenuto dalla CARP violando il divieto dell'arbitrio e il principio
in dubio pro reo. L'accertamento di una convivenza cominciata già il 1° dicembre 2013 sarebbe arbitrario in quanto fondato su presunti indizi tutt'altro che convergenti che non lo comproverebbero al di là di ogni ragionevole dubbio.
4.2. Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e il principio
in dubio pro reo, che ne è il corollario, implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio
in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; sulla nozione di arbitrio v. DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
4.3. Va in primo luogo rilevato che, secondo la sentenza impugnata, la ricorrente ha lasciato l'appartamento di X.________ a fine gennaio 2015, mentre il ricorrente ha riconsegnato le chiavi del suo appartamento a X.________ in data 31 maggio 2015, circostanza in concreto non contestata. In base alle dichiarazioni dello stesso, citate dalla CARP, da quel momento egli ha condiviso l'appartamento a Y.________ con la ex-moglie. Per il periodo a partire dal 1° giugno 2015, l'accertamento della convivenza degli insorgenti non presta il fianco a critiche di sorta. Del resto, le censure degli insorgenti concernono sostanzialmente gli indizi e le prove valutati dalla CARP con riferimento al periodo in cui hanno vissuto a X.________.
4.4. La Corte cantonale ha osservato che, pur negando di aver convissuto, i ricorrenti hanno affermato di intrattenere dei rapporti fraterni e di trascorrere gran parte del loro tempo insieme. Non hanno mai contestato di aver condiviso l'utilizzo delle medesime utenze telefoniche, delle stesse vetture, con cui si spostavano regolarmente insieme, nonché l'utilizzo di caselle postali in diversi uffici (a Z.________, X.________ e Y.________), dove si recavano congiuntamente. Questi elementi tuttavia, benché indizianti un rapporto di particolare vicinanza tra i due, per la CARP non sono sufficienti per stabilire una loro effettiva convivenza, mancando di univocità in quanto non idonei a escludere che abbiano semplicemente mantenuto un buon rapporto con reciproca assistenza, malgrado la loro separazione. La loro convivenza è però avvalorata, secondo l'autorità precedente, dalle dichiarazioni della gestrice della struttura di X.________, in cui gli insorgenti hanno locato due appartamenti contigui a partire dal 1° dicembre 2013. La ricorrente ha lasciato la struttura a fine gennaio 2015, chiedendo di poter riconsegnare le chiavi dell'appartamento in uso al ricorrente, volendo egli trasferirsi in quello più grande fino ad allora da lei occupato. La teste ha riferito che, al momento della consegna dei locali, il 27 gennaio 2015, tutto si trovava nel medesimo stato rispetto all'inizio della locazione: il letto era in ordine, come se non fosse mai stato usato; le saponette erano quelle fornite in prima dotazione; e il primo strato della carta igienica era piegata a triangolo come viene lasciata dopo le pulizie. Secondo la Corte cantonale, tali dichiarazioni, di cui non v'è motivo di dubitare, si spiegano unicamente ammettendo che l'appartamento non sia mai stato abitato. Esse trovano peraltro conferma nelle fotografie scattate dalla polizia il 27 gennaio 2015. In quelle raffiguranti l'appartamento del ricorrente non si scorge alcun effetto personale e il letto appare immacolato, mentre nelle fotografie scattate nell'altro appartamento il letto risulta usato da entrambi i lati e accanto al lavandino si notano due spazzolini da denti. La CARP ha considerato che la teste e le fotografie smentiscono le dichiarazioni degli insorgenti, ritenute in generale non credibili, tenuto anche conto di una certa loro attitudine a mentire, adattando le loro dichiarazioni a seconda delle necessità.
4.5. Come a ragione censurato nelle impugnative, la valutazione degli elementi agli atti da parte della CARP risulta insostenibile. Se da un lato non v'è effettivamente ragione di dubitare delle dichiarazioni della gestrice della struttura di X.________ e quindi della circostanza che, alla riconsegna, l'appartamento inizialmente occupato dal ricorrente si trovava nel medesimo stato rispetto a quando gli è stato consegnato, dalla stessa non è tuttavia possibile desumere, in assenza di ulteriori elementi, che egli non vi abbia mai realmente vissuto. Con preciso riguardo agli elementi forniti in dotazione dal locatore risultati inutilizzati (saponette e carta igienica), la sentenza impugnata riporta le dichiarazioni della ricorrente, in base alle quali ella ha suggerito al ricorrente di non usarli in quanto aveva " schifo ", mettendogli a disposizione altro materiale. La CARP le ha ritenute non credibili, senza tuttavia illustrare perché la spiegazione fornita non lo sarebbe. Le fotografie agli atti, considerate confermare il mancato utilizzo di uno degli appartamenti, non risultano in concreto concludenti. La stessa CARP precisa infatti essere state scattate il giorno della riconsegna dell'appartamento del ricorrente, sicché non sorprende, ma appare anzi normale che fosse privo di qualsiasi oggetto personale e che il letto fosse " immacolato ". La circostanza poi che le fotografie dell'altro appartamento, fino ad allora occupato dalla ricorrente, ritraessero un letto " usato da entrambi i lati ", rispettivamente due spazzolini accanto al lavandino del bagno non permette di concludere che gli insorgenti abbiano convissuto per tutto il periodo in cui sono rimasti a X.________. Risulta infatti compatibile con quanto da essi riferito, riconoscendo di aver condiviso per qualche giorno l'appartamento presso la struttura di X.________, segnatamente dal 27 gennaio 2015 al 1° febbraio 2015, ossia quando la ricorrente era in attesa di trasferirsi a Y.________, ciò che è suscettibile di spiegare sia il letto usato da entrambi i lati sia i due spazzolini. La CARP trae quindi delle conclusioni dalle fotografie e dalla testimonianza della gestrice della struttura di X.________, omettendo di considerare le dichiarazioni degli insorgenti, seppur espressamente menzionate nella sentenza impugnata, e relative proprio agli aspetti evidenziati dalle prove richiamate. Certo, l'autorità precedente ha in modo sostenibile rilevato una certa loro attitudine a mentire, constatazione illustrata da alcuni esempi. Ciò non è tuttavia sufficiente per considerare comprovata una loro convivenza per tutto il periodo in cui hanno vissuto a X.________, stabilita dalla CARP in sostanza unicamente sulla scorta dello stato di uno degli appartamenti il giorno della riconsegna dei locali al locatore. Una valutazione oggettiva del materiale probatorio lascia sussistere dubbi in merito a una effettiva convivenza degli insorgenti già a partire da dicembre 2013, ossia nel periodo in cui hanno locato gli appartamenti a X.________. Il relativo accertamento dei fatti dell'autorità cantonale risulta arbitrario e viola il principio
in dubio pro reo.
Non essendo comprovata la loro convivenza, su cui si fonda l'imputazione di infrazione alla LPC, si impone di prosciogliere gli insorgenti dalla relativa accusa limitatamente al periodo precedente il 1° giugno 2015.
5.
I ricorrenti lamentano arbitrio anche in relazione all'importo delle prestazioni complementari non dovute che avrebbero percepito, stabilito dalla CARP sulla scorta delle decisioni di restituzione delle prestazioni emanate dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG considerate a torto passate in giudicato, dagli atti risultando il contrario.
Poiché il periodo di convivenza degli insorgenti è stato accertato in modo arbitrario (v.
supra consid. 4.5), la CARP dovrà nuovamente chinarsi anche sull'importo delle prestazioni versate, ma non dovute, importo che ha evocato al momento di commisurare la pena. Si rileva in ogni caso che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, le decisioni della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG sono state impugnate dalla ricorrente, come risulta dallo scritto del 21 giugno 2021 della stessa Cassa alla Pretura penale (v. incarto della Pretura penale doc. 38) richiamato nelle impugnative. L'accertamento del passaggio in giudicato risulta pertanto contrario agli atti e quindi arbitrario.
6.
Invocando il principio
nulla poena sine lege certa, gli insorgenti sostengono che, in materia di prestazioni complementari, un privato cittadino non potrebbe chiaramente comprendere quali siano i suoi doveri né le conseguenze di un eventuale mancato rispetto dell'obbligo di informare. L'autorità erogatrice delle prestazioni non li avrebbe sufficientemente resi attenti alle norme sulle quali si fonderebbero le loro condanne. Peraltro, con preciso riferimento all'art. 24 dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301), i ricorrenti considerano che la disposizione sia priva di qualsiasi concretezza, la sua formulazione essendo tutt'altro che chiarificatrice per il cittadino. Ciò posto, la CARP avrebbe applicato erroneamente il diritto, accertando che gli insorgenti non potessero ignorare l'importanza di comunicare la ripresa della convivenza e ritenendo che abbiano consapevolmente violato la LPC.
6.1. L'esigenza di precisione del diritto penale (
nulla poena sine lege certa), dedotta dal principio della legalità, impone una descrizione sufficientemente precisa delle fattispecie penali. La legge deve essere formulata in modo così preciso da permettere al cittadino di orientare di conseguenza il proprio comportamento e di riconoscere le implicazioni di un determinato comportamento con un grado di certezza corrispondente alle circostanze (sentenza 7B_540/2023 del 6 febbraio 2025 consid. 9.3.1 destinata alla pubblicazione, con rinvii). L'esigenza di precisione non dev'essere intesa in modo assoluto. Il legislatore non può evitare di impiegare termini generali o più o meno indistinti, che non possono essere definiti in modo univoco, e la cui interpretazione e applicazione devono essere affidate alla pratica. Il grado di precisione esatto non può essere determinato in modo astratto. Esso dipende in particolare dalla diversità delle situazioni da disciplinare, dalla complessità e dalla prevedibilità delle decisioni da prendere nel singolo caso, dai destinatari della norma, dalla gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali, nonché dalla valutazione che può essere fatta oggettivamente in presenza di un caso concreto di applicazione (DTF 150 IV 255 consid. 3.1; 149 I 248 consid. 4.6.1 e rispettivi rinvii).
Una norma penale in bianco (
Blankettstrafnorm), che dev'essere letta e interpretata unitamente ad altre disposizioni cosiddette di completamento (
blankettausfüllende Normen), rispetta l'esigenza di precisione del diritto penale (DTF 145 IV 329 consid. 2.2).
6.2. L'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC sanziona con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere chiunque non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 LPGA [RS 830.1]). In virtù dell'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. L'art. 24 OPC-AVS/AI disciplina in particolare l'obbligo di informare in materia di prestazioni complementari all'AVS/AI, imponendo alla persona che ha diritto o al suo rappresentante legale o, nel caso, al terzo o all'autorità a cui è versata la prestazione complementare, di comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni, tale obbligo valendo anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 prima parte LPC). Le spese riconosciute, per le persone che vivono a casa, comprendono l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale e la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie, rispettivamente il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie (art. 10 cpv. 1 LPC). Con riferimento alla pigione, l'art. 16c OPC-AVS/AI prevede che, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone; le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua. L'art. 25 cpv. 1 lett. c prima parte OPC-AVS/AI prevede una modificazione della prestazione complementare annua ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo.
6.3. L'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC risulta sufficientemente chiaro e preciso con riferimento sia alla pena comminata sia al comportamento sanzionato. Alla luce dell'esplicito richiamo all'art. 31 LPGA, quest'ultimo consiste nel disattendere l'obbligo imposto segnatamente all'avente diritto la prestazione di comunicare al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione della prestazione. Poiché la prestazione è stabilita anche in base alle spese riconosciute, comprensive della pigione di un appartamento ( art. 9 e 10 LPC ), l'inizio o la ripresa di una convivenza costituisce un elemento di rilievo per la prestazione. Essa comporta quantomeno una variazione della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni, incidendo sulla pigione computabile (art. 16c OPC-AVS/AI; v. in proposito DTF 142 V 299 consid. 3). In funzione dello stato civile dell'interessato, può influire sulla determinazione del fabbisogno vitale (v. CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, n. 476 seg.). Contrariamente all'assunto ricorsuale, le espressioni impiegate nell'art. 24 OPC-AVS/AI sono generali, ma nondimeno sufficientemente accessibili. Una convivenza o anche solo la condivisione di un appartamento con altre persone implica, anche per il comune cittadino, una variazione della situazione materiale, incidendo sulle spese.
6.4. Gli insorgenti in realtà cercano di contestare la realizzazione dell'aspetto soggettivo del reato. Premesso che non si avvalgono né sostanziano un eventuale errore sull'illiceità giusta l'art. 21 CP, il loro tentativo risulta vano. Innanzitutto, come accertato dalla CARP, le decisioni sulle prestazioni complementari richiamavano espressamente l'obbligo di informare in caso di modifica delle condizioni personali o economiche, elencando a titolo esemplificativo una serie di circostanze oggetto dell'obbligo e menzionando anche le possibili conseguenze di natura penale e amministrativa in caso di omissione di comunicazione. Vero è che tali decisioni non enumerano le norme penali applicabili in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione; ciò che conta tuttavia è che i ricorrenti fossero coscienti sia dell'obbligo che incombeva loro sia dell'esistenza di conseguenze penali in caso di mancata osservanza. È quindi senza incorrere nell'arbitrio, peraltro nemmeno sostanziato nei gravami, che la CARP ha stabilito che gli insorgenti non potevano ignorare l'importanza di comunicare la ripresa della convivenza. Si ricorda in proposito che quello che l'agente sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1 con rinvii). Pertanto la ritenuta realizzazione dell'elemento soggettivo del reato risulta conforme al diritto.
7.
Gli insorgenti censurano anche la commisurazione della pena. La questione non necessita di disamina in questa sede. Infatti, il loro parziale proscioglimento dall'accusa di infrazione alla LPC (v.
supra consid. 4.5) impone la ricommisurazione della loro pena da parte della CARP.
8.
Ne segue che, nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi meritano parziale accoglimento. Gli insorgenti devono essere prosciolti dall'imputazione di infrazione alla LPC limitatamente ai fatti precedenti il 1° giugno 2015. Per quelli posteriori, invece, la loro condanna va confermata. La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata e la causa rinviata alla CARP per nuova decisione sulla pena e sulle spese procedurali. Per il resto, i ricorsi devono essere respinti.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 4 nonché art. 68 cpv. 1 e 3 LTF ). Risultando in parte vincenti, gli insorgenti hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili a carico del Cantone Ticino.
Nella misura in cui non sono divenute prive di oggetto, le domande di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio possono essere accolte, essendo dati i presupposti di cui all'art. 64 LTF. Nonostante la loro parziale soccombenza, gli insorgenti sono dunque dispensati dal pagamento delle spese giudiziarie. L'avvocata Jasmine Altin viene incaricata del gratuito patrocinio dei ricorrenti e a tale titolo la Cassa del Tribunale federale le verserà un'adeguata indennità. Se in seguito saranno in grado di farlo, gli insorgenti sono però tenuti a risarcire la Cassa del Tribunale federale (art. 64 cpv. 4 LTF).
Nel fissare le ripetibili e l'indennità riconosciuta alla patrocinatrice, si tiene conto del contenuto praticamente identico dei ricorsi inoltrati a questo Tribunale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Le cause 6B_1340/2023 e 6B_1341/2023 sono congiunte.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso 6B_1340/2023 è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata nella misura in cui dichiara il ricorrente autore colpevole di infrazione alla LPC per i fatti precedenti il 1° giugno 2015 e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino per nuova decisione sulla pena e sulle spese. Per il resto, il ricorso è respinto.
3.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso 6B_1341/2023 è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata nella misura in cui dichiara la ricorrente autrice colpevole di infrazione alla LPC per i fatti precedenti il 1° giugno 2015 e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino per nuova decisione sulla pena e sulle spese. Per il resto, il ricorso è respinto.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è accolta nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto. L'avv. Jasmine Altin viene incaricata del gratuito patrocinio del ricorrente e la Cassa del Tribunale federale le verserà un'indennità di fr. 500.--.
5.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è accolta nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto. L'avv. Jasmine Altin viene incaricata del gratuito patrocinio della ricorrente e la Cassa del Tribunale federale le verserà un'indennità di fr. 500.--.
6.
Non si prelevano spese giudiziarie.
7.
Il Cantone Ticino verserà alla patrocinatrice dei ricorrenti la somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
8.
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 23 giugno 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy