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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_597/2012 
 
Sentenza del 24 agosto 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 giugno 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che B.________SA ha escusso in via di realizzazione del pegno immobiliare A.________ per l'importo di fr. 536'400.-- oltre interessi e spese; 
che con decisione 7 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza di B.________SA di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo; 
che con sentenza 18 giugno 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo di A.________ avverso la sentenza pretorile; 
che secondo la Corte cantonale la cartella ipotecaria ceduta a B.________SA in piena proprietà in virtù del contratto di credito 18 maggio 2010 costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF
che, sempre secondo i Giudici cantonali, l'escusso non ha saputo giustificare delle eccezioni che infirmano tale riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 2 LEF: contrariamente a quanto da lui preteso, con la stipulazione del contratto di credito 18 maggio 2010 (il quale prevedeva una scadenza fissa per il rimborso dell'intero credito di fr. 514'800.-- al 31 dicembre 2010) le parti hanno modificato consensualmente la loro relazione contrattuale ed una disdetta del contratto originario non si rendeva pertanto necessaria, ed inoltre il credito incorporato nella cartella ipotecaria è stato disdetto conformemente alle condizioni previste nel contratto di credito 18 maggio 2010; 
che la Corte cantonale ha infine dichiarato inammissibile, in quanto non presentata dinanzi al Pretore (v. art. 326 cpv. 1 CPC [RS 272]), la censura dell'escusso secondo la quale l'ammontare del credito posto in esecuzione sarebbe superiore all'importo reale del credito, evidenziando come l'importo della cartella ipotecaria, già solo in capitale, sia del resto superiore all'importo posto in esecuzione; 
che con ricorso 20 agosto 2012 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e chiedendo di ordinare a B.________SA di rifondergli fr. 50'000.-- a titolo di spese ripetibili di prima, seconda e terza istanza nonché a titolo di risarcimento per "danni morali, d'immagine ed all'onere personale"; 
che il ricorrente ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti nel suo gravame il ricorrente si limita a riproporre gli stessi argomenti già esaminati dai Giudici cantonali e non si confronta minimamente con la motivazione addotta nel giudizio impugnato a sostegno della reiezione del suo reclamo; 
 
che il ricorso, insufficientemente motivato, si rivela inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame, indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che non si assegnano ripetibili al ricorrente soccombente; 
che la richiesta di condannare l'opponente al risarcimento per "danni morali, d'immagine ed all'onore personale" è inammissibile in quanto esula dall'oggetto della lite fissato in sede cantonale e costituisce una nuova conclusione (art. 99 cpv. 2 LTF); 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 24 agosto 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini