Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_229/2008 /biz 
 
Decreto del 24 giugno 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luisa De Palatis Keller, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Rosella Chiesa Lehmann. 
 
Oggetto 
protezione dell'unione coniugale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Visto: 
che in data 11/14 aprile 2008 A.________ ha presentato ricorso in materia civile contro la sentenza 10/12 marzo 2008 della I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino; 
che con decreto 7 maggio 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e ha sospeso la trattazione della procedura ricorsuale fino ad evasione della domanda di revisione cantonale; 
che con scritto 29 maggio 2008, il ricorrente ha comunicato essere in corso trattative sulle conseguenze accessorie del divorzio, chiedendo di prorogare la sospensione del procedimento; 
che con scritto 17 giugno 2008, il ricorrente comunica l'avvenuta sottoscrizione di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, dichiarando pertanto il ritiro del gravame, con conseguente stralcio della procedura; 
 
considerando: 
che il Giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (artt. 71 LTF e 73 PC combin.); 
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico del ricorrente , mentre si compensano le ripetibili per la procedura attinente alle misure d'urgenza in ragione della reciproca soccombenza (art. 5 cpv. 2 PC, su rinvio dell'art. 71 LTF; artt. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 24 giugno 2008 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Marazzi Piatti