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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_680/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 settembre 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Comunione dei comproprietari del Condominio  
B.________, 
patrocinata dall'avv. Manuel Bergamelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 luglio 2013 
dalla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 7 dicembre 2012 il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha ordinato l'annotazione di un'ipoteca legale provvisoria a favore della Comunione dei comproprietari del fondo xxx (Condominio B.________) sull'unità di proprietà per piani appartenente a A.________ per l'importo di fr. 38'276.50 più interessi (importo relativo a spese condominiali); 
che con sentenza 26 luglio 2013 la I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto un appello di A.________, nella misura in cui era ammissibile, e ha confermato la predetta decisione; 
che con un ricorso datato 13 settembre 2013 A.________ ha impugnato la sentenza 26 luglio 2013 al Tribunale federale; 
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); 
che nei procedimenti che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2 aed. 2010, pag. 543 n. 3068) non si applica la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 LTF);  
che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 5 agosto 2013; 
 
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 16 settembre 2013 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile; 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 23 settembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini