Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_18/2020  
 
 
Sentenza del 24 agosto 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Kneubühler, Jametti, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
istanti, 
 
contro 
 
C.________, 
controparte, 
 
Municipio di Gravesano, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, Giudice delegato. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1F_9/2020 del 17 giugno 2020. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 25 giugno 2019 il Municipio di Gravesano, respinta l'opposizione di A.________ e B.________, ha rilasciato una licenza edilizia a C.________, decisione confermata dal Consiglio di Stato. 
 
B.   
Con sentenza del 28 gennaio 2020, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile per carenza della capacità processuale il ricorso in quanto presentato da A.________, respingendolo in quanto ricevibile riguardo a B.________. 
 
C.   
Mediante sentenza 1C_72/2020 del 5 marzo 2020, il Tribunale federale, accertato che il co-curatore del ricorrente, prodotta la ratifica dell'Autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne, ha ritirato il gravame in quanto presentato da A.________, ha stralciato la sua causa dai ruoli e dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione, il ricorso in quanto inoltrato da B.________. Con sentenza 1F_9/2020 del 17 giugno 2020 il Tribunale federale ha poi dichiarato inammissibile una domanda di revisione inoltrata dagli interessati. 
 
D.   
Contro quest'ultima sentenza l'8 luglio 2020 A.________ e B.________ presentano una domanda di revisione al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La domanda di "astensione" del presidente Chaix e del cancelliere Crameri dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. In effetti, come noto agli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole, in particolare quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 che li concerne).  
 
1.2. Secondo la costante prassi, nota agli istanti (sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 che li riguarda), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43).  
 
1.3. Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato all'istante due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi.  
 
Con scritto del 17 agosto 2020 il co-curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - limitatamente a A.________ - la domanda di revisione, chiedendo l'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie. In quanto presentata da A.________ l'istanza è quindi inammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
2.2. B.________, accennando all'art. 38 cpv. 3 LTF, fonda la domanda di revisione su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricusazione. Al riguardo ella ripropone semplicemente, in maniera inammissibile, le censure già esaminate e respinte nella sentenza dedotta in revisione, in particolare l'infondata critica circa la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte, nonché il fatto che non è stato richiamato l'incarto cantonale né è stato ordinato uno scambio di scritti, provvedimenti superflui, visto che il ricorso e la domanda di revisione erano inammissibili.  
 
Ella non è poi legittimata a far valere che il Tribunale federale non avrebbe appurato la validità della ratifica di rappresentanza dei curatori nei confronti di A.________ (sul tema vedi sentenza 5A_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1 e 2 nei loro confronti). Il quesito era stato del resto trattato, ricordato tuttavia che sia il ricorso sia la domanda di revisione, in quanto proposti da B.________, erano stati dichiarati inammissibili per carenza di motivazione. Infine, le critiche alle nomine dei curatori e alla richiesta di destituirli esulano dall'oggetto del litigio. 
 
3.   
Del tutto generica, l'istanza di revisione, in quanto presentata da B.________, va ritenuta insufficientemente motivata ed è quindi inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF). La stessa può pertanto essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). 
 
La generica domanda di assistenza giudiziaria, introdotta anche da B.________, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole della domanda di revisione (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Il Tribunale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la sentenza 1C_72/2020 del 5 marzo 2020 (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF; sentenza 5F_5/2020 del 7 aprile 2020 consid. 8). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico di B.________. 
 
3.   
Comunicazione agli istanti, al co-curatore avv. Pascal Cattaneo, a C.________, al Municipio di Gravesano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 agosto 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri