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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_473/2015  
   
   
 
 
Decreto del 23 dicembre 2015 
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. Carlo Lombardini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
E.________Corp., 
patrocinata dall'avv. Jonathan Moor, 
opponente. 
 
Oggetto 
trasferimento di averi bancari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2015 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 4 agosto 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, un appello presentato dalla A.________SA contro la decisione con cui il Pretore del distretto di Lugano aveva accolto la richiesta della E.________Corp. di ordinare il trasferimento dei titoli presenti nel portafoglio e della liquidità della relazione bancaria su un conto presso un'altra banca in Ticino; 
che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 14 settembre 2015; 
che con risposta 27 ottobre 2015 la E.________Corp. si è determinata sul ricorso e sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo; 
che con decreto del 6 novembre 2015 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso; 
che le parti hanno spontaneamente proceduto a un secondo scambio di scritti; 
che con lettera 21 dicembre 2015 la ricorrente ha dichiarato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), e le ripetibili seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 14'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 dicembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti