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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_863/2012 
 
Sentenza del 24 settembre 2012 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di Lugano, Palazzo Civico, 
Piazza Riforma 1, 6900 Lugano, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Approvazione dei conti preventivi 2011 del 
Comune di Lugano, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emessa il 7 agosto 2012 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
In seguito ad un iter processuale che non occorre qui rievocare, il Consiglio comunale di Lugano ha approvato, il 12 settembre 2011, i conti preventivi comunali per il 2011. Dai medesimi risultava in particolare che le spese per lo smaltimento dei rifiuti presentavano un deficit che il Comune intendeva coprire a mezzo dell'imposta comunale. 
 
B. 
A.________, domiciliato a Lugano e ivi fiscalmente imponibile, ha tempestivamente contestato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione comunale, osservando che il volere coprire le spese dello smaltimento dei rifiuti mediante il prelievo fiscale era in palese contrasto con gli artt. 2 e 32a LPAmb (RS 814.01). Il ricorso è stato respinto dapprima dal Governo ticinese il 22 novembre 2011, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 7 agosto 2012. 
 
C. 
L'11 settembre 2012 A.________, facendo valere la violazione di diversi principi costituzionali nonché del diritto federale ambientale, si è rivolto al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 136 II 101 consid. 1 pag. 103 con rispettivi rinvii). 
 
2. 
2.1 Nella presente fattispecie, oggetto di disamina sono i conti preventivi comunali per il 2011, approvati dal Consiglio comunale il 12 settembre 2011. Occorre pertanto appurare se gli stessi costituiscono una decisione pronunciata in cause di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF (le lettere b e c non trovando applicazione in concreto), contro la quale è possibile adire il Tribunale federale. Conformemente alla giurisprudenza infatti, non ogni atto in cui si manifesta l'imperio statale in un caso concreto è una decisione secondo la norma appena citata: per tale vale soltanto quell'atto d'imperio che tocca la situazione giuridica del singolo cittadino, astringendolo a fare, omettere o tollerare alcunché, o che regola altrimenti in modo autoritativo - con carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva - i suoi rapporti con lo Stato (DTF 128 I 167 consid. 4 pag. 170 con riferimenti). 
 
2.2 In una sentenza pubblicata in DTF 72 I 279 segg., ulteriormente confermata (cause 2P.33/1996 del 27 ottobre 1997 consid. 3b e 2P.373/1997 del 1 novembre 1999 consid. 1a/aa, entrambe con rinvii giurisprudenziali e dottrinali), il Tribunale federale ha giudicato che non costituiva atto d'imperio, secondo la prassi sopraccitata, l'atto con cui il potere legislativo votava, su proposta di quello esecutivo, il budget. A suo avviso infatti, confortato da quello unanime della dottrina, il preventivo è una semplice rappresentazione in forma sinottica delle entrate e delle uscite previste, fondata sugli atti legislativi in vigore e che deve servire di piano finanziario per l'anno successivo. La sua approvazione è una misura mediante la quale il potere legislativo esercita il suo controllo sull'amministrazione statale e che esplica effetti soltanto nei confronti del potere esecutivo. Il voto del budget non ha invece effetti verso i terzi: non regola infatti alcun rapporto giuridico con i singoli, né possiede carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva nel senso descritto in precedenza. Premesse queste considerazioni ne discende che i conti preventivi impugnati non costituiscono una decisione ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF: il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
2.3 A titolo abbondanziale va osservato che il fatto che le autorità cantonali non si siano soffermate su questo punto non è di rilievo in concreto dato che, per potere rivolgersi al Tribunale federale, devono essere adempiute specificatamente le esigenze poste dalla giurisprudenza federale, le quali possono essere più restrittive di quelle cantonali. 
 
3. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 24 settembre 2012 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud