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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_619/2022  
 
 
Sentenza del 24 febbraio 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Haag, Müller, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; istanza di dissigillamento, 
 
ricorso in materia penale contro la decisione emanata il 2 novembre 2022 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (incarto n. 950.2021.7). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 13 aprile 2021 B.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro la moglie A.________ per i reati di truffa, diffamazione, calunnia e falsità in documenti. Il denunciante le ha rimproverato di avere prodotto, nell'ambito di una causa di divorzio pendente presso la Pretura del Distretto di Lugano, dei documenti cartacei ed informatici falsificati. Nei confronti di A.________, il Procuratore pubblico (PP) ha aperto un procedimento penale. 
 
B.  
Il 6 ottobre 2021 il PP ha ordinato la perquisizione del domicilio dell'imputata e il sequestro di tutti gli oggetti che, in particolare, potessero avere importanza come mezzi di prova nell'ambito del procedimento penale a suo carico. Il provvedimento è stato eseguito il 12 ottobre 2021. L'imputata ha chiesto la messa sotto sigillo dei documenti e del materiale informatico sequestrati, adducendo l'esistenza di documenti riservati sottoposti a segreto e/o riguardanti la sua sfera strettamente personale. 
 
C.  
Con istanza del 27 ottobre 2021, il PP ne ha chiesto il dissigillamento al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L'imputata vi si è opposta. Il 6 maggio 2022 è stata effettuata una cernita sommaria della documentazione. Con giudizio del 2 novembre 2022, il GPC ha accolto l'istanza e deciso che la documentazione ancora sotto sigillo verrà riconsegnata, dopo la crescita in giudicato della decisione, al PP per il seguito della procedura. 
 
D.  
Avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso in materia penale del 5 dicembre 2022 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di respingere l'istanza di dissigillamento e di riconsegnarle tutta la documentazione sigillata, distruggendo eventuali copie della stessa. In via subordinata, la ricorrente chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al GPC per un nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Contro la decisione del GPC relativa a una domanda di dissigillamento è dato direttamente il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 80 cpv. 2 in fine LTF; art. 393 cpv. 1 lett. c CPP in relazione con l'art. 248 cpv. 3 lett. a CPP; DTF 143 IV 462 consid. 1). La decisione impugnata non conclude il procedimento penale contro l'imputata, ed è quindi incidentale. La ricorrente adduce che "il fatto di mettere a disposizione la documentazione nonostante la violazione della procedura di apposizione dei sigilli è suscettibile di causare un pregiudizio difficilmente riparabile". È dubbio che, con questa argomentazione generale, con la quale non sostanzia l'esistenza di interessi di segretezza protetti, la ricorrente dimostri in modo sufficiente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 143 IV 462 consid. 1). Visto l'esito del ricorso, la questione può tuttavia rimanere indecisa. La ricorrente, imputata nel procedimento penale e detentrice dei documenti posti sotto sigillo, è legittimata giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF a ricorrere contro la decisione di dissigillamento.  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente sostiene che in concreto non sarebbe stato impedito che la polizia e, di conseguenza, il Ministero pubblico prendessero conoscenza del contenuto dei documenti prima dell'apposizione dei sigilli. Adduce che la richiesta di dissigillamento del PP sarebbe riconducibile al fatto che un ispettore di polizia che ha eseguito la perquisizione avrebbe informato il PP del contenuto di un documento di cui ha avuto visione in occasione dell'esecuzione del provvedimento. La ricorrente ritiene perciò che gli eventuali mezzi di prova contenuti nei documenti sigillati dovrebbero essere considerati inutilizzabili secondo l'art. 141 cpv. 1 CPP, siccome acquisiti illecitamente.  
 
2.2. Secondo l'art. 248 cpv. 1 CPP, le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi, sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali. Questa norma è in relazione con le limitazioni del sequestro previste dall'art. 264 CPP (cfr. DTF 140 IV 28 consid. 2). Se l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide entro un mese il GPC nell'ambito della procedura preliminare (art. 248 cpv. 3 lett. a CPP).  
Scopo del sigillamento è di escludere la possibilità per l'autorità di perseguimento penale di prendere conoscenza dei mezzi di prova litigiosi prima che il giudice competente per il dissigillamento si pronunci sulla loro utilizzabilità ai fini dell'istruzione (DTF 148 IV 221 consid. 2.5 in fine; sentenza 1B_412/2021 del 29 novembre 2021 consid. 3.3.3). Poiché nell'ambito della procedura di dissigillamento viene deciso in modo definitivo sulla rivelazione di eventuali segreti invocati dal detentore (cfr. art. 248 cpv. 1 CPP), sotto il profilo materiale devono essere esaminate questioni probatorie rilevanti per il giudizio, quali l'esistenza di sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) o di impedimenti legali al dissigillamento (art. 197 cpv. 1 e 2 e art. 264 CPP). La decisione finale sull'apprezzamento delle prove riguardo ai fatti incriminati e alla colpevolezza come pure quella sull'utilizzabilità di determinate prove nel procedimento principale rimane tuttavia riservata al giudice di merito. Un eventuale divieto in generale di utilizzabilità delle prove in base agli art. 140 e 141 CPP deve essere disposto già nella fase del dissigillamento della procedura preliminare solo qualora i mezzi di prova siano chiaramente inutilizzabili (DTF 143 IV 387 consid. 4.4; 142 IV 207 consid. 9.8; sentenza 1B_412/2021, citata, consid. 3.1). 
 
2.3. La ricorrente adduce che l'autorità inquirente avrebbe già preso visione, al momento della perquisizione, di un messaggio di posta elettronica stampato sul quale figuravano delle annotazioni manoscritte dalle caratteristiche analoghe a un documento da lei prodotto dinanzi al Pretore. Ritiene quindi inverosimile che tale autorità si sia limitata ad eseguire una cernita preventiva soltanto sommaria della documentazione presente al suo domicilio. Sostiene che, in considerazione della manchevolezza della procedura di apposizione dei sigilli, gli eventuali mezzi di prova contenuti nei documenti sigillati, sarebbero inutilizzabili giusta l'art. 141 cpv. 1 CPP.  
Ora, con queste argomentazioni, la ricorrente non sostanzia la realizzazione degli estremi di un divieto assoluto di utilizzabilità delle prove ai sensi degli art. 140 cpv. 1 e 141 cpv. 1 CPP. I mezzi di prova risultanti da un dissigillamento riconducibile a un sigillamento lacunoso non sono esplicitamente dichiarati inutilizzabili dalla legge (sentenza 1B_412/2021, citata, consid. 3.2). In concreto, risulta dai considerandi del giudizio impugnato che il funzionario di polizia che ha partecipato alla perquisizione ha soltanto "visto di sfuggita" il contenuto di uno dei documenti e non sarebbe andato oltre una valutazione sommaria dei documenti. La ricorrente non sostanzia l'arbitrarietà di questo accertamento, che è quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non adduce elementi tali da farlo ritenere manifestamente insostenibile, limitandosi essenzialmente a richiamare il messaggio di posta elettronica inviato il 13 ottobre 2021 dal funzionario in questione al magistrato inquirente. Da questo messaggio risulta che, tra i documenti sequestrati, ve ne sarebbe uno che, in base a "una valutazione a prima vista" del funzionario di polizia, sembrerebbe corrispondere a un e-mail modificato e successivamente prodotto in causa dall'imputata. Ciò non consente tuttavia di dedurre che nella fattispecie siano stati oltrepassati i limiti di una cernita sommaria preventiva, volta ad escludere atti chiaramente estranei all'oggetto del procedimento penale. Nella misura in cui l'autorità si è limitata ed eseguire una prima separazione tematica per assicurare che soltanto gli oggetti potenzialmente rilevanti per l'inchiesta fossero provvisoriamente sequestrati, tale modo di procedere è di massima ammissibile (DTF 143 IV 270 consid. 7.5; sentenza 1B_656/2021 del 4 agosto 2022 consid. 6; ANDREAS J. KELLER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 3 segg. all'art. 247 CPP). Nella sua comunicazione al PP, il funzionario di polizia che ha eseguito il provvedimento coercitivo gli ha unicamente riferito che a una prima impressione, un documento sequestrato appariva possibilmente rilevante per il procedimento penale, siccome sembrava corrispondere a un documento incriminato. Rilevato che quest'ultimo documento è oggetto dell'inchiesta e figura quindi agli atti, non risulta con ciò che l'autorità abbia superato i citati estremi. In tali circostanze, a questo stadio della procedura, non si può ragionevolmente ritenere che i documenti sigillati siano chiaramente inutilizzabili in applicazione dell'art. 140 seg. CPP. Un eventuale giudizio al riguardo spetterà, se del caso, al giudice di merito. La censura deve quindi essere respinta nella misura della sua ammissibilità.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente nega l'adempimento dei presupposti dell'ordine di perquisizione e di sequestro. Sostiene che il provvedimento non sarebbe proporzionato, essendo privo di utilità per l'inchiesta penale. Adduce che i messaggi della sua posta elettronica sarebbero già stati sottoposti ad analisi da parte della polizia giudiziaria, per cui l'autorità inquirente disporrebbe già di tutti gli elementi utili all'inchiesta. Richiama al riguardo un ordine di sequestro del contenuto delle sue caselle di posta elettronica, già trasmesso dal PP all'operatore C.________ SA.  
 
3.2. Secondo la giurisprudenza, spetta al detentore degli oggetti e delle registrazioni che devono essere perquisiti e riguardo ai quali ha chiesto il sigillamento, sostanziare in maniera sufficiente nell'ambito della successiva procedura di dissigillamento i suoi interessi al mantenimento dei pretesi segreti, rendendoli perlomeno verosimili, ai sensi dell'art. 248 cpv. 1 CPP. Se l'interessato non adempie il suo obbligo di collaborazione, il GPC non è tenuto a ricercare d'ufficio eventuali ostacoli materiali al sequestro (DTF 142 IV 207 consid. 7.1.5 e 11; 141 IV 77 consid. 4.3; sentenza 1B_273/2021 del 2 marzo 2022 consid. 3.3).  
 
3.3. Il GPC ha riconosciuto l'esistenza agli atti di sufficienti indizi di reato, rilevando altresì ch'essi non erano contestati dalla ricorrente. Ha infatti rilevato come tra la documentazione da lei prodotta dinanzi alla Pretura potevano trovarsi documenti che non corrispondevano a quelli in possesso dell'accusatore privato, i quali, secondo il rapporto di polizia del 22 luglio 2021, parevano autentici. Ha ritenuto che i dati sequestrati, riguardanti in particolare la gestione del patrimonio dei coniugi, oggetto della causa civile in cui della documentazione era eccepita di falso, erano potenzialmente rilevanti per il procedimento penale. Il GPC ha inoltre rilevato l'assenza di una valida motivazione da parte della ricorrente riguardo a pretesi segreti che osterebbero al provvedimento. Ha concluso che nulla impediva quindi il dissigillamento.  
 
3.4. In questa sede, la ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni avrebbe soddisfatto il suo obbligo processuale di rendere perlomeno verosimili i pretesi segreti. Anche nell'atto di ricorso in esame, disattendendo la citata prassi e il suo obbligo di motivazione, la ricorrente non rende minimamente verosimili gli eventuali interessi al mantenimento del segreto che sarebbero toccati. Il semplice interesse quale imputata nel procedimento penale a impedire l'assunzione di prove rilevanti per l'inchiesta non fonda di per sé un interesse al segreto protetto giusta l'art. 248 cpv. 1 CPP (DTF 144 IV 74 consid. 2.6; 142 IV 207 consid. 11). La ricorrente non contesta l'esistenza di sufficienti indizi di reato e non si esprime in modo specifico sui documenti e i dati sequestrati. Si limita ad addurre genericamente che l'ordine di perquisizione e di sequestro costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, siccome il contenuto dei messaggi di posta elettronica sarebbe già stato sequestrato e l'autorità inquirente disporrebbe già di tutti gli elementi utili per l'inchiesta. Disattende tuttavia che il provvedimento qui litigioso non è circoscritto a determinati messaggi di posta elettronica, ma concerne essenzialmente una perquisizione del suo domicilio e comprende numerosi documenti e materiale informatico, su cui ella non si esprime. Non rende in tali circostanze verosimili segreti o interessi privati degni di protezione che osterebbero al dissigillamento. In tali condizioni, il gravame risulta infondato nella misura della sua ammissibilità.  
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 febbraio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Gadoni