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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_675/2008 /biz 
 
Sentenza del 24 novembre 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
X.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comunione dei comproprietari del Condominio Y.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
annullamento di deliberazioni assembleari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che dopo aver introdotto "un'opposizione" in cui contesta le delibere dell'assemblea dei comproprietari del Condominio Y.________, il 5 agosto 2008 X.________ è stato invitato dal Pretore del distretto di Lugano a fornire un anticipo per la tassa di giustizia e le spese di fr. 400.--; 
che l'11 agosto 2008 X.________ ha invitato il Pretore a prelevare l'importo richiesto dalla somma di fr. 19'000.--, depositata in Pretura dal 2002 con riferimento ad altre due cause vertenti fra le medesime parti; 
che il 12 agosto 2008 il Pretore ha respinto tale proposta, X.________ non risultando poter disporre individualmente di tale importo; 
che il 17 settembre 2008 il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile una "Einsprache" di X.________, siccome diretta contro un'ordinanza non impugnabile con un ricorso cantonale (art. 11 cpv. 5 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria e art. 95 cpv. 1 CPC ticinese); 
che con "Rekurs/Staatsrechtliche Beschwerde" del 3 ottobre 2008 X.________ chiede al Tribunale federale di ordinare il prelievo dell'anticipo spese di fr. 400.-- dalla somma depositata in Pretura o una sospensione dell'obbligo di versamento, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale; 
che con decreto dell'8 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti il ricorrente, pur invocando genericamente il divieto dell'arbitrio e una violazione del diritto di essere sentito, non spende una parola per spiegare per quale ragione la decisione pretorile non sarebbe un'ordinanza di cui il diritto cantonale esclude l'impugnazione; 
che pertanto il ricorso, peraltro abusivo, si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF); 
che inoltre il Tribunale federale archivierà senza risposta scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi a quelli finora inoltrati dal ricorrente nella procedura in esame; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 24 novembre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti