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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.230/2004 /biz 
 
Sentenza del 24 dicembre 2004 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
sospensione delle esecuzioni, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata l'11 novembre 2004 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità 
di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, aveva invitato l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona a sospendere giusta l'art. 61 LEF le esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A.________ e a fissare al debitore un breve termine per designarsi un rappresentante. Il 29 settembre 2004 l'Ufficio ha dato seguito a tale ingiunzione e ha sospeso, con una decisione firmata da un cursore, fino al 30 ottobre 2004 le esecuzioni avviate nei confronti del debitore, termine entro il quale l'escusso è pure stato invitato a munirsi di un rappresentante. 
2. 
Con sentenza 11 novembre 2004 l'autorità di vigilanza ha respinto un ricorso con cui il debitore lamentava che il funzionario che ha firmato il summenzionato provvedimento non era abilitato a decidere la sospensione. Essa ha reputato che il fatto che l'art. 61 LEF menzioni espressamente l'Ufficiale non significa che questi debba adempiere personalmente l'incombenza prevista da tale norma. Sempre a mente dell'autorità di vigilanza, il diritto cantonale, a cui spetta disciplinare il diritto di firma, contiene una lacuna che va colmata con l'uso prolungato ed interrotto, divenuto diritto consuetudinario, che vuole che il singolo funzionario sia abilitato a firmare gli atti che concernono la propria funzione. In concreto il supplente Ufficiale avrebbe inoltre ratificato l'operato del cursore con le osservazioni al ricorso. Ha infine osservato che né la LEF né le leggi cantonali di applicazione prevedono la possibilità di citare il debitore ad un preliminare colloquio informale o di far capo all'istituto della mediazione. 
3. 
Con ricorso 25 novembre 2004 A.________ chiede al Tribunale federale di trasmettere per evasione "la causa in questione" ad un altro Ufficio di esecuzione. Dopo aver rilevato che il suo ricorso in sede cantonale non era del 21 ma del 2 ottobre 2004, ritiene che il Governo ticinese debba designare una direzione ad interim all'Ufficio di Bellinzona, perché la carica di Ufficiale è da tempo vacante. Afferma inoltre che il cursore non poteva firmare autonomamente la decisione di sospensione, ma che questa avrebbe dovuto essere firmata dal supplente Ufficiale e contesta che le osservazioni di quest'ultimo al ricorso costituissero una ratifica dell'operato del funzionario. Ritiene che il supplente Ufficiale avrebbe invece dovuto emanare una nuova decisione da lui firmata. Termina indicando di aver inoltrato una richiesta di mediazione visti gli sviluppi che tale disciplina ha avuto in Ticino e di aver ritenuto opportuno un colloquio preliminare dopo la pubblicazione di un articolo su un'associazione di magistrati svizzeri che si occupano di mediazione. 
4. 
Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF, la decisione dell'autorità cantonale superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento. L'atto ricorsuale deve esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione (art. 79 cpv. 1 OG). Un ricorso fondato sull'art. 19 LEF presuppone inoltre un interesse attuale e concreto e non può essere inoltrato per semplicemente far accertare l'irregolarità di un atto emanato da un organo dell'esecuzione forzata (DTF 120 III 107 consid. 2). Giova infine ricordare che la violazione di norme del diritto cantonale dev'essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 III 247 consid. 2). 
 
In concreto il ricorrente non critica in alcun modo il contenuto della decisione di sospensione, pretendendo ad esempio che la sospensione accordata sia troppo breve, ma si limita, in sostanza, ad affermare che la decisione doveva essere firmata dal supplente Ufficiale. Il ricorso pare quindi esclusivamente volto a far accertare un' - asserita - irregolarità commessa dall'Ufficio. Inoltre, il ricorrente non si prevale di una violazione del diritto federale, atteso che egli pare condividere l'opinione dell'autorità di vigilanza secondo cui compete al diritto cantonale disciplinare il diritto di firma: nella direzione ad interim da lui proposta dovrebbe infatti pure esservi un terzo funzionario, abilitato a firmare gli atti nei casi di urgenza, preventivamente designato dal governo ticinese "nel rapporto delle deleghe". Anche per quanto attiene al rifiuto di procedere ad una mediazione, il ricorrente non sostiene - a giusta ragione, atteso che la LEF non contempla la possibilità di far capo a tale istituto - che l'autorità di vigilanza abbia violato il diritto federale su questo punto. 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Comunicazione al ricorrente, allo Stato del Cantone Ticino, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 24 dicembre 2004 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: