Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_244/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 aprile 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale e revisione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 febbraio 2017. 
 
 
Visto:  
la sentenza 8C_70/2015 del 19 agosto 2015 con cui il Tribunale federale ha respinto un ricorso dell'assicurato contro un giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che negava il diritto alle indennità di disoccupazione dal 29 gennaio 2013 siccome egli aveva svolto un'attività di agente immobiliare, ritenuta di natura non controllabile, 
lo scritto del 14 settembre 2016 indirizzato alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino con cui l'assicurato ha chiesto la riconsiderazione del proprio caso, accludendo la "prova certificata" del periodo per cui aveva lavorato con B.________ Immobiliare e rilevando come "in passato non ho procurato subito questi documenti, ma ero confuso e frustrato, non riuscivo a capire che cosa dovevo fare...", 
la decisione del 26 settembre 2016, confermata su opposizione il 22 dicembre 2016, con cui la Cassa ha rifiutato di riconsiderare la decisione, poiché la controversia era stata decisa nel merito dal Tribunale federale, 
il giudizio del 23 febbraio 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione, 
l'inutilità di uno scambio di scritti, 
 
 
considerando:  
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione, 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto, 
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 LTF), 
 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), 
che il ricorrente non si confronta con le diffuse considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha ricordato come l'amministrazione e la stessa Corte cantonale non potessero entrare nel merito della domanda di riconsiderazione, essendo la controversia stata decisa nel merito dal Tribunale federale, 
che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, fra l'altro, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi, i quali non sono stati potuti essere addotti nel procedimento precedente (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF), 
che in tale eventualità la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale entro 90 giorni dalla scoperta del motivo (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), 
che il termine è reputato osservato anche se l'atto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente (art. 48 cpv. 3 prima frase LTF), 
che in tale evenienza l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale (art. 48 cpv. 3 seconda frase LTF), 
che dallo scritto del 14 settembre 2016 emerge implicitamente la richiesta di postulare la revisione della sentenza 8C_70/2015, la quale sarebbe stata resa in assenza di un elemento di prova ritenuto decisivo dal ricorrente, 
che la Cassa o il Tribunale cantonale delle assicurazioni avrebbero dovuto trasmettere tale scritto al Tribunale federale (cfr. anche art. 58 cpv. 3 LPGA), 
che sono nuovi a norma dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura principale, i quali non erano stati addotti, poiché, tenuto conto di un minimo di diligenza, non erano noti all'istante; 
 
che una prova è considerata rilevante, quando la sua influenza non è limitata all'apprezzamento, ma anche all'accertamento dei fatti, ricordato come aspetti, i quali nella precedente procedura sarebbero potuti essere noti, ma considerati - a sfavore dell'istante - non provati, non possono essere atti ad accogliere una domanda di revisione (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; cfr. anche sentenza 8F_14/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 1.2 con riferimenti), 
che, rimanendo assai dubbia la tempestività dello scritto del 14 settembre 2016, ad ogni modo il ricorrente non spiega per quale ragione, pur facendo prova di tutta la diligenza ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.2), non avrebbe potuto presentare o chiedere alla Corte cantonale l'assunzione di tali fatti nel corso della procedura principale, limitandosi genericamente a descrivere un proprio stato personale di confusione, 
che peraltro nell'ambito delle assicurazioni sociali è opportuno ricordare come sia data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47), 
che in sostanza il ricorrente si limita a voler rimettere in discussione liberamente la sentenza 8C_70/2015, la quale è ormai definitiva e passata in giudicato (art. 61 LTF), 
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la domanda di revisione manifestamente infondata, nella misura della sua ammissibilità (art. 127 LTF), 
che, viste le circostanze procedurali particolari, si rinuncia a riscuotere spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 24 aprile 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi