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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1038/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 novembre 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Cristina Clemente, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di domicilio (richiesta dell'anticipo 
delle spese processuali), 
 
ricorso contro la decisione emanata il 19 ottobre 2015 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ambito di una procedura ricorsuale avviata dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino concernente una decisione in materia di autorizzazione di soggiorno emanata nei suoi confronti dal Consiglio di Stato ticinese il 7 ottobre 2015, A.________, patrocinata dall'avv. Cristina Clemente, è stata invitata il 19 ottobre 2015 a versare entro il 4 novembre 2015 un anticipo di fr. 1'500.-- a garanzia delle presunte spese processuali. Il decreto, firmato per ordine del Giudice delegato dal segretario B.________, indicava che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese poste a carico della parte ricorrente. Menzionava inoltre che la decisione poteva essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro trenta giorni dalla sua notifica. 
 
B.   
Il 18 novembre 2015 A.________, sempre patrocinata dall'avv. Cristina Clemente, ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui chiede che la citata decisione sia annullata e la causa rinviata al Tribunale amministrativo cantonale per nuovo giudizio. Censura la violazione degli art. 8, 29 e 30 Cost. nonché dell'art. 45 della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL/TI 3.1.1.1). Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo nel senso che sia autorizzata a rimanere in Svizzera. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). Ciononostante, incombe al ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii). 
 
2.  
 
2.1. L'impugnativa è stata presentata contro una decisione incidentale emanata dal Tribunale cantonale amministrativo in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.2. La determinazione della via di diritto aperta contro una decisione incidentale dipende da quella proponibile contro la decisione finale (principio dell'unità della procedura; vedasi DTF 133 III 645 consid. 2.2 e 2.3 pag. 647; 134 IV 138 consid. 3 pag. 144). Nel caso concreto la decisione concernente la richiesta di un anticipo per le spese, da versare entro il termine assegnato pena l'inammissibilità del gravame, è stata emanata in relazione a un permesso di domicilio che interessava la ricorrente. Giusta l'art. 83 lett. c LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (cifra 2; cfr. DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 189).  
 
2.3. Nel caso specifico la ricorrente non spiega a cosa si riferisce esattamente la procedura avviata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Non occorre tuttavia indagare oltre. Infatti l'interessata adduce di essere sposata da otto anni con un cittadino svizzero. A prima vista ella avrebbe pertanto diritto ad ottenere un permesso di domicilio (cfr. art. 42 cpv. 3 LStr; RS 142.20). Inoltre, se oggetto del contendere fosse la revoca del proprio permesso di domicilio, ella potrebbe parimenti insorgere dinanzi a questa Corte contro detta misura (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). Il ricorso è quindi, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.4. La decisione sull'anticipo delle spese processuali con la comminatoria dell'irricevibilità in caso di mancato pagamento costituisce una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile, in particolare, alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ossia quando può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ciò che è il caso in concreto (cfr. sentenza 4A_100/2009 del 15 settembre 2009, consid. 1.3 non pubblicato in DTF 135 III 603). Anche da questo profilo l'impugnativa è pertanto ammissibile.  
 
3.  
 
3.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). Per di più, quando la parte ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti costituzionali (divieto dell'arbitrio, applicazione arbitraria del diritto cantonale), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure sollevate soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 245) : argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88).  
 
3.2. L'impugnativa in esame non adempie all'evidenza le esigenze di motivazione appena illustrate. La ricorrente si limita infatti ad elencare alcuni disposti costituzionali, cioè l'art. 8 Cost. (divieto dell'arbitrio, principio della legalità) e gli art. 29 e 30 Cost. (diritto al giudice naturale). Il suo allegato ricorsuale non contiene invece precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano in cosa consisterebbe la lesione delle disposizioni costituzionali invocate. La ricorrente censura di seguito la violazione dell'art. 45 LOG, norma di diritto cantonale che disciplina l'organizzazione della supplenza dei giudici del Tribunale d'appello ed afferma che detta norma non delega in alcun modo al segretario potere decisionale. Richiama al riguardo la DTF 117 Ia 175, caso analogo già trattato dal Tribunale federale. Sennonché oltre al fatto che mal si capisce il rinvio all'art. 45 LOG, dato che nel decreto contestato il segretario ha firmato  "per ordine del giudice delegato"e non in qualità di supplente va rilevato che anche in proposito, l'interessata non spiega conformemente alle esigenze dei combinati art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF in che il diritto cantonale determinante sarebbe stato applicato in modo arbitrario. Ne discende che l'impugnativa non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali di motivazione e sfugge di conseguenza ad un esame di merito.  
 
 
3.3. Premesse queste considerazioni, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
4.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 23 novembre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud