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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_160/2018  
 
 
Sentenza del 24 aprile 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________SA, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Comune di Lamone, 6814 Lamone, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
 
Oggetto 
licenza edilizia preliminare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 marzo 2018 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo (52.2018.101). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 7 giugno 2017 C.________ ha chiesto al Municipio di Lamone di rilasciargli una licenza edilizia preliminare per la costruzione di un edificio commerciale e artigianale con pompa di benzina da ubicare su suoi fondi. Il 5 settembre 2017 il Municipio ha negato il permesso, ponendo a carico dell'istante una tassa per l'esame della domanda edilizia di fr. 8'900.--, oltre alle spese di fr. 100.--. 
 
B.   
B.________SA, per il tramite dell'arch. A.________, suo dipendente, ha impugnato l'importo della tassa dinanzi al Consiglio di Stato, che con decisione del 17 gennaio 2018 ha dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di legittimazione, ritenendo che la società e il suo dipendente, quali progettisti, non ne sono direttamente toccati. Adito dai due insorgenti, con giudizio del 5 marzo 2018 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ e B.________SA presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono in sostanza di annullarla unitamente a quella governativa e di rinviare la causa al Governo per l'esame di merito dell'impugnativa. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. L'atto di ricorso è stato presentato da B.________SA, che non l'ha sottoscritto, e da A.________, che non ha prodotto alcuna procura in suo favore firmata dai responsabili della società. Dal gravame non risulta la volontà della stessa di ricorrere: in considerazione dell'esito del ricorso è comunque superfluo chiedere la produzione di una procura (art. 42 cpv. 5 LTF). Del resto, come si vedrà, nella decisione impugnata è stato stabilito che la società non è legittimata ad aggravarsi contro la tassa imposta all'istante in licenza, tesi non contestata dal ricorrente. Come precisato da quest'ultimo, sebbene la società ricorrente sia stata fondata dall'istante in licenza, chiaramente essa è una persona giuridica con personalità propria e distinta, nel cui ambito il fondatore non svolgerebbe peraltro un ruolo attivo. In quanto presentato da questa società, il ricorso è quindi inammissibile.  
 
1.3. L'impugnativa è inoltre inammissibile in quanto diretta contro la decisione governativa. In effetti, il ricorso può essere inoltrato soltanto avverso le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).  
 
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).  
 
1.5. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72).  
 
2.  
 
2.1. Quando l'ultima autorità dichiara un ricorso irricevibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario la carenza dei presupposti formali, in concreto l'assenza di legittimazione (DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 235; 118 Ib 134 consid. 2).  
 
2.2. Il Giudice delegato ha rilevato che secondo il Consiglio di Stato né la citata società né il suo dipendente sono direttamente interessati dall'annullamento della tassa litigiosa, fondata sull'art. 19 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), secondo cui per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa del due per mille della spesa prevista, al massimo fr. 10'000.-- e al minimo fr. 100.--. Ciò perché hanno preso parte alla procedura edilizia preliminare solo in qualità di progettisti, agendo a titolo personale. Il ricorrente è poi insorto al Governo per conto della citata società e non dell'istante in licenza. Ha stabilito che la procura conferita il 27 ottobre 2017 da C.________ al ricorrente nulla muta a tale esito, ritenuto che nel ricorso non figurava né il nome né l'intenzione dell'istante in licenza di ricorrere contro la tassa.  
 
Il Giudice delegato ha osservato che in materia edilizia sono legittimati a ricorrere contro le decisioni municipali tra l'altro le persone che hanno fatto opposizione (art. 21 cpv. 2 LE). Ha stabilito che, non essendo istanti in licenza, i ricorrenti non erano legittimati a ricorrere, essendolo soltanto C.________. Ha ritenuto ch'essi sostengono a torto d'aver agito in sua rappresentanza sulla base della procura del 27 ottobre 2017, perché da questa, richiamata la prassi e la dottrina con la quale il ricorrente non si confronta del tutto, non era possibile dedurre ch'egli avesse presentato il gravame a nome e nell'interesse dell'istante in licenza, il cui nominativo non era neppure menzionato. Ha aggiunto che, essendo ampiamente trascorsi i termini ricorsuali, quest'ultimo non poteva rimediarvi ratificando "ex post" uno dei presupposti principali di ricevibilità dell'impugnativa, visto che solo il difetto di rappresentanza avrebbe potuto essere sanato, ma non la carenza di legittimazione attiva. Poiché il diretto interessato non ha tempestivamente ricorso, mentre il ricorrente e la società non erano legittimati a farlo, il gravame è stato dichiarato irricevibile. 
 
2.3. Il ricorrente si limita a sostenere, in maniera del tutto generica, d'essere intervenuto per conto dell'istante in licenza. Ora, come rettamente stabilito dal Giudice delegato, ciò non risulta dagli atti di causa. Il ricorrente, disattendendo le severe esigenze di motivazione prescritte in tale ambito, neppure tenta di dimostrare l'arbitrarietà dell'accertamento contrario, per cui esso è vincolante per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 105 cpv. 1 e 2 LTF, norme non richiamate dal ricorrente; al riguardo vedi DTF 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23).  
 
Insistendo sulla presentazione di una procura dopo l'inoltro del gravame, il ricorrente, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta del tutto con la tesi, decisiva, posta a fondamento del giudizio impugnato, secondo cui sanabile era semmai solo il difetto del potere di rappresentanza tramite l'inoltro della procura, ma non il manifesto difetto di legittimazione degli insorgenti, i soli che hanno agito tempestivamente. Non si è inoltre chiaramente in presenza di un formalismo eccessivo, al quale accenna in maniera generica il ricorrente, né di una decisione insostenibile e quindi arbitraria (art. 29 cpv. 2 Cost.; al riguardo vedi DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2 e 1.3.3 pag. 304; 143 I 187 consid. 3.3 pag. 192). 
Il ricorrente medesimo riconosce del resto, rettamente, d'aver commesso un errore formale e che la sua qualità di rappresentante non era deducibile dal suo ricorso. L'asserzione che per lui ciò fosse nondimeno "autoevidente" è ininfluente. 
 
3.   
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico di A.________. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al Comune di Lamone, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 aprile 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri