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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_572/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 novembre 2016  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, Hohl, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA in liquidazione, 
patrocinata dall'avv. Costantino Castelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, via Emilio Bossi 3, 6901 Lugano, 
 
C.________, 
D.________, 
entrambi patrocinati dagli avv.ti Massimo Respini e Giovanni Maria Fares, 
opponenti. 
 
Oggetto 
ritardata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 settembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. C.________ e D.________ hanno adito il Pretore del distretto di Lugano con un'istanza di misure superprovvisionali e cautelari del 22 dicembre 2015. In parziale accoglimento di tale domanda il Pretore ha ordinato, con decreto supercautelare del 23 dicembre 2015, alla A.________ SA in liquidazione rispettivamente al suo liquidatore B.________ di procedere immediatamente al deposito giudiziale giusta l'art. 744 cpv. 2 CO dell'importo di fr. 200'000.--, oltre interessi, con la comminatoria dell'art. 292 CP e, in caso di violazione del predetto ordine, di una multa fino a fr. 5'000.-- e fr. 1'000.-- per ogni giorno di ritardo. L'11 gennaio 2016 la convenuta e il suo liquidatore hanno prodotto le loro osservazioni. Con replica 21 gennaio 2016 gli istanti hanno postulato il mantenimento del provvedimento del 23 dicembre 2015.  
 
A.b. Dopo aver indicato che il provvedimento supercautelare non era stato eseguito dalla parte obbligata, il Pretore ha disposto, con decreto 12 gennaio 2016, la trasmissione del fascicolo al Ministero pubblico per violazione dell'art. 292 CP, la condanna della A.________ SA in liquidazione, nella persona del suo liquidatore, al pagamento di una multa disciplinare di fr. 5'000.--, nonché di una multa disciplinare di fr. 1'000.-- al giorno a decorrere dal 28 dicembre 2015 compreso. La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, con sentenza 7 marzo 2016, il reclamo presentato dalla società anonima e dal suo liquidatore contro l'appena menzionato decreto. Con lettera del 6 aprile 2016 il legale della società anonima ha sollecitato il Pretore ad emanare la decisione sull'istanza di misure cautelari (art. 105 cpv. 2 LTF). Il 13 luglio 2016 il Tribunale federale ha annullato la pronunzia dell'ultima istanza cantonale e le ha rinviato la causa per nuovo giudizio. Statuendo il 17 agosto 2016, la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da B.________ e ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, quello presentato dalla A.________ SA in liquidazione. Con sentenza 16 novembre 2016 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia civile presentato dalla società anonima e dal suo liquidatore.  
 
B.   
Il 4 agosto 2016 la A.________ SA in liquidazione e B.________ sono insorti, con un reclamo per ritardata giustizia, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendole di ordinare al Pretore di decidere senza indugio e al più tardi nel termine di 10 giorni l'istanza cautelare. Con sentenza 26 settembre 2016 il Tribunale cantonale ha dichiarato il reclamo irricevibile nella misura in cui era stato presentato da B.________ (dispositivo n. 1), lo ha respinto in quanto inoltrato dalla società anonima (dispositivo n. 2) e ha posto le spese processuali a carico dei reclamanti, senza assegnare ripetibili (dispositivo n. 3). 
 
C.   
Con ricorso in materia civile del 7 ottobre 2016 la A.________ SA in liquidazione postula la riforma della sentenza cantonale nel senso di accogliere le domande già presentate all'autorità inferiore, con protesta di spese e ripetibili. 
Con scritti del 21 ottobre 2016 l'autorità inferiore e il Pretore del distretto di Lugano hanno comunicato al Tribunale federale di non avere osservazioni da formulare, mentre con risposta 9 novembre 2016 C.________ e D.________ propongono la reiezione del ricorso con protesta di spese e ripetibili. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una sentenza emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa di natura pecuniaria con un valore litigioso ampiamente superiore alla soglia di fr. 30'000.-- fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. La decisione impugnata è incidentale ed idonea a causare un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, in quanto il passare del tempo viola il diritto, codificato nell'art. 29 cpv. 1 Cost., a essere giudicato in un termine ragionevole (sentenza 5A_208/2014 del 30 luglio 2014 consid. 1). Il gravame risulta pertanto ammissibile. 
 
2.   
Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché di essere giudicato entro un termine ragionevole. Secondo la giurisprudenza, l'esame della durata del procedimento sotto il profilo di questa disposizione non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un termine che risulti essere giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 269 consid. 3.1). 
In virtù dell'art. 265 cpv. 1 CPC in caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l'intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte. Il secondo capoverso del menzionato articolo prevede che nel contempo, il giudice convoca le parti a un'udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull'istanza. 
 
2.1. La Corte cantonale ha respinto il reclamo della qui ricorrente, poiché, a seguito delle diverse impugnazioni che quest'ultima ha presentato con il suo liquidatore, il Pretore è stato privato dell'incarto della causa - trasmesso alle autorità di ricorso - e si trova quindi nell'impossibilità di emanare la decisione cautelare in questione. Sempre a mente dell'autorità inferiore, inoltrando i gravami la società anonima è pure la causa di eventuali ritardi, atteso che l'intero fascicolo processuale era necessario all'evasione dei rimedi di diritto esperiti contro le misure di attuazione dei provvedimenti supercautelari, segnatamente perché in tali impugnative era pure criticata la competenza del Pretore a emanare quest'ultimi.  
 
2.2. Narrati i fatti, la ricorrente sostiene che il lasso di tempo trascorso senza che il Pretore abbia emanato la decisione cautelare è contrario all'art. 265 cpv. 2 CPC e viola l'art. 29 Cost. Afferma che la procedura cautelare e quella delle misure di attuazione dei provvedimenti supercautelari sono indipendenti, che è un suo diritto impugnare le misure disciplinari e che il Cantone Ticino può ovviare al problema pratico della mancanza dell'incarto fornendo delle fotocopiatrici alle autorità giudiziarie.  
 
2.3. È innanzi tutto opportuno ricordare che l'interesse della parte convenuta in giudizio con una domanda di misure cautelari, che sono già state accolte in via supercautelare, a ottenere celermente una sostituzione di quest'ultime dopo essersi potuta esprimere è pure esplicitamente riconosciuto dal legislatore. Questi infatti, nell'art. 265 cpv. 2 CPC, prescrive al giudice di pronunciarsi "senza indugio" ("unverzüglich", "sans délai"). Giova inoltre osservare che i provvedimenti supercautelari non sono, in linea di principio, nemmeno impugnabili (sentenza 4A_508/2012 del 9 gennaio 2013 consid. 1.1.1, non pubblicato in DTF 139 III 86; DTF 137 III 417) e che nel caso di specie essi sono stati seguiti (dopo 20 giorni), vista la loro inesecuzione, da misure disciplinari fra cui figura una multa giornaliera di fr. 1'000.--.  
 
Ora, è vero che l'impugnazione delle misure disciplinari ha comportato - a giusta ragione, vista anche la natura delle censure sollevate dalla qui ricorrente - la trasmissione dell'intero incarto alle autorità ricorsuali e che tale circostanza può ritardare, per mere ragioni pratiche, la trattazione di una causa. Sennonché dalla fine dello scambio di scritti innanzi al Pretore all'emanazione della sentenza sul reclamo per ritardata giustizia sono trascorsi più di 7 mesi, periodo che non può essere giustificato con motivi organizzativi. La cancelleria della Pretura avrebbe infatti potuto fotocopiare l'incarto prima di trasmetterlo al Tribunale di appello oppure, nel caso ciò fosse stato omesso, domandarne la restituzione per un breve lasso di tempo a tal fine. Ne segue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'inattività del Pretore viola l'art. 29 cpv. 1 Cost. e il ricorso va accolto. Atteso che la censurata passività pare unicamente dovuta all'indisponibilità dell'incarto della causa, il Tribunale federale parte dal presupposto che il Giudice di primo grado si attiverà non appena in possesso del fascicolo processuale che gli verrà prontamente trasmesso dal Tribunale di appello ticinese. Per tale motivo, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, non gli è impartito alcun termine, ma viene invitato, come peraltro espressamente previsto dall'art. 265 cpv. 2 CPC, a statuire senza indugio. 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come tale va accolto. Gli opponenti C.________ e D.________ hanno proposto la reiezione del ricorso, ragione per cui risultano soccombenti nella presente procedura e le spese giudiziarie e le ripetibili vanno poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è accolto e la cifra 2 del dispositivo della sentenza impugnata è annullata e riformata nel senso che il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1, è invitato a statuire senza indugio sulla domanda di misure cautelari 22 dicembre 2015 degli opponenti C.________ e D.________. La cifra 3 del dispositivo della sentenza impugnata è pure annullata e la causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione sulle spese processuali e le ripetibili della procedura cantonale. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste in solido a carico degli opponenti C.________ e D.________, i quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 novembre 2016 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti