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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_66/2018  
 
 
Sentenza del 24 gennaio 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Rosangela Locatelli, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Blenio, 
via Bosco Ciossero 10, 6716 Acquarossa. 
 
Oggetto 
comminatoria di fallimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 gennaio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.2). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza 5 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, il ricorso inoltrato da A.________ (titolare della ditta individuale C.________) avverso la comminatoria di fallimento 11 dicembre 2017 notificatagli dall'Ufficio di esecuzione di Blenio nella procedura esecutiva promossa da B.________ SA. 
 
2.   
Con ricorso in materia civile 17 gennaio 2018 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di dichiararla nulla, subordinatamente di " commutare il [...] debito in giorni di arresto ". 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. 
Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali requisiti di motivazione: il ricorrente - omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata - non spiega perché il suo ricorso dinanzi all'autorità di vigilanza avrebbe dovuto essere considerato sufficientemente motivato e quindi ammissibile. 
 
La conclusione subordinata risulta inoltre manifestamente inammissibile già per il fatto che è formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (v. art. 99 cpv. 2 LTF). 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 24 gennaio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini