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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_9/2008 /biz 
 
Sentenza del 24 aprile 2008 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
istante, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona. 
 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
Oggetto 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 1C_78/2008 del 20 febbraio 2008. 
 
Fatti: 
 
A. 
Nel 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________ per titolo di riciclaggio. L'accusato è sospettato di avere occultato fondi provenienti da tangenti percepite da A.________, trasferendo proventi illeciti su conti bancari svizzeri. 
 
B. 
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino aveva poi ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione bancaria relativa al conto xxx, intestato a A.________ e su cui B.________ beneficiava di una procura. Aveva inoltre confermato il blocco del conto. Con decisione del 28 gennaio 2008 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale aveva respinto, in quanto ammissibile, un ricorso del titolare della relazione bancaria. 
 
C. 
Con sentenza 1C_78/2008 del 20 febbraio 2008, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da A.________ contro la predetta sentenza, poiché non concerneva un caso particolarmente importante. 
 
D. 
Avverso questo giudizio, il 27 marzo 2008, A.________ ha presentato una domanda di revisione al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Secondo l'art. 121 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la revisione di una sentenza può essere chiesta, tra l'altro, se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Le domande di revisione fondate su questi motivi devono essere depositate presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso è pertanto tempestivo. 
 
2. 
2.1 L'istante critica l'applicazione dell'art. 84 LTF da parte del Tribunale federale, segnatamente per non aver ritenuto che la sua causa costituisse un caso particolarmente importante. Egli sostiene che nel considerando 1.4 il Tribunale federale avrebbe esaminato unicamente il tema della trasmissione all'autorità estera di documenti, mentre, al suo dire per una svista manifesta, la questione del blocco del conto non sarebbe stata toccata. La censura non è soltanto manifestamente infondata e dilatoria, ma rasenta la temerarietà. 
 
2.2 In effetti, ricordato che il sequestro del conto è stato indicato anche nei fatti, proprio nel considerando richiamato dal ricorrente il Tribunale federale ha espressamente sottolineato che la decisione allora impugnata concerneva la consegna di informazioni inerenti alla sfera segreta "e il blocco del conto, ma non riguarda un caso particolarmente importante". Non si è quindi chiaramente in presenza dell'asserita svista manifesta. Il Tribunale federale ha tenuto conto del blocco del conto, ritenendo tuttavia che questa circostanza non era sufficiente per adempiere gli estremi di un caso particolarmente importante, visto che il ricorrente, assistito da un legale, non aveva spiegato l'adempimento di detta condizione conformemente a quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF. 
 
2.3 Il ricorrente si limita d'altra parte a contestare l'apprezzamento delle prove, l'accertamento dei fatti e la motivazione della sentenza. Queste critiche, peraltro generiche e appellatorie, sono inammissibili, poiché non costituiscono un motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. Non si è infatti in presenza di questo motivo di revisione quando, come nella fattispecie, il Tribunale federale ha tenuto conto dell'invocata circostanza, ma non l'ha considerata nel modo auspicato dal ricorrente (sentenza 1F_10/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 4.1). 
 
2.4 Del resto, il ricorrente si limita a sostenere d'aver indicato, senza peraltro precisare dove, le ragioni per cui si sarebbe trattato di un caso particolarmente importante, ravvisabile al suo dire nell'importo dei beni bloccati (un milione di franchi) asseritamente appartenenti a terzi, ossia a lui medesimo e non all'indagato. 
 
Con questa argomentazione il ricorrente disconosce le particolarità della giurisprudenza relativa all'art. 84 LTF, con la quale nemmeno si confronta, secondo cui nel contesto dell'assistenza un caso particolarmente importante dev'essere ammesso in maniera restrittiva, anche nel quadro dell'estradizione (sentenza 1C_205/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 1.3 destinata a pubblicazione), allo scopo di limitare l'accesso al Tribunale federale: del resto in tale ambito lo stesso dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 133 IV 271 consid. 2.2.2, 132 consid. 1.2, 131 consid. 3, 129 consid. 1.2, 125 consid. 1.2). Egli disattende inoltre che l'ammontare degli averi sequestrati non è di per sé sufficiente per ammettere la presenza di un caso particolarmente importante (cfr. DTF 133 IV 215 nella quale il sequestro di un conto è stato esaminato perché l'assistenza non può essere concessa per reati fiscali; sentenze 1C_150/2007 del 15 giugno 2007 consid. 1.3, 1C_145/2007 del 6 giugno 2007 consid. 1.3, 1C_144/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 1.2), né lo è, di massima, l'assunto di essere un terzo non implicato (sentenza 1C_152/2007 del 15 giugno 2007 consid. 1.3). 
 
3. 
3.1 Ne segue che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione dev'essere respinta. 
 
3.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale. 
Losanna, 24 aprile 2008 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Féraud Crameri