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[AZA 7] 
B 48/98 Ws 
 
Ia Camera 
 
composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente, Schön, Borella, Spira e Widmer; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 24 luglio 2001 
 
nella causa 
 
P.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Previdenza X.________, opponente, rappresentata dall'Avv. Enrico Broggini, Via S. Materno 1, 6616 Losone, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- P.________, nata il 29 giugno 1935, dal 1° ottobre 1966 al 30 novembre 1989 ha svolto attività lucrativa come segretaria ricezionista presso la ditta I.________ SA, la quale è affiliata alla Previdenza X.________ per la previdenza professionale (qui appresso: la Fondazione). L'interessata, ritenuta incapace al lavoro a contare dal 15 febbraio 1989 e al guadagno nella misura del 75 % dal 1° febbraio 1990, ha percepito con effetto da quest'ultima data una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità. Dando seguito ad uno scritto indirizzatole da P.________ in data 28 aprile 1996, la Fondazione ha con risposta 8 maggio 1996 contestato prudenzialmente le pretese dell'assicurata. 
 
B.- Con petizione 15 giugno 1996, presentata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nei confronti della Fondazione, P.________ ha chiesto l'aggiornamento del proprio conto vecchiaia, il versamento della rendita d'invalidità dal 1° febbraio 1990 (ovvero dopo un anno di attesa a contare dall'insorgere dell'incapacità lavorativa), nonché l'invio del conto di vecchiaia aggiornato. 
Rispondendo alla petizione, la Fondazione, rappresentata dall'avvocato E.________ di L.________, ha in sostanza considerato che dopo un periodo di attesa di 24 mesi, protrattosi sino al 1° febbraio 1991, l'interessata avrebbe avuto diritto al versamento di una rendita d'invalidità per un totale di 49'969 franchi sino al 30 settembre 1996, mentre che dal 1° ottobre seguente le sarebbero spettate rendite trimestrali per un importo di fr. 2253. 35, pari a una rendita annua di fr. 9013. 40, fino all'età del pensionamento, ossia al 30 giugno 1997. A partire dal 1° luglio seguente le sarebbe invece stata versata una rendita di vecchiaia pari ad un importo di fr. 2188. 60 annui. 
L'assicurata ha contestato il parere della Fondazione, ritenendo segnatamente che a torto quest'ultima intendeva applicare un periodo di attesa di24mesieche, larenditad'invaliditàessendovitalizia, lasuaerogazionenonpotevacessarealraggiungimentodell'etàdelpensionamento. 
Mediante pronunzia 17 agosto 1998 l'autorità giudiziaria cantonale ha parzialmente accolto la petizione. Essa ha in particolare stabilito che a P.________ spettava il diritto di percepire la parte obbligatoria della rendita d'invalidità dal 1° febbraio 1990, mentre la prestazione relativa alla previdenza sovraobbligatoria decorreva dal 1° febbraio 1991 ed era stata adeguata al rincaro correttamente. Ha inoltre considerato che la rendita d'invalidità era vitalizia soltanto per quanto concerneva la previdenza obbligatoria e che in quell'ambito essa doveva essere garantita anche dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento. Per quanto riguardava invece la parte sovraobbligatoria, che costituiva l'oggetto principale della vertenza in esame, il Fondo di previdenza era vincolato dalle disposizioni della LPP soltanto in misura limitata. Non avendo inteso garantire ai propri assicurati, al momento dell'età del pensionamento, una rendita di vecchiaia pari a quella erogata fino allora, a ragione la convenuta aveva disposto di versare, con effetto dal 1° luglio 1997, una rendita di vecchiaia pari alla rendita d'invalidità minima LPP. 
 
C.- P.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Solleva il tema di sapere se a ragione la precedente istanza abbia tutelato l'adeguamento della rendita al rincaro dal febbraio 1993 su una parte di essa soltanto. Contesta implicitamente l'ammissibilità della trasformazione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia, ravvisando delle contraddizioni in quanto esposto al proposito dai giudici cantonali. Conclude chiedendo che le sia assegnata, anche dopo il 30 giugno 1997, una rendita d'invalidità di un importo pari a quello fino allora riconosciutole. 
Chiamata a determinarsi, la Fondazione, patrocinata dall'avvocato E. Broggini di Losone, postula che il gravame venga dichiarato irricevibile per difetto di adempimento dei presupposti formali dell'impugnativa. Subordinatamente, conclude chiedendone la disattenzione. Dal canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propone invece l'accoglimento del ricorso. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Per l'art. 108 cpv. 2 OG il ricorso di diritto amministrativo deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Le conclusioni ed i motivi devono, anche se soltanto in modo sommario, essere depositati nei termini di cui all'art. 106 cpv. 1 OG (DTF 123 V 336 consid. 1a, 104 V 178, 101 V 18 consid. 1, 127; RCC 1988 pag. 546 consid. 1; cfr. pure DTF 113 Ib 287 e rinvii). 
 
b) Nell'evenienza concreta, la Fondazione opponente eccepisce in via preliminare che la ricorrente si sarebbe limitata a porre quesiti già indicati in precedenza, senza pretendere né dimostrare per quali motivi il giudizio della Corte cantonale sia stato emanato in violazione di norme di diritto federale. Postula pertanto che sia pronunciata l'irricevibilità del gravame. 
P.________ si è rivolta, entro il termine di ricorso, al Tribunale federale delle assicurazioni mediante uno scritto le cui condizioni di ricevibilità quale ricorso di diritto amministrativo appaiono soddisfatte. Come ha ritenuto esattamente l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella risposta all'impugnativa, nel ricorso appare perlomeno chiaro il punto contestato dall'insorgente, la quale lamenta una diminuzione importante della sua rendita. Può quindi essere ammesso che sono in concreto adempiuti i requisiti relativi a conclusioni e motivazioni conformemente all'art. 108 cpv. 2 OG. Pertanto, il ricorso è ammissibile in ordine. 
 
2.- a) Nel merito, la lite verte da un lato sul punto di sapere se nel caso di specie l'adeguamento della rendita al rincaro sia avvenuto correttamente, dall'altro sul quesito di determinare se la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio (DTF 118 V 106 consid. 4b), sia richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria. 
 
b) Nel giudizio del 17 agosto 1998, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha illustrato in modo esauriente quali siano le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto; esso ha poi ricordato come ai sensi del regolamento della Fondazione (art. 15.1) la rendita vada accordata fintanto che il beneficiario membro è invalido, al più tardi tuttavia sino all'età del pensionamento. A questo riguardo ci si può pertanto limitare a rinviare ai considerandi dell'impugnata pronunzia. 
 
3.- a) In concreto, non è più litigioso il fatto che il diritto di percepire la parte obbligatoria della rendita d'invalidità decorra dal 1° febbraio 1990, mentre quello di percepire la parte sovraobbligatoria della prestazione abbia inizio dal 1° febbraio 1991. Per quanto attiene poi alla questione riguardante il corretto adeguamento della rendita al rincaro, basta rilevare nella specie che, come osserva del resto a ragione l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella risposta al gravame, al compimento dell'età di pensionamento le rendite d'invalidità non devono più essere obbligatoriamente adeguate al rincaro. Questi temi non meritano pertanto di essere ulteriormente sviluppati. 
 
b) Punto essenziale da vagliare nella fattispecie è quello di rispondere alla questione, lasciata aperta nel giudizio in precedenza menzionato (DTF 118 V 106 consid. 4b), della sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età del pensionamento. L'art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997, applicabile in concreto (cfr. art. 26 cpv. 3 seconda frase nel tenore in vigore dal 1° luglio 1997 e art. 13 cpv. 1 lett. b LPP), dispone che il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. Si tratta quindi di stabilire se quanto giudicato nell'ambito della previdenza obbligatoria, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni, nella succitata sentenza riferita all'art. 26 cpv. 3 LPP nel suo tenore vigente sino al 30 giugno 1997, ha ammesso il carattere vitalizio della rendita d'invalidità, valga quale esigenza minima pure nella previdenza sovraobbligatoria, o se invece, in applicazione dell'art. 49 cpv. 1 LPP, gli istituti di previdenza godano in questo ambito della necessaria autonomia per disporre altrimenti. 
 
c) Occorre innanzitutto osservare che conformemente alla dottrina (Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in: SZS 1995, pag. 103 seg. , con riferimento a giurispru- denza in materia di previdenza non obbligatoria) nulla impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita d'invalidità sia sostituita, a raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio essa deve tuttavia corrispondere, conformemente a quanto è deducibile dai principi posti in DTF 118 V 105 consid. 4b, quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità. 
A prescindere da questa specifica precisazione, il principio appena esposto deve trovare applicazione anche nel campo della previdenza sovraobbligatoria per i seguenti motivi. Anzitutto, va rilevato che il fatto per un assicurato di poter essere confrontato con una diminuzione delle sue entrate di considerevole importanza, al momento della sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia, contrasta con il principio generale preso a base dalla previdenza professionale consistente nel fatto che l'assicurato possa al raggiungimento dell'età di pensionamento mantenere il suo livello di vita abituale. Detto precetto non è garantito nel caso in cui, come in concreto, conformemente a quanto stabilito dalla precedente istanza, una rendita d'invalidità di un importo aggirantesi sui 9000 franchi annui viene sostituita da una rendita di vecchiaia di fr. 2188. 60. Inoltre, un'interpretazione del disciplinamento nel sensopropostodaamministrazioneeprimigiudici, perlaqualelegittimamentesipotrebbesostituire, raggiuntal'etàdelpensionamento, larenditad'invalidità con una rendita di vecchiaia di entità inferiore appare tantopiù scorretta nella misura in cui simile diminuzione delle prestazioni previdenziali è riconducibile all'invalidità, la quale ha ostacolato il finanziamento delle medesime: si tratterebbe in effetti di una rendita di vecchiaia per la quale l'assicurato non ha potuto, considerata la sua invalidità, contribuire nella stessa misura di tutti gli assicurati che hanno conseguito l'età di pensionamento esercitando un'attività lucrativa. Divenuto invalido, l'interessato non ha la possibilità di incrementare il proprio avere di vecchiaia, per cui la sua rendita di vecchiaia non può che essere di importo ridotto. 
La sostituzione della rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia diminuita è quindi contraria al sistema della previdenza professionale come inteso dal legislatore. 
 
Alla concezione dell'Istituto opponente e della Corte cantonale non si può pertanto aderire. Ne deriva che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, rispettivamente quella di vecchiaia dev'essere perlomeno equivalente al valore della rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento, è richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria. In questo senso il Tribunale federale delle assicurazioni ha peraltro già avuto modo di statuire di transenna nelle sentenze 14 marzo 2001 in re M. (B 69/99) e 23 marzo 2001 in re B. (B 2/00). 
 
d) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di P.________ merita accoglimento nella misura in cui l'importo della rendita di vecchiaia che le spetta a partire dal 1° luglio 1997 non raggiunge il valore equivalente a quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 agosto 1998 per quanto riguarda il punto relativo alla rendita di vecchiaia, alla ricorrente è riconosciuto un diritto a simile prestazione nel senso dei considerandi. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 24 luglio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente de lla Ia Camera : 
 
IlCancelliere :