Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_518/2023
Sentenza del 24 luglio 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio,
via G. Motta 7, 6648 Minusio.
Oggetto
perizia psichiatrica,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 giugno 2023
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2023.75).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione 5 maggio 2023 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha revocato, siccome concluso, il mandato conferito alla Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio di effettuare una perizia psichiatrica nei confronti di A.________ (v. art. 446 cpv. 2 CC).
Mediante sentenza 12 giugno 2023 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato il 29 maggio 2023 da A.________ siccome manifestamente non motivato in modo sufficiente. Secondo il Presidente, tale reclamo risultava confuso, incomprensibile e privo di un'argomentazione a sostegno della richiesta di annullare la revoca del mandato peritale già esperito.
2.
Con scritto datato 4 luglio 2023 (spedito il 10 luglio 2023) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, ritenendola " di/con carattere fraudolento ed inadatta ad Amministrazione Federale " ed elencando una serie di ipotesi di reato (" contro la persona ", " contro il patrimonio ", " contro gli interessi della Confederazione ", " concernenti lo sviamento della Giustizia ", " di favoreggiamento ad organizzazione criminale ").
Non sono state chieste determinazioni.
3.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Il rimedio qui all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: limitandosi ad apoditticamente affermare che il suo reclamo era " motivato, giustificato e con relativa documentazione ", il ricorrente non si misura a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di irricevibilità e non spiega in che modo essa violerebbe il diritto.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Viste le particolarità del caso concreto, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 luglio 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini