Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_187/2021
Sentenza del 24 ottobre 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Jametti, Müller,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. Comunione ereditaria fu A.________
composta da :
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
rappresentati dall'esecutore testamentario
dr. avv. Daniel Trachsel,
ricorrenti,
contro
H.________ AG,
patrocinata dall'avv. Lorenza Rezzonico,
Municipio di Ronco sopra Ascona, 6622 Ronco sopra Ascona,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia; ampliamento stabile abitativo,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2021
dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2019.378 - 52.2019.400).
Fatti:
A.
H.________ AG è proprietaria della particella n. 1340 di Ronco s/Ascona, costituita in proprietà per piani e attribuita alla zona residenziale estensiva (RE). Sul fondo sorge un edificio abitativo, composto da due appartamenti. Il 15 dicembre 2014 la proprietaria ha chiesto al Municipio il permesso di ampliare l'edificio, formando un nuovo appartamento e una piscina. Alla domanda si sono opposti, tra altri, A.________ nonché I.________ e J.________, proprietari di fondi contermini. Il progetto è stato preavvisato favorevolmente dal Dipartimento del territorio. Il Municipio, dietro consiglio dell'Ufficio dei pericoli naturali, ha chiesto alla proprietaria di presentare una perizia geologica-tecnica sulla fattibilità in sicurezza dell'intervento. Nel luglio 2015 l'istante ha presentato la documentazione richiesta e una notifica di "variante vano lift e diritto di passo", avversata dai vicini. Il 19 ottobre 2015 il Municipio, respinte le opposizioni, ha rilasciato la licenza edilizia. L'11 luglio 2016 il Municipio, respinte ulteriori opposizioni, ha poi rilasciato una licenza edilizia a posteriori per delle modifiche alla sistemazione esterna.
B.
Con decisione del 23 agosto 2017 (n. 3643) il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi dei vicini e annullato le licenze edilizie. Ha ritenuto che la perizia geologica-tecnica esamina in modo attendibile la fattibilità dell'intervento e che i temuti danni alle proprietà degli opponenti costituirebbero questioni di carattere civile. Il 12 aprile 2018 la H.________ AG ha presentato una domanda di costruzione denominata "variante integrativa alla domanda di costruzione - progetto ampliamento stabile esistente", che prevedeva tra l'altro di sistemare a prato anziché con lastre di granito la superficie attorno alla nuova piscina. Il 23 ottobre 2018, respinte le opposizioni dei vicini, il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta. Con decisione del 10 luglio 2019 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi interposti dagli opponenti. Adito da I.________ e J.________ e da A.________, con giudizio del 16 marzo 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto i ricorsi.
C.
Avverso questo giudizio la comunione ereditaria fu A.________, deceduto il 22 marzo 2020, rappresentata dall'esecutore testamentario, inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla per quanto la concerne e di riformarla nel senso che la decisione municipale del 23 ottobre 2018 relativa alla "variante integrativa" sia annullata.
Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. Inoltrato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo, è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione dei ricorrenti, sulla base del certificato ereditario da loro prodotto con l'indicazione dell'esecutore testamentario, è pacifica.
1.2. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2).
1.3. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 II 70 consid. 3.5 in fine, 32 consid. 5.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).
2.
2.1. La Corte cantonale si è pronunciata dapprima sulle critiche concernenti l'asserita imprecisione della pubblicazione della variante. Ha accertato che riguardo alla domanda di costruzione denominata "variante integrativa alla domanda di costruzione - progetto ampliamento stabile esistente", il Municipio ha esposto all'albo un avviso di pubblicazione indicante "Variante - Ampliamento stabile abitativo esistente", notificandone una copia ai proprietari confinanti, alcuni dei quali si sono opposti anche a questo progetto. Ha ritenuto che tale avviso non era né impreciso né fuorviante, visto che la domanda non conteneva elementi innovativi talmente significativi da stravolgere in modo sostanziale l'identità del progetto originario, che rimaneva sostanzialmente identico, stabilendo che si trattava di una domanda di variante in corso di procedura d'approvazione. Ha osservato inoltre che chiunque, vedendo l'avviso, si fosse sentito in qualche modo toccato dall'indicato ampliamento non poteva rimanere passivo, ma era tenuto a esperire le opportune verifiche, consultando gli atti della variante pubblicati presso la cancelleria comunale. Ha accertato che, in ogni modo, i ricorrenti non possono comunque prevalersi di eventuali difetti della pubblicazione, ritenuto ch'essi hanno potuto compiutamente esercitare i loro diritti di difesa, opponendosi tempestivamente anche alla domanda di variante in questione e, di riflesso, al progetto di ampliamento così modificato.
2.2. I ricorrenti si diffondono sul fatto che l'imprecisione nella pubblicazione e l'asserita erronea indicazione di "variante" avrebbe potuto indurre "potenziali" opponenti a rinunciare a opporsi, credendo al loro dire erroneamente che si trattasse di una modifica non rilevante della domanda di costruzione, ciò ch'essi contestano.
2.3. Ora, i ricorrenti non sono legittimati a far valere un'asserita violazione di diritti di terzi, chiedendo di tutelare eventuali "potenziali" opponenti che avrebbero potuto contrastare il progetto litigioso. Decisivo è inoltre il fatto che, come accertato dalla Corte cantonale e non contestato dai ricorrenti, essi hanno potuto far valere compiutamente i loro diritti opponendosi tempestivamente anche alla variante in esame. Essi, disattendendo il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), neppure tentano di dimostrare l'arbitrarietà di questa motivazione e di questa conclusione, peraltro corrette. L'accenno a un accertamento arbitrario dei fatti riguardo alla pretesa erronea indicazione di "variante" e alla constatazione che vi era una procedura di approvazione in corso non dev'essere quindi esaminato oltre.
3.
3.1. I ricorrenti contestano il contenuto e l'esaustività della perizia geologica-tecnica, asserendo che gli studi specialistici dovrebbero essere chiesti e presentati prima del rilascio della licenza edilizia, la cui concessione dovrebbe essere negata anche in presenza di un pericolo minimo. Al riguardo accennano a una violazione del diritto d'essere sentiti, asserendo che il tema della pretesa mancanza di sicurezza del progetto edilizio avrebbe dovuto essere esaminato compiutamente e in maniera definitiva prima del rilascio della licenza edilizia, e non rinviato alla fase esecutiva dei lavori di costruzione.
3.2. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende la facoltà per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3). I ricorrenti non fanno tuttavia valere di non aver potuto consultare gli atti di causa e di non aver potuto pronunciarsi sulla relazione geologica-tecnica. Inoltre, nulla impediva loro di produrre se del caso una controperizia volta a confutare le conclusioni di quella commissionata dall'istante in licenza.
4.
4.1. La Corte cantonale ha ricordato che i territori soggetti ai pericoli naturali sono indicati nel piano delle zone, che unitamente al regolamento edilizio riprende e precisa le zone di pericolo, sulla base dei contenuti del piano delle zone esposte a pericoli naturali (cfr. art. 27 cifra VI del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RL 701.110). Ha rilevato che l'inserimento di un fondo, come quello in esame, nella zona edificabile, rispettivamente la sua esclusione da una zona di pericolo, crea una presunzione, sebbene non irreversibile, di idoneità all'edificazione (cfr. art. 9 cpv. 2 della legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017; RL 701.500; cfr. sentenza 1P.607/2003 del 16 settembre 2004 consid. 3.3). Ha osservato che, in presenza di circostanze particolari, anche all'interno di questo perimetro l'autorità può nondimeno esigere che l'istante in licenza dimostri attraverso adeguate perizie che il terreno non è esposto a pericoli atti a giustificare un divieto di edificazione per motivi di polizia. L'esigenza di studi particolari dev'essere resa plausibile dall'autorità, che può soltanto pretendere la dimostrazione dell'esistenza di sufficienti condizioni di sicurezza in quanto riferite al fondo interessato, ma non anche alla conformità dell'opera con le regole dell'arte edilizia. La Corte cantonale ne ha concluso che, al di fuori di queste ipotesi, secondo la giurisprudenza la definizione degli aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza delle progettate opere esula dalla procedura di rilascio del permesso edilizio, rientrando nell'ambito della progettazione esecutiva. Ha aggiunto che al Municipio rimane comunque la facoltà di ordinare, in corso d'opera o a lavori ultimati, provvedimenti che si rendessero necessari per garantire la sicurezza delle persone o delle cose in applicazione dell'art. 35 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).
4.2. L'istanza precedente ha accertato che il fondo in questione è incluso nella zona edificabile, segnatamente residenziale, del piano regolatore comunale, motivo per cui beneficia della presunzione di assenza di pericoli naturali derivante da tale zonizzazione. Ciò a maggior ragione ritenuto che tali accertamenti sono stati conclusi recentemente con l'adozione del piano delle zone di pericolo da parte del Consiglio di Stato mediante risoluzione del 30 marzo 2010, fondata sulla previgente legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990. Ne ha concluso che, pertanto, di massima gli asseriti problemi di sicurezza sollevati dal vicino potrebbero derivare unicamente dalla realizzazione delle costruzioni oggetto del progetto edilizio litigioso. Ha accertato inoltre che l'Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti ha rilevato che, sulla base della banca dati "Zone di pericolo naturale", il fondo in esame non è interessato da pericoli geologici e naturali di rilievo. Considerati nondimeno i previsti interventi di scavo in roccia esso ha suggerito al Comune di richiedere una perizia geologica-tecnica, volta a verificare la fattibilità del progetto. Il Municipio, nell'ambito del rilascio della licenza edilizia, ha quindi stabilito che i lavori di costruzione dovranno conformarsi al contenuto della relazione geologica-tecnica allestita nel luglio 2015. La Corte cantonale ha ritenuto che le critiche del vicino, secondo cui il citato rapporto sarebbe troppo vago circa gli interventi di consolidamento, lasciando a chi opererà sul cantiere la scelta della loro tipologia e dimensionamento, esulano dalla procedura di rilascio della licenza edilizia, poiché si riferiscono alla fase esecutiva. Ha ricordato che spetterà comunque all'istante in licenza adottare tutte le misure di geotecnica temporanea e permanente necessarie e comunicare al Municipio, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dell'ingegnere responsabile dei calcoli statici (art. 4 cpv. 3 LE).
4.3. I ricorrenti, disattendendo in larga misura il loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confrontano, se non in maniera appellatoria con le predette argomentazioni e conclusioni plausibili e convincenti, nonché corrette poiché fondate sulla normativa e l'invalsa prassi cantonale. Inoltre, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, i ricorrenti sono tenuti, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). La decisione impugnata è d'altra parte motivata in maniera sufficiente, poiché si esprime su tutti i punti decisivi e pertinenti per il giudizio (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
Del resto, asserendo in maniera del tutto generica che sarebbe impensabile che sul rilievo in esame un giorno potrebbe sorgere un'abitazione, i ricorrenti criticano in sostanza, peraltro in modo meramente appellatorio e quindi inammissibile, l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale. Ora, i l Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, i ricorrenti possono censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento, motivando la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole come nella fattispecie una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2).
4.4. Ora, come risulta anche dalle planimetrie agli atti, la particella litigiosa è ubicata nella zona residenziale, e non di pericolo, essa è già edificata ed è circondata da numerosi edifici, tra cui quelli dei ricorrenti e di altri opponenti, ciò che inficia la tesi ricorsuale della non fattibilità del contestato ampliamento. I ricorrenti non adducono d'altra parte alcun motivo che giustificherebbe, eccezionalmente, un controllo pregiudiziale del piano regolatore nel quadro della procedura di licenza edilizia, ritenuto che non indicano alcun notevole cambiamento delle circostanze dopo la sua adozione (vedi art. 21 cpv. 2 LPT; DTF 144 II 41 consid. 5.1; sentenza 1C_290/2019 del 13 maggio 2020 consid. 3.1). Né essi dimostrano che la presunzione di idoneità all'edificazione potrebbe essere sovvertita nel caso in esame.
5.
5.1. I ricorrenti si limitano ad osservare che il contestato progetto potrebbe ingenerare dubbi più che legittimi e giustificate preoccupazioni circa la stabilità della parete di roccia ed eventuali rischi di scoscendimenti in fase di scavo o a opera compiuta, sia per le proprietà confinanti sia per il tracciato del diritto di passo a beneficio della loro proprietà, nonché per la sottostante strada pubblica. Asseriscono poi che la relazione geologica-tecnica non considererebbe la parete di roccia a confine con la loro proprietà. Ribadiscono che le decisioni sulla tipologia, sul dimensionamento, sulla quantità e sul posizionamento dei supporti tecnici di consolidamento non potrebbe essere demandata a chi opererà sul cantiere. La documentazione della domanda di costruzione sarebbe quindi carente, censura che la Corte cantonale non avrebbe esaminato, incorrendo in un diniego di giustizia.
La critica non regge. In effetti, come visto, l'istanza precedente, in applicazione della legislazione e prassi cantonale (cfr. sentenze 1C_203/2018 del 30 maggio 2018 consid. 2.2 e 2.4 concernente un caso analogo nel Comune in questione e 1C_112/2010 del 4 giugno 2010 consid. 3.2), delle quali i ricorrenti non dimostrano un'applicazione arbitraria, ha stabilito che tali aspetti esulano dalla procedura di rilascio della licenza edilizia, visto che attengono alla fase esecutiva. In tali circostanze essa non doveva pertanto esaminare dette obiezioni e dubbi, peraltro generici, sollevati dai ricorrenti (sulla differenza tra il diniego di giustizia formale e l'obbligo di motivare le sentenze, vedi DTF 142 II 154 consid. 4.2, sulle esigenze di motivazione delle sentenze DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4).
5.2. Dalla citata relazione geologica-tecnica risulta inoltre che, sulla base di una determinata classificazione della qualità della roccia presente sul fondo in esame, l'avversato progetto edilizio può essere realizzato procedendo a una parziale messa in sicurezza delle scarpate di scavo e adottando specifici tipi di consolidamento delle pareti di scavo indicati nella relazione ed eseguendo i necessari drenaggi: il loro dimensionamento rientra nelle competenze dell'ingegnere civile o geotecnico, che li preciserà nell'ambito della fase esecutiva dell'opera (pag. 5 - 8; sulla responsabilità del proprietario di fondi ai sensi dell'art. 679 CC, cfr. DTF 143 III 242 consid. 3.1). Mal si comprende perché questi interventi non garantirebbero la messa in sicurezza della strada pubblica. Adducendo poi che il rilascio della licenza edilizia avrebbe dovuto essere subordinato a un aggiornamento della relazione geologica-tecnica, i ricorrenti neppure tentano di spiegare quali mutamenti intervenuti nel frattempo potrebbero giustificare tale richiesta. Le critiche ricorsuali, in larga misura di natura meramente appellatoria, non dimostrano che le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata sarebbero addirittura arbitrarie, né ch'essa lo sarebbe nel risultato. Non spetta d'altra parte al Tribunale federale valutare quale soluzione alternativa avrebbe potuto entrare in linea di conto, dovendo soltanto stabilire se quella ritenuta dalla Corte cantonale è sostenibile (DTF 144 III 145 consid. 2). Il fatto che le conclusioni poste a fondamento del giudizio impugnato, peraltro fondate su valutazioni condivisibili, non concordino con quelle ricorsuali non ne dimostra l'arbitrarietà (DTF 144 II 281 consid. 3.6.2).
6.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Ronco s/Ascona, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 24 ottobre 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri