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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_231/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 luglio 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________Sagl, 
patrocinata dall'avv. dott. Massimo Riccardi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Perucchi, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; stipendio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 16 marzo 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla A.________Sagl contro la sentenza con cui il Pretore del Distretto di Lugano aveva condannato quest'ultima, in parziale accoglimento della petizione inoltrata da B.________, a pagare all'attore fr. 50'150.--; 
che la A.________Sagl è insorta al Tribunale federale con ricorso 2 maggio 2017; 
che con decreto 5 maggio 2017 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--; 
che il 29 giugno 2017 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 14 luglio 2017 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; 
che il 21 luglio 2017 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 luglio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti