Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_607/2023
Sentenza del 24 agosto 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. G. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.
Oggetto
curatela,
ricorso contro il provvedimento dell'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano dell'8 agosto 2023.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nel quadro degli accertamenti per ordinare un'eventuale misura di protezione (in particolare l'istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni giusta gli art. 394 e 395 CC ), con scritto 8 agosto 2023 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha chiesto a A.________ di trasmettere, nel termine di 30 giorni, una tabella riassuntiva delle sue entrate e uscite mensili e di allegare tutti i documenti giustificativi.
2.
Con ricorso 21 agosto 2023A.________ ha impugnato tale provvedimento dell'autorità di protezione dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle " richieste assurde " ivi contenute. Il ricorrente contesta l'esistenza dei presupposti per l'istituzione di una curatela nei suoi confronti e si duole di " continui e persistenti accanimenti dell'Arp di Lugano ".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF, con un ricorso in materia civile al Tribunale federale possono, per quanto qui interessa, solo essere impugnate decisioni di ultima istanza cantonale. In concreto è manifesto che il contestato provvedimento non è stato emanato da un'autorità cantonale di ultima istanza, motivo per cui il ricorso risulta manifestamente inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali ricorsuali.
Giova inoltre rilevare che il Tribunale federale non ha la funzione di autorità suprema di vigilanza che interviene al di fuori di procedure giudiziarie presso di esso pendenti.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente e all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano.
Losanna, 24 agosto 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini