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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_387/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 novembre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Carlo Postizzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
sequestro di conti bancari, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'8 luglio 2015, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha comunicato al Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP) che la banca B.________SA di Lugano ha segnalato una sua relazione d'affari con A.________ e con società a lui riferibili. Il cliente è stato in effetti deferito davanti al Tribunale Collegiale di Como (Italia), in seguito a un'inchiesta avviata nel 2013 per contrabbando internazionale di orologi di marca inerente al periodo aprile-novembre 2010, lasso di tempo in cui furono effettuati frequenti e sospetti versamenti in contanti per milioni di franchi. 
 
B.   
Il 13 luglio 2015 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato l'apertura dell'istruzione nei confronti di A.________, per titolo di riciclaggio di denaro, ordinando la perquisizione e il sequestro delle relazioni bancarie intestate all'interessato o a lui riconducibili. Ha ritenuto fondato il sospetto che detti valori fossero provento del citato contrabbando di orologi immessi sul mercato italiano senza documenti fiscali e quindi a prezzi abbattuti, fattispecie sussumibile, secondo il diritto svizzero, al reato di truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 2 DPA; RS 313.0), crimine nella sua versione qualificata. Adito dall'interessato, con giudizio del 24 settembre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto, in quanto ricevibile, il gravame. 
 
C.   
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullare l'ordine di perquisizione e di sequestro, in subordine, di limitarlo al periodo da aprile a novembre 2010. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).  
 
1.2. La sentenza impugnata, pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), che conferma un sequestro, è una decisione resa in materia penale ed è quindi di principio impugnabile con il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1; sull'ammissibilità del ricorso contro provvedimenti coercitivi in materia penale, segnatamente un ordine di sequestro conservativo vedi DTF 140 IV 57 consid. 2).  
 
1.3. Nelle conclusioni, il ricorrente, patrocinato da un legale, chiede unicamente l'annullamento della decisione di perquisizione e sequestro del PP. Questa conclusione è manifestamente inammissibile. In effetti, la decisione del PP impugnata dal ricorrente dinanzi alla CRP non costituisce una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LTF: tale è solo la sentenza della CRP, che sostituisce quella del PP per l'effetto devolutivo riconosciuto al ricorso. Un'impugnazione indipendente della stessa è quindi inammissibile (DTF 136 II 539 consid. 1.2, 470 consid. 1.3, 101 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.4; sentenze 1B_218/2014 del 7 luglio 2014 consid. 1.2 e 2C_795/2012 del 1° maggio 2013 consid. 1.3, in RtiD II-2013 n. 12). Il ricorrente non chiede l'annullamento della decisione della CRP: ora, secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti, per cui il petito che circoscrive la materia del contendere di per sé dovrebbe essere formulato in modo tale da poter erigersi a dispositivo della sentenza ( LAURENT MERZ, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2aed., 2011, n. 15 ad art. 42; sentenza 1B_756/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 1.3 e 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorso sarebbe in ogni modo comunque inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.2 pag. 60 e rinvii). La CRP ha infatti ritenuto, richiamando la ricca giurisprudenza e la dottrina, con la quale il ricorrente non si confronta, che nell'ambito di una perquisizione o di un sequestro di conti, segnatamente il mero avente diritto economico della relazione bancaria, l'azionista, seppure di maggioranza, come pure l'amministratore di una società non sono danneggiati direttamente: ne ha concluso ch'egli è legittimato a contestare soltanto i conti di cui è titolare e non quelli dei quali è soltanto l'avente diritto economico. Al riguardo, disattendendo il suo obbligo di motivazione, egli si limita a "dissentire" da questa invalsi prassi, accennando in maniera generica al fatto che sotto il profilo della realtà economica anche l'avente diritto economico di una società dovrebbe essere legittimato.  
 
2.2. Il ricorrente disattende inoltre che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le misure relative all'assunzione delle prove, quali il sequestro probatorio di documentazione bancaria, non causano di principio al titolare del conto un pregiudizio irreparabile. Infatti, se in prosieguo di causa l'interessato ottiene ragione sul merito o se gli atti sequestrati sono estromessi dall'incarto e restituitigli, gli effetti della misura cesseranno completamente. In particolare, il solo sequestro della documentazione bancaria, contestato dal ricorrente, non comporta un'ingerenza nel potere di disporre dei fondi e non impedisce di per sé la gestione dei conti bancari, per cui, contrariamente al sequestro di averi patrimoniali, non si è in presenza di un pregiudizio irreparabile (DTF 140 IV 57 consid. 2.3; 136 IV 92 consid. 4.1; sentenza 1B_326/2015 del 2 ottobre 2015 consid. 1.3).  
 
2.3. Nel merito il ricorrente si limita ad asserire che il citato contrabbando non costituirebbe un sufficiente reato antecedente, a causa dell'asserita insufficienza di indizi di reato giusta l'art. 197 cpv. 1 lett. b CPP. Anche al riguardo, egli non si confronta tuttavia con i motivi posti a fondamento della decisione impugnata, dai quali risulta chiaramente perché la CRP ha ritenuto adempiuto tale requisito. Accennando al fatto che il procedimento penale per contrabbando aperto in Italia nei suoi confronti è ancora aperto e non si è pertanto in presenza di una decisione di condanna passata in giudicato, il ricorrente misconosce che, come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, allo stadio iniziale del procedimento i sospetti di reato ritenuti dal PP sono sufficienti. Ciò in particolare poiché nel periodo oggetto di inchiesta sui conti bancari litigiosi sono avvenuti frequenti versamenti in contanti di singoli importi e partite plurisettimanali da Euro 30'000.-- a 100'000.-- per milioni di franchi. Ne ha concluso che la connessione tra il prospettato reato, la documentazione e gli averi sequestrati è data, spiegando inoltre perché il contestato ordine del PP su alcune relazioni del ricorrente, sulle quali sono confluiti versamenti in contanti anche dopo il 2010, è proporzionale.  
 
Al riguardo il ricorrente rileva soltanto che l'inchiesta italiana non avrebbe evidenziato una sua responsabilità per frode doganale dal punto franco di Ginevra e ch'egli avrebbe avuto solo contatti occasionali e non commerciali con un altro indagato. Con questi accenni, egli non dimostra affatto l'illegalità della decisione impugnata. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 novembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri