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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_568/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 novembre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revoca della licenza di condurre veicoli a motore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 ottobre 2015 
dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che nell'aprile del 2015 A.________ ha guidato in grave stato di ebrietà (tasso alcolemico del 2,06 per mille) in territorio del Comune di X.________; 
che l'11 giugno 2015 la Sezione della circolazione gli ha pertanto revocato la licenza di condurre, a titolo preventivo e cautelativo, a tempo indeterminato, con effetto immediato e con l'obbligo di sottoporsi entro trenta giorni a una perizia specialistica presso l'Unità di medicina e psicologia del traffico, provvedimento confermato il 30 settembre 2015 dal Consiglio di Stato; 
che, adito dall'interessato, con giudizio del 20 ottobre 2015 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, un ricorso sottopostogli dall'interessato; 
 
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarla; 
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame: 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2; DTF 140 I 320 consid. 3.2); 
 
che secondo la costante giurisprudenza, quando, come in concreto, l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 123 V 335 consid. 1b; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; cfr. anche DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 48); 
 
che il ricorrente, limitandosi ad asserire che il contestato provvedimento amministrativo dovrebbe essere annullato per mancanza di prove, non si confronta del tutto con la motivazione d'irricevibilità per carenza di motivazione posta a fondamento della decisione adottata dal giudice delegato; 
che il ricorso, manifestamente non motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di "effetto sospensivo per accertamenti", peraltro non motivata; 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 novembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri