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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_280/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 novembre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv. Piero Colombo e Gabriella Mameli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cocchi, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; denegata e ritardata giustizia, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 12 giugno 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 1° luglio 2010 a X.________ è avvenuto un incidente della circolazione stradale che ha visto coinvolti un motoveicolo Cagiva guidato da A.________ e un autocarro MAN guidato da B.________. In seguito all'urto, il motociclista ha riportato lesioni gravi. 
 
B.   
Il Procuratore pubblico (PP) ha aperto nei confronti di B.________ un procedimento penale per il titolo di lesioni colpose gravi e di grave infrazione alle norme della circolazione. Con decisione del 5 marzo 2012 il PP ha decretato l'abbandono del procedimento per il reato di lesioni colpose gravi. Con decreto d'accusa di stessa data ha per contro ritenuto l'imputato colpevole di grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale. 
 
C.   
A.________, costituitosi accusatore privato, ha impugnato il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che con sentenza del 3 luglio 2012 ha accolto il reclamo. La Corte cantonale ha annullato il decreto di abbandono e ha rinviato gli atti al PP per la continuazione dell'istruzione penale, in particolare perché fosse assunta una perizia giudiziaria. 
 
D.   
Il 18 luglio 2012 l'accusatore privato ha espresso al PP una propria opinione sulla nomina del perito giudiziario e gli ha segnatamente chiesto di acquisire agli atti il disco dell'odocronografo dell'autocarro presente al momento dell'incidente e quelli dei due mesi precedenti, di mettere il veicolo a disposizione dei periti e di disporne l'esame della visuale. Queste richieste sono state ribadite con ulteriori scritti del 23 agosto 2012, del 30 ottobre 2012 e dell'8 novembre 2012. Con decisione del 15 novembre 2012 il PP ha accolto unicamente la richiesta di tenere a disposizione, da parte della proprietaria C.________ SA, l'autocarro condotto dall'imputato. Il magistrato inquirente ha per contro respinto le ulteriori domande. Adita dall'accusatore privato, con sentenza del 5 marzo 2013 la CRP ha parzialmente accolto il reclamo, limitatamente al sequestro dei dischi dell'odocronografo dal 2 maggio 2010 al 1° luglio 2010. 
 
E.   
Dopo che l'esperto incaricato dall'accusatore privato ha segnalato al PP la mancanza di determinati dischi dell'odocronografo e che D.________ è stato interrogato al riguardo dalla polizia, l'accusatore privato ha chiesto il 10 febbraio 2014 al PP di interrogare nuovamente il proprietario dell'autocarro. La domanda è stata respinta dal PP l'11 febbraio 2014. Nuovamente sollecitato dall'accusatore privato sulla questione del sequestro dei dischi, con decisione dell'8 luglio 2014 il magistrato inquirente ha rifiutato ulteriori atti istruttori in merito. Con sentenza del 22 ottobre 2014 la CRP ha accolto, in quanto ricevibile, un reclamo dell'accusatore privato, siccome l'interrogatorio di D.________ dinanzi alla polizia era stato eseguito in violazione del suo diritto di essere sentito. 
 
F.   
Nel frattempo, il 16 settembre 2013 il PP ha nominato l'ing. E.________ quale perito giudiziario. Il 3 ottobre 2013 ha inoltre nominato quale perito per l'analisi dei dischi del cronotachigrafo F.________, che ha consegnato il suo referto il 14 gennaio 2014. Richieste di delucidazione della perizia, presentate dall'accusatore privato il 25 febbraio 2014 e il 6 marzo 2014, sono state respinte dal PP con decisione del 24 marzo 2014. Adita nuovamente dall'accusatore privato, la CRP ne ha accolto il reclamo con sentenza del 6 maggio 2014 ed ha in sostanza imposto al PP di dare seguito alle richieste di chiarimento della perizia. 
 
G.   
In conseguenza delle sentenze della Corte cantonale del 6 maggio 2014 e del 22 ottobre 2014, il PP ha quindi interrogato il 15 dicembre 2014 in contraddittorio D.________ ed ha trasmesso il 30 gennaio 2015 i quesiti di delucidazione della perizia a F.________. 
 
H.   
Con reclamo del 2 marzo 2015 l'accusatore privato si è rivolto alla CRP, chiedendole di accertare nei confronti del PP un diniego di giustizia formale, subordinatamente un ritardo ingiustificato nella conduzione del procedimento penale. Con sentenza del 12 giugno 2015 la Corte cantonale ha respinto il gravame, negando un'inattività del magistrato inquirente nella procedura istruttoria. 
 
I.   
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo e di accertare un diniego di giustizia formale (subordinatamente un ritardo ingiustificato) da parte del PP. Chiede inoltre di ordinare al Ministero pubblico di procedere celermente e senza indugio nei suoi incombenti. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento arbitrario dei fatti. 
 
J.   
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP chiede di respingere il ricorso senza tuttavia formulare osservazioni. B.________ comunica di non avere osservazioni. Il ricorrente si è espresso il 21 settembre 2015 formulando alcune considerazioni sugli incarti della CRP e del Ministero pubblico che dovevano essere trasmessi a questa Corte. In duplica, le autorità cantonali hanno ribadito il 6 ottobre 2015, rispettivamente il 7 ottobre 2015, di non avere osservazioni da formulare. Il 27 ottobre 2015 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di aggiornare l'incarto del Ministero pubblico con gli ultimi atti procedurali. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Essa non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale, che può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo alle condizioni poste dall'art. 93 LTF, segnatamente se può causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si può tuttavia rinunciare a questa esigenza quando, come in concreto, il ricorrente solleva la censura del diniego di giustizia formale nella forma della ritardata giustizia (cfr. DTF 138 IV 258 consid. 1.1; sentenza 1B_7/2013 del 14 marzo 2013 consid. 1.4). Il ricorrente è abilitato, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce in tale veste (cfr. DTF 136 IV 29 consid. 1.9). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), è quindi di massima ammissibile.  
 
1.2. Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 133 IV 342 consid. 2.1). Non occorre quindi dare seguito alla richiesta del ricorrente di aggiornare l'incarto richiamato dal Ministero pubblico con gli ultimi atti procedurali eseguiti dal PP.  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere semplicemente negato l'esistenza di lunghi tempi morti nella conduzione del procedimento penale, accertando in modo generico che dal giorno dell'incidente  "il magistrato inquirente ha portato avanti l'inchiesta più o meno velocemente"e che l'incarto è sempre stato attivo, perlomeno mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti. Sostiene che, in realtà, al momento in cui ha inoltrato il reclamo per denegata giustizia dinanzi alla CRP erano già trascorsi quattro anni e otto mesi dall'incidente e gli atti dell'inchiesta erano costituiti soltanto dall'interrogatorio delle parti, dalla nomina dei periti, dal sequestro dei dischi del cronotachigrafo e dagli interrogatori del proprietario dell'autocarro. Sottolinea poi che tali atti sarebbero stati eseguiti soltanto dietro sue ripetute sollecitazioni o in seguito all'accoglimento dei suoi quattro reclami da parte della Corte cantonale. Il ricorrente sostiene che i tempi morti tra gli esposti atti d'inchiesta sarebbero stati lunghi, benché la fattispecie non fosse particolarmente complessa. In sostanza, il magistrato inquirente si sarebbe attivato soltanto su impulso dell'accusatore privato, costretto ad adire più volte la CRP per fare avanzare le indagini.  
 
2.2. Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno a diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Lo stesso ordinamento è previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU in contestazioni di carattere civile e in materia penale. L'art. 5 CPP concretizza inoltre il principio di celerità della procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (cfr. art. 5 cpv. 1 CPP). Questo principio vale sia per le autorità di perseguimento penale (art. 12 e 15 segg. CPP) sia per le autorità giudicanti (art. 13 e 18 segg. CPP). L'esame della durata del procedimento non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un termine che risulti essere giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso, generalmente sulla base di una valutazione globale. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 269 consid. 3.1, 312 consid. 5.1 e 5.2). Hanno diritto alla celerità della procedura in primo luogo le persone imputate, ma il principio interessa anche gli altri partecipanti al procedimento, come gli accusatori privati (cfr. sentenza 6B_411/2015 del 9 settembre 2015 consid. 3.3; messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in: FF 2006 1036).  
 
2.3. La Corte cantonale ha succintamente motivato il proprio giudizio, adducendo che  "di per sé, non ci sono stati tempi morti nella conduzione del procedimento penale, nel senso che esso è sempre stato attivo perlomeno con scambio di corrispondenza tra le parti". Ha ritenuto che dal giorno dell'incidente,  "il magistrato inquirente ha portato avanti l'inchiesta più o meno velocemente". Ha rilevato che l'inchiesta era costellata da molteplici scritti del ricorrente, da un decreto di abbandono, poi annullato dalla stessa CRP, dall'interrogatorio delle parti, dalla nomina di un perito e dall'allestimento di una perizia, nonché da quattro reclami presso di lei introdotti dal ricorrente. Questa motivazione è insufficiente alla luce dell'esposta giurisprudenza. La Corte cantonale non si è infatti confrontata con la natura e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dal PP, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura. La CRP ha inoltre omesso di considerare che, già nella sua sentenza del 5 marzo 2013, aveva rilevato come dall'annullamento il 3 luglio 2012 del decreto di abbandono erano allora trascorsi almeno sette mesi, senza che fossero stati eseguiti atti istruttori oltre quello oggetto del reclamo e senza che fosse in particolare nominato il perito giudiziario. Questa durata appare d'acchito rilevante, ove si consideri che l'assunzione della perizia giudiziaria costituiva un atto istruttorio importante, di cui la CRP aveva stabilito la necessità nella sentenza del 3 luglio 2012 ed avrebbe pertanto potuto essere ordinata dal PP entro un termine molto più breve.  
D'altra parte, la stessa sentenza della CRP qui impugnata dà atto di pochi atti istruttori eseguiti a una grande distanza temporale l'uno dall'altro su un periodo di almeno quattro anni. Peraltro, l'istruzione penale è progredita essenzialmente sulla base delle sollecitazioni del ricorrente e delle decisioni emanate dalla CRP in accoglimento dei suoi reclami. La fattispecie concerne un grave incidente della circolazione stradale e può inoltre comportare implicazioni rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile, sicché una conduzione celere del procedimento penale riveste senz'altro un interesse notevole per le parti. Non risulta poi che la causa presenti difficoltà particolari, superiori alla media nel caso di simili infrazioni. Nemmeno il PP lo sostiene, giacché nella risposta al ricorso si limita a postularne la reiezione senza presentare osservazioni e senza nemmeno tentare di giustificare la durata rilevante dell'istruzione. A prescindere dai ritardi con cui sono stati eseguiti i singoli atti istruttori, come ricordato, è comunque determinante una valutazione globale della durata del procedimento penale (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Al riguardo, dalla data dell'incidente (1° luglio 2010) e della conseguente apertura dell'inchiesta in concreto sono ormai trascorsi più di cinque anni e il procedimento penale si trova ancora nella fase istruttoria dinanzi al pubblico ministero. Una tale durata per chiarire le circostanze di un infortunio della circolazione stradale come quello in oggetto è incompatibile con l'imperativo di celerità e viola pertanto gli art. 5 cpv. 1 CPP, 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (cfr. sentenza 6B_411/2015, citata, consid. 3.4; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo  Kalachnikov contro Russia del 15 luglio 2002, § 122 segg.).  
 
3.  
 
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere annullata e al PP deve essere ingiunto di continuare e concludere senza indugio l'istruzione penale e formulare le decisioni o intenzioni di merito di sua competenza. Con questa ingiunzione, si può prescindere dall'accertare formalmente una ritardata giustizia (cfr. sentenza 1B_549/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3). La Corte cantonale dovrà statuire nuovamente sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura precedente (art. 68 cpv. 5 LTF; DTF 134 I 184 consid. 6.2).  
 
3.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF), che è tenuto a versare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 12 giugno 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello è annullata ed è fatto ordine al Procuratore pubblico di continuare e concludere senza indugio l'istruzione penale, formulando le decisioni o intenzioni di merito di sua competenza. 
 
2.   
La causa è rinviata alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello per un nuovo giudizio sulle spese giudiziarie e le ripetibili della sede cantonale. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie della sede federale. 
 
4.   
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
5.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 novembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Gadoni