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[AZA 7] 
K 85/01 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e 
Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 23 novembre 2001 
 
nella causa 
M._________, ricorrente, 
 
contro 
Cassa malati Hotela, Rue de la Gare 19, 1820 Montreux, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- M._________, nato nel 1938, è assicurato presso la Cassa malati Hotela contro la perdita di guadagno in caso di malattia nell'attività dipendente svolta nella misura del 50 % alla Scuola X._________ e in quella indipendente, pure esercitata nelle proporzioni del 50 %, quale concertista. Dal 18 febbraio 2000, in quanto affetto da una sindrome cervico-vertebrale cronica e recidivante da turbe statiche ed alterazioni degenerative in parte rilevanti per osteocondrosi tra C5/6 e C6/7, la Cassa gli ha assegnato, ritenuto segnatamente l'avviso del dott. M._________ 14 luglio 2000, indennità giornaliere nelle proporzioni del 75 %. Su consiglio del medico di fiducia della Cassa, l'interessato è stato sottoposto ad un esame approfondito eseguito il 4 settembre 2000 (rapporto del 5 settembre 2000) dal dott. G._________, specialista in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione. Detto sanitario ha costatato un'incapacità lavorativa totale quale concertista e ammesso un'inabilità del 50 % nell'attività di insegnante, ritenendo tuttavia esigibile che in quest'ultimo impiego l'assicurato mantenesse la metà del programma normale in considerazione delle possibilità di un certo adattamento anche durante le lezioni. 
Con decisione del 12 settembre 2000 la Cassa ha disposto che a partire dal 15 settembre 2000 l'inabilità lavorativa dell'assicurato era pari al 50 %, per cui le indennità giornaliere andavano ridotte in tali proporzioni. 
Detto provvedimento è stato confermato in seguito all'opposizione dell'interessato con atto del 9 novembre 2000. 
 
B.- M._________ è insorto contro la decisione su opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale lo ha respinto per giudizio del 27 aprile 2001. 
 
C.- Avverso la pronunzia cantonale l'assicurato interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale, che vengano riconosciuti la sua incapacità lavorativa del 75 % ed il diritto a indennità corrispondenti. In via subordinata postula che le indennità giornaliere gli vengano corrisposte nelle proporzioni del 75 % almeno fino al 3 settembre 2001, data di ripresa dell'insegnamento. 
Rispondendo al gravame, la Cassa malati Hotela ne chiede la disattenzione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Oggetto della presente lite è il tema di sapere se a ragione la Cassa malati Hotela abbia riconosciuto a M._________ il diritto a indennità giornaliere del 50 % a contare dal 15 settembre 2000 o se invece egli possa far valere prestazioni assicurative corrispondenti ad un'incapacità del 75 %. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme di diritto (art. 67 segg. LAMal, Regolamento dell'assicurazione d'indennità giornaliera della Cassa malati della Società svizzera degli albergatori) ed i principi di giurisprudenza (DTF 126 V 501 consid. 2a e b, 124 V 202 consid. 2a, 114 V 283 consid. 1c) applicabili in concreto, per cui a questa esposizione basta fare riferimento e prestare adesione. 
 
2.- a) È pacifico in concreto che le due fonti di reddito di M._________ erano inizialmente di proporzioni uguali. Dagli atti all'inserto emerge che in data 14 luglio 2000 il dott. M._________, medico curante del ricorrente, aveva fissato la sua inabilità lavorativa nella misura del 75 %. Il dott. G._________, specialista in malattie reumatiche che ha esaminato l'interessato su proposta del medico di fiducia della Cassa, in una perizia del 5 settembre 2000 ha espressamente rilevato quanto segue in merito alla capacità lavorativa del peritando: "... quale insegnante di violino ritengo il signor M._________ abile al lavoro nella misura del 50 % dato che i disturbi richiedono una riduzione delle lezioni. Ritengo comunque possibile che possa essere mantenuta la metà del pensum normale visto le possibilità di un certo adattamento anche durante le lezioni (che non richiedono il continuo uso del violino da parte del maestro)". Nella decisione su opposizione la Cassa ha ammesso la totale incapacità quale concertista e valutato quella di insegnante di violino nella misura del 50 %. Ha in particolare precisato che, se l'interessato non era in grado di svolgere l'attività di concertista, egli doveva colmare tale lacuna lavorando al 50 % quale insegnante. 
Anche la precedente istanza ha rammentato che, in virtù del principio secondo il quale l'assicurato è tenuto di fare quanto da lui ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica, egli doveva utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi. Ha quindi confermato che dal 12 settembre 2000 (recte: 15 settembre 2000) M._________ aveva diritto unicamente a indennità giornaliere per perdita di guadagno stabilite in base ad un grado di inabilità lavorativa nell'attività di insegnante di violino pari al 50 %. 
 
b) Questo apprezzamento è convincente e merita tutela. 
Da una persona che anteriormente al manifestarsi del danno alla salute esercitava in parti uguali le attività di concertista e di insegnante di violino può infatti essere ragionevolmente preteso che ne attenui le ripercussioni investendo la sua integrale residua capacità lavorativa nel settore in cui i disturbi patologici di cui soffre lo consentono. 
Ora, non può essere negato che il ricorrente è in grado di dedicarsi interamente all'attività di insegnante. 
Poiché il dott. G._________ ha accertato, fondandosi su un esame medico approfondito, come egli possa esercitare tale professione nella misura del 50 %, a ragione la Cassa malati Hotela gli ha concesso, a contare dal 15 settembre 2000, indennità giornaliere in uguali proporzioni. 
 
c) Non sono suscettibili di sovvertire le chiare conclusioni cui sono giunte le precedenti istanze le argomentazioni sollevate dall'insorgente in questa sede. Da un lato contesta, ritenendolo utopico, il parere della Cassa nella misura in cui la stessa ritiene che egli potrebbe insegnare anche un altro strumento o la teoria della musica. 
Da un altro lato censura l'applicazione immediata del provvedimento in lite chiedendone il differimento al mese di settembre 2001 per tener conto della ripresa dell'insegnamento. 
Ambedue le doglianze devono essere disattese. Sia il dott. G._________ che la Corte cantonale sono infatti giunti alla suesposta conclusione senza aver ritenuto necessario esaminare la residua capacità lavorativa da quello specifico profilo, considerando pertanto implicitamente essere il grado d'inabilità lavorativa dell'assicurato del 50 % senza che egli dovesse orientarsi verso attività diverse da quelle sinora esercitate. A ragione la Cassa opponente ha poi rilevato, nella risposta al presente gravame, dover essere negata la possibilità di far sopportare dalle assicurazioni sociali il rischio legato all'esercizio di una professione, non spettando all'assicuratore di indennità giornaliere accordare prestazioni per la perdita di guadagno legata a vacanze scolastiche o al calo del numero degli allievi. 
 
d) Discende da quanto precede che il gravame di M._________ si appalesa infondato, mentre meritano conferma il giudizio cantonale e la decisione da esso protetta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 23 novembre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :