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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 216/02 
 
Sentenza del 24 luglio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Z.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa disoccupazione SEI, Via E. Bossi 12, 6830 Chiasso, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 7 agosto 2002) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
Z.________, nato nel 1961, dottore ingegnere informatico, ha lavorato presso la N.________ SA dal 16 dicembre 1997 al 31 marzo 2000, data per la quale gli è stato disdetto il rapporto di lavoro; 
dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001 Z.________ non ha svolto attività lucrativa, essendosi egli concesso un "anno sabbatico"; 
in data 2 aprile 2001, Z.________ si è annunciato al comune di domicilio di X.________ per iscriversi alla disoccupazione; 
mediante decisione del 13 luglio 2001 la Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia & Industria (SEI) di Chiasso gli ha negato il diritto all'apertura di un termine quadro per la riscossione dell'indennità di disoccupazione a partire dal 2 aprile 2001 in quanto, ridivenuto disoccupato non ancora trascorsi tre anni dalla scadenza (al 30 giugno 1998) di un precedente termine quadro di riscossione, non adempiva il necessario requisito legale di contribuzione di almeno dodici mesi entro il pertinente periodo di riferimento (2 aprile 1999 - 1° aprile 2001), lo stesso potendo fare valere solo 11,980 mesi di lavoro soggetto a contributi (segnatamente: 0.980 mesi [corrispondenti a 29,4 giorni] dal 2 al 30 aprile 1999 e un mese ciascuno per i mesi da maggio 1999 a marzo 2000); 
il 2 luglio 2001 l'interessato ha trovato una nuova occupazione presso la Y.________; 
invocando la presa in considerazione di un giorno supplementare di contribuzione a dipendenza del fatto che il mese di febbraio 2000, bisestile, contava 29 giorni anziché 28, e facendo notare che il relativo termine quadro non aveva potuto prendere inizio il 1° aprile 1999 - nel qual caso il necessario requisito contributivo sarebbe stato adempiuto - soltanto perché egli non aveva potuto annunciarsi al Comune il 1° aprile 2001, cadente di domenica, Z.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino; 
confermando la rilevanza della data di annuncio presso il Comune ai fini della determinazione del termine quadro di riscossione e di contribuzione, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha tutelato l'operato della Cassa e respinto, per pronuncia del 7 agosto 2002, l'impugnativa; 
Z.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'accoglimento della sua richiesta in ragione del fatto che, il 1° aprile 2001 essendo caduto di domenica e il Municipio essendo stato chiuso, egli si sarebbe annunciato, senza ritardi, il primo giorno civile possibile del mese di aprile 2001; 
la Cassa e il Segretariato di Stato dell'economia hanno rinunciato a determinarsi; 
nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare che l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, tra l'altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett. e LADI) e soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 8 cpv.1 lett. g LADI), atteso che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali (art. 9 cpv. 1 LADI), i quali decorrono, nel primo caso, dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (art. 9 cpv. 2 LADI) e, nel secondo caso, due anni prima di tale giorno (art. 9 cpv. 3 LADI); 
i primi giudici hanno inoltre pertinentemente rilevato che l'assicurato, che, come in concreto, entro tre anni dalla scadenza del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ridiviene disoccupato, deve avere compiuto, nel termine quadro di cui all'art. 9 cpv. 3 LADI, un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi (art. 13 cpv. 1 LADI; cfr. in merito all'applicabilità temporale di tale disposto DTF 125 V 355); 
è considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione (art. 11 cpv. 1 OADI), 
i periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile sono addizionati, 30 giorni civili essendo reputati un mese di contribuzione (art. 11 cpv. 2 OADI); 
i periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo (art. 11 cpv. 3 OADI); 
secondo giurisprudenza, per determinare i periodi di contribuzione, i giorni di lavoro vengono di principio convertiti in giorni civili secondo il fattore 1,4 (DLA 1992 no. 1 pag. 70 consid. 3); 
in una sentenza pubblicata in DTF 122 V 256, questa Corte, dopo essersi opposta ad una possibilità di arrotondamento di tali valori, ha avuto modo di specificare che ogniqualvolta, applicando il fattore di conversione 1,4 - atto a determinare il periodo di contribuzione computabile in una settimana senza giorni festivi (7 : 5 = 1,4) -, il necessario periodo di contribuzione non viene raggiunto solo per una frazione di giorno, l'amministrazione deve stabilire esso fattore con maggiore precisione sull'arco del mese, e ciò previa divisione dei 30 giorni civili (fittizi) mensili per il numero di giorni effettivamente lavorabili nel mese in esame (DTF 122 V 263 segg. consid. 5); 
nel caso di specie, a ragione il Tribunale cantonale, in considerazione del fatto che domenica 1° aprile 2001 il ricorrente non poteva soddisfare le prescrizioni sul controllo e che comunque nulla impediva all'insorgente di annunciarsi già precedentemente, ha fissato l'inizio del termine quadro per la riscossione di prestazioni al 2 aprile 2001 (come peraltro indicato dallo stesso assicurato in occasione della domanda di indennità sottoposta alla Cassa) e, di conseguenza, quello per il periodo di contribuzione al 2 aprile 1999; 
pertinentemente i primi giudici hanno inoltre osservato che il primo giorno civile di aprile 1999, durante il quale Z.________ aveva effettivamente lavorato, non poteva essere considerato nel computo contributivo per il termine quadro in esame (cfr. a tal proposito DTF 122 V 262 consid. 4b); 
stante quanto precede, si deve concludere che sia applicando il metodo di conversione adottato dall'amministrazione, e avallato dalla Corte cantonale, sia utilizzando il sistema di calcolo indicato in DTF 122 V 256 (30 giorni civili : 20 possibili giorni lavorativi [il 2 e il 5 aprile 1999 essendo stati giorni festivi] = 1,5 [fattore di conversione]; 1,5 x 19 giorni lavorativi effettuati = 28,5 giorni, corrispondenti a 0,95 mesi), al ricorrente non poteva essere riconosciuto per il mese di aprile 1999 un periodo intero di contribuzione; 
in tali condizioni, il ricorso di diritto amministrativo si dimostra infondato, mentre meritano di essere confermate la pronuncia impugnata e la decisione amministrativa, 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Sezione cantonale del lavoro e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 24 luglio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: