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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_120/2007 /biz 
 
Sentenza del 23 luglio 2007 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Ferrari, Zünd, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (truffa, falsità in documenti, ecc.), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 7 marzo 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 5 ottobre 2006 A.________ denunciava B.________ e C.________ per varie infrazioni tra cui truffa, falsità in certificati e falsa dichiarazione in giudizio. 
2. 
Con decisione del 13 ottobre 2006, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino decretava il non luogo a procedere in ordine al procedimento penale ritenuto, in particolare, che in data del 3 luglio 2006 la Camera dei ricorsi penali si era già espressa a seguito di denuncia e successiva istanza di promozione dell'accusa e che la denuncia del 5 ottobre 2006 non forniva nulla di nuovo rispetto a quanto non fosse già stato oggetto della decisione della Camera dei ricorsi penali e alla cui motivazione si rinviava integralmente. 
3. 
Il 7 marzo 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro suddetto decreto. 
4. 
A.________ insorge con ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
5. 
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
6. 
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF). 
7. 
Secondo il diritto previgente, la vittima poteva ricorrere per cassazione nella misura in cui la decisione impugnata concerneva le sue pretese civili o poteva influenzare il giudizio in merito a queste ultime oppure se faceva valere una violazione dei diritti che le erano attribuiti dalla LAV (art. 270 lett. e vPP). La via del ricorso per cassazione era quindi preclusa al semplice danneggiato, seppur costituitosi parte civile (DTF 129 IV 206 consid. 1; 128 IV 92 consid. 4a). 
8. 
In base alla giurisprudenza relativa alla LTF, contrariamente alla vittima ai sensi della LAV (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), il semplice danneggiato non è legittimato a interporre ricorso in materia penale (sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). La legittimazione ricorsuale del danneggiato a proporre ricorso in materia penale ai sensi della LTF è quindi simile a quanto previsto dal diritto precedentemente in vigore. 
9. 
Per vittima s'intende ogni persona che, in seguito alla commissione di un reato, sia stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV). Nella fattispecie, l'insorgente chiede la promozione dell'accusa per truffa (eventualmente furto, appropriazione indebita), falsità in documenti e falsa dichiarazione in giudizio. Si tratta di reati contro il patrimonio e contro l'amministrazione della giustizia per i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta (DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162). Del resto, la stessa ricorrente non pretende il contrario. 
10. 
Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 luglio 2007 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: