Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_468/2025
Sentenza del 24 ottobre 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Kneubühler, Merz,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio della Magistratura della Repubblica e Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Procedura amministrativa: legittimazione del denunciante
ricorso contro la sentenza emanata il 1° luglio 2025 dalla Commissione di ricorso sulla magistratura della Repubblica e Cantone Ticino (05/2025).
Fatti:
A.
Nell'ambito di una causa successoria avviata da A.________, con istanza 27 dicembre 2022 egli ha chiesto di procedere alla semplificazione del processo (art. 125 lett. a CPC) limitandolo all'esame delle eccezioni di prescrizione e perenzione sollevate dalle convenute. Per quanto qui interessa, con sentenza del 15 luglio 2025 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________.
B.
Con scritto del 29 novembre 2024 A.________ ha segnalato al Consiglio della Magistratura (in seguito: CdM) le Pretori Claudia Canonica Minesso e Sara Cimarolli per pretese violazioni e infrazioni del CPC, a suo dire da loro commesse nel contesto di una vertenza giudiziaria civile da lui avviata con petizione del 14 dicembre 2017 concernente un'azione di collazione, subordinatamente di riduzione nella successione paterna.
C.
Mediante decisione del 23 gennaio 2025 il Presidente del CdM ha disposto di non dare seguito alla segnalazione. Ha quindi stralciato dai ruoli la causa ritenendo che l'esame delle censure sollevate, inerenti ad asserite violazioni del CPC nel quadro della citata causa successoria, esulano dalla competenza del CdM, dovendo semmai essere addotte nel quadro delle vie di ricorso ordinarie. Ha ritenuto che le critiche mosse alle magistrate non giustificano l'apertura di un procedimento disciplinare a loro carico. Il segnalante ha richiesto una decisione plenaria del CdM.
D.
Con sentenza del 7 aprile 2025 il CdM, composto dal Presidente e da sei membri, non ha dato seguito alla segnalazione, ritenendola manifestamente infondata. A.________ ha impugnato questa decisione dinanzi alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Con giudizio del 1° luglio 2025, quest'ultima ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.
E.
Avverso questa decisione e la citata sentenza del 15 luglio 2025 della III Camera civile del Tribunale d'appello, il 2 settembre 2025 A.________, con un ricorso ordinario simultaneo ai sensi dell'art. 119 LTF presenta al Tribunale federale un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con quest'ultimo rimedio egli chiede, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata e di rinviare la causa a un'autorità inferiore competente composta diversamente per nuovo giudizio, in via subordinata, di riformarla accertando la violazione a un giudice indipendente e imparziale e di dichiarare l'inidoneità della Pretora Claudia Canonica Minesso a giudicare la citata causa civile.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
F.
Con sentenza 5A_724/2025 del 3 ottobre 2025 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile, poiché diretto contro una decisione incidentale.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1).
1.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 85 cpv. 4 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 [LOG; RS 177.100]), secondo cui la decisione della Commissione di ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva, il ricorso, in materia di diritto pubblico dato che non si è in presenza delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF, sotto questo profilo, è di massima ammissibile.
1.3. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando la parte ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 I 80 consid. 2.1).
1.4. La presente vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, disposizioni esaminate dal Tribunale federale soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 II 225 consid. 5.2). Per motivare l'arbitrio, non basta semplicemente criticare la decisione impugnata contrapponendole un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono insostenibili (DTF 147 I 73 consid. 2.2), in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesivi di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 150 II 537 consid. 3.1). Non basta quindi ch'essa sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 148 IV 409 consid. 2.2), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).
2.
2.1. La Commissione di ricorso sulla magistratura ha ricordato che al CdM è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 74 LOG). Ha sottolineato che, per contro, l'autorità di sorveglianza non ha alcuna competenza per intervenire direttamente nelle procedure giudiziarie, motivo per cui gli argomenti del segnalante inerenti a pretese manchevolezze e ad asserite irregolarità commesse dalle magistrate da lui segnalate nella conduzione della causa successoria sono irricevibili anche dinanzi ad essa.
2.2. Questa conclusione è corretta. Nella misura in cui il ricorrente si diffonde a illustrare le asserite irregolarità procedurali compiute nell'ambito del procedimento civile dalle magistrate segnalate, questioni sulle quali si incentra e si esaurisce in sostanza il gravame, esse esulano manifestamente dall'oggetto del presente litigio e sono quindi inammissibili, dovendo essere sollevate, se del caso, con i rimedi di diritto previsti dal CPC. Ne segue che, in larga misura, il ricorso è inammissibile.
3.
3.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 LOG, il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio della magistratura d'ufficio o su segnalazione motivata di un'autorità o di un terzo. Decisivo per il caso in esame è la circostanza che il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento disciplinare (cpv. 2).
3.2. Il ricorrente non contesta di per sé né dimostra perché l'istanza precedente avrebbe ritenuto a torto che, nell'ambito della procedura disciplinare in esame, la sua segnalazione, conformemente alla prassi invalsa con la quale egli non si confronta, costituisce un mezzo informale, che non conferisce al denunciante la qualità di parte (art. 81 cpv. 2 LOG; DTF 139 II 279 consid. 2.3; sentenze 1C_104/2024 del 16 febbraio 2024 consid. 2.5, 1C_76/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 2.4 e 1C_10/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 2). Come rettamente ritenuto dall'istanza precedente, la denuncia disciplinare non persegue infatti lo scopo di sopprimere gli asseriti pregiudizi subiti dal ricorrente nell'ambito della procedura civile. Ha quindi stabilito che, pertanto, conformemente alla prassi appena menzionata, il ricorrente non è legittimato a ricorrere contro la decisione del CdM.
3.3. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per carenza della qualità di parte del ricorrente, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1).
3.4. Il ricorrente non dimostra perché la conclusione della Commissione di ricorso, peraltro corretta, sarebbe lesiva del diritto, né tenta di dimostrare perché le citate norme cantonali sarebbero state applicate in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria. Anche dinanzi al Tribunale federale egli non può pertanto criticare il fatto che le istanze cantonali non avrebbero esaminato nel merito le sue censure, in particolare quelle inerenti a una lettera del 26 gennaio 2023 della controparte, all'asserita gestione arbitraria di un'istanza di ricusa nonché a presunte disfunzioni procedurali nell'agire delle magistrate segnalate.
Inammissibili sono pure le censure rivolte contro la decisione del Presidente del CdM e quella del CdM, poiché non si tratta di decisioni di autorità cantonali di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).
4.
4.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_124/2025 dell'8 aprile 2025 consid. 1.3.1).
4.2. Il ricorrente critica il fatto che la Commissione di ricorso ha statuito sulla base degli atti, senza procedere a un'istruttoria, richiamando al riguardo l'art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), secondo cui l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento.
Ora, ritenuto che le censure ricorsuali inerenti alla conduzione del procedimento civile, come dimostrato anche dai documenti prodotti dal ricorrente inerenti unicamente a tale procedura, esulano dall'oggetto del litigio, non si è in presenza, e il ricorrente non lo dimostra, di un'applicazione arbitraria dell'invocata norma cantonale. In effetti, anche le questioni dell'imparzialità e dell'integrità delle magistrate segnalate a causa di asserite irregolarità procedurali o di un loro asserito conflitto di interessi possono se del caso essere fatte valere nell'ambito del procedimento civile.
4.2.1. Secondo l'art. 83 cpv. 1 LOG, il presidente del CdM può evadere denunce manifestamente infondate, dandone avviso al magistrato interessato, al denunciante e agli altri membri del Consiglio. Se il denunciante insiste nella denuncia, il presidente la sottopone al giudizio del Consiglio. Giusta l'art. 85 cpv. 1 LOG (e art. 12 cpv. 1 del regolamento del Consiglio della magistratura del 10 novembre 2023, RCdM; RL 177.445), il CdM delibera a numero completo (ossia 7 membri) e a maggioranza di voti; la sentenza dev'essere motivata (art. 85 cpv. 2 LOG). Il Consiglio plenario può deliberare e statuire in via di circolazione (art. 12 RCdM); il Presidente prepara le decisioni (art. 17 lett. g RCdM).
4.3. Il ricorrente critica il fatto che l'istanza precedente non ha accolto la sua censura relativa a un'asserita, mancata trattazione "collegiale" della sua segnalazione da parte del CdM. Limitandosi ad addurre che non vi sarebbe alcuna attestazione di un'effettiva deliberazione collegiale, nonostante l'indicazione dei membri del CdM nel "rubrum" della loro decisione; tra questi non figura la Pretora Canonica Minesso, vicepresidente del CdM. Ora, criticando il fatto che una deliberazione in via di circolazione escluderebbe ogni confronto sostanziale tra i membri del collegio giudicante, il ricorrente non dimostra affatto che le norme cantonali sopraccitate sarebbero state applicate in maniera arbitraria. Del resto, vista la sua manifesta carenza di legittimazione nel merito, la trattazione della segnalazione in via di circolazione era peraltro opportuna.
4.4. Il ricorrente critica infine l'omessa menzione dell'astensione della Pretora Claudia Canonica Minesso, vicepresidente del CdM. La critica è priva di fondamento. Il ricorrente non tenta di spiegare, visto ch'ella non ha, rettamente, partecipato al criticato giudizio, perché si sarebbe dovuto menzionare espressamente la sua ricusa spontanea, né al riguardo indica quale norma sarebbe stata applicata in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria. Il ricorrente disattende inoltre che le sentenze non devono essere firmate individualmente da tutti i membri del collegio giudicante. D'altra parte, nel caso in esame la cancelliera, che può firmare determinati atti (cfr. art. 20 cpv. 2 RCdM), ha confermato per iscritto che la sentenza della Commissione di ricorso è stata deliberata a numero completo dei giudici.
La contestata mancata autoricusa della Pretora nell'ambito del procedimento civile dev'essere, se del caso, addotta in tale ambito.
5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziaire di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio della Magistratura e alla Commissione di ricorso sulla magistratura della Repubblica e Cantone Ticino.
Losanna, 24 ottobre 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Crameri