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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
2P.135/2005 /viz 
 
Sentenza del 24 maggio 2005 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Hungerbühler, Wurzburger, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
Stato e Repubblica del Cantone Ticino e per esso Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Zaccaria Akbas e llcc, 
rappresentati da Marco Morisoli, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
Oggetto 
tassa d'uso di posteggi del demanio pubblico, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emessa 
il 6 aprile 2005 dal Tribunale amministrativo del 
Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 15 ottobre 2003 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha promulgato un nuovo regolamento concernente l'assegnazione e l'uso dei posteggi nell'Amministrazione cantonale (di seguito: Reg.). Con scritto del 7 novembre 2003 i dipendenti dello Stato ed i magistrati beneficiari di un parcheggio presso le due autorimesse del Palazzo di giustizia e del Palazzo amministrativo a Lugano sono quindi stati informati dei nuovi orari d'apertura delle medesime e dell'aumento, con effetto dal 1° gennaio 2004 del canone mensile di locazione da fr. 100.-- a fr. 200.--. Il ricorso interposto da 99 persone, tra dipendenti dell'amministrazione e magistrati, dinanzi al Consiglio di Stato è stato respinto con decisione del 9 marzo 2004, la quale è cresciuta in giudicato incontestata. 
B. 
Con petizione del 31 marzo 2004, 85 persone, tra dipendenti dell'amministrazione e magistrati, hanno convenuto in giudizio lo Stato del Cantone Ticino dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il quale, con sentenza del 6 aprile 2005, ha accolto la petizione nella misura in cui era ammissibile e ha annullato l'aumento notificato il 7 novembre 2003. La Corte cantonale ha considerato, in sostanza, che il prelievo di una tassazione d'utilizzazione per i posteggi non era sorretto da una base legale sufficiente. Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere, ha osservato che la petizione sarebbe comunque stata accolta poiché l'aumento contestato disattendeva sia il principio della copertura dei costi, sia quello dell'uguaglianza di trattamento, ciò che configurava arbitrio. 
C. 
Il 10 maggio 2005 lo Stato del Cantone Ticino, e per esso il Consiglio di Stato, ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Adduce, sotto diversi aspetti, la violazione dell'art. 9 Cost. e domanda che sia conferito effetto sospensivo al gravame. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e rinvii). 
2. 
2.1 Giusta l'art. 88 OG, il diritto di ricorrere spetta ai cittadini e agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La giurisprudenza riconosce in particolare alle corporazioni di diritto pubblico la legittimazione a ricorrere quando esse non intervengono quali titolari del pubblico potere, ma agiscono in virtù del diritto privato, segnatamente quando sono colpite da un atto d'imperio cantonale alla stessa stregua di un privato cittadino, quali proprietarie di beni appartenenti al patrimonio finanziario o al patrimonio amministrativo o sono lese nella loro sfera privata in modo analogo o identico a un privato (DTF 129 I 313 consid. 4; 127 III 55 consid. 2a e rispettivi rinvii). La legittimazione ricorsuale è pertanto in primo luogo determinata dalla natura dei rapporti che sono oggetto del contenzioso e non dallo statuto delle parti (DTF 123 III 454 consid. 2 e rinvii). 
2.2 Il ricorrente adduce che oggetto di controversia è la determinazione della tassa d'uso di posteggi che sono riservati a funzionari e magistrati in base a specifico contratto, ossia di posteggi annessi, sì ad un bene amministrativo, ma non di uso comune e per i quali l'ente pubblico è libero di disporre entro i limiti di legge. Afferma quindi di essere toccato alla stessa stregua di un proprietario privato. 
2.3 L'argomentazione ricorsuale è errata e non può essere seguita. In concreto è incontestato che le autorimesse in questione, in quanto accessorie ad edifici appartenenti al demanio pubblico del Cantone (art. 1 lett. f della legge ticinese sul demanio pubblico del 18 marzo 1986, LDP) e destinati all'adempimento di compiti pubblici (in concreto amministrazione della giustizia), appartengono al patrimonio amministrativo dello Stato. Va poi rilevato che il noleggio dei posteggi e il rispettivo compenso mensile dovuto sono questioni disciplinate dal diritto pubblico cantonale. Infatti, l'art. 74 cpv. 3 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), delega al Consiglio di Stato la competenza di stabilire mediante regolamento le norme per l'assegnazione dei posteggi e per il calcolo dei relativi compensi da dedurre dallo stipendio. Ciò che è stato fatto con l'adozione, il 15 ottobre 2003, di un nuovo regolamento concernente l'assegnazione e l'uso dei posteggi nell'Amministrazione cantonale. Il medesimo, determinato il proprio campo di applicazione (art. 1 Reg.), fissa in modo preciso ed esauriente, tra l'altro, le modalità e i criteri di assegnazione (art. 2 a 4 Reg.) nonché l'ammontare delle tasse dovute (art. 6 Reg.). Il Consiglio di Stato è pertanto legato al regolamento, sia per quanto concerne i criteri di attribuzione, sia riguardo all'ammontare dei canoni mensili richiesti che alla forma del contratto (di diritto amministrativo, per i dipendenti, cfr. art. 4 cpv. 2 Reg.) sottoscritto. I citati posteggi come i relativi atti giuridici non soggiacciono pertanto alle regole del diritto privato, bensì sono sottoposti al diritto pubblico: ne discende che il Consiglio di Stato non interviene alla stregua di un privato, bensì quale titolare del pubblico potere. Esso non è pertanto legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG
3. 
3.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese vanno poste a carico del ricorrente, il quale ha agito con un evidente interesse pecuniario (art. 156 cpv. 2, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili alla controparte, la quale non ha presentato osservazioni e non era assistita da un avvocato ammesso al libero esercizio della professione (art. 159 cpv. 1 e 2 OG). 
3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 24 maggio 2005 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: