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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.12/2005 /viz 
 
Decisione del 25 gennaio 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Favre, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
convenuto e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Silvano Pianezzi, 
 
contro 
 
X.________ s.a.s., 
attrice e opponente, 
patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati, 
 
Oggetto 
contratto di compravendita internazionale di merci; 
 
domanda di assistenza giudiziaria presentata unitamente al ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 25 novembre 2004 dalla II Camera civile 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nel luglio 2000 X.________ s.a.s. è stata contattata da A.________ in vista della fornitura di varie attrezzature destinate all'allestimento di uno studio medico-dentistico. Una volta ricevuta, di ritorno, la conferma d'ordine inviata a A.________ il 25 luglio 2000, debitamente firmata per accettazione, la ditta ha provveduto alla consegna della merce al dr. B.________, conformemente a quanto concordato in precedenza. 
2. 
Preso atto dell'impossibilità d'incassare la relativa fattura, il 12 settembre 2001 X.________ s.a.s. si è rivolta alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord onde ottenere la condanna di A.________ al pagamento di Lit. 27'039'000 (pari a Euro 13'964.94), oltre interessi. A.________ si è opposto alla pretesa attorea asserendo di essere intervenuto nell'affare in qualità di semplice intermediario, mentre partner contrattuale dell'attrice era in realtà il dr. B.________. 
Non avendo l'istruttoria permesso di stabilire con certezza che la firma apposta per accettazione fosse quella di A.________, con sentenza 26 agosto 2003 il giudice di primo grado, constatata l'assenza di ulteriori elementi atti a suffragare la tesi dell'attrice - gravata dall'onere della prova quo all'esistenza del contratto - ha deciso a suo sfavore. 
3. 
Adita dalla soccombente, il 25 novembre 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la pronunzia pretorile, accogliendo integralmente la petizione. 
Due sono le ragioni che hanno indotto la Corte cantonale ad ammettere l'esistenza di una relazione contrattuale fra le parti. La prima è di ordine procedurale e si fonda sul fatto che negli allegati introduttivi di causa il convenuto non ha contestato che la firma apposta per accettazione fosse la sua; tale circostanza è stata eccepita per la prima volta in occasione dell'udienza preliminare e dunque tardivamente (cfr. art. 78 CPC/TI). Di conseguenza la soluzione proceduralmente corretta era quella di ritenere che la firma emanava direttamente dal convenuto, senza prendere in considerazione le dichiarazioni contraddittorie dei vari testi a questo proposito, l'assunzione di prove essendo limitata ai fatti contestati (art. 184 cpv. 2 CPC/TI). Ma anche ammettendo che la firma non fosse quella del convenuto bensì quella del dr. B.________ - hanno proseguito i giudici ticinesi nella seconda parte della loro pronunzia - l'esito della causa non sarebbe diverso. L'istruttoria ha infatti permesso di accertare che la conferma d'ordine era pervenuta alla ditta presso la quale lavorava il convenuto; che questi aveva permesso al dr. B.________ di utilizzare le infrastrutture di tale ditta, fra cui il fax da cui è stata trasmessa la conferma d'ordine firmata; che tale documento conteneva l'indicazione esplicita per cui "salvo diverse istruzioni scritte ed approvate dalla X.________ s.a.s. [...] trascorsi 6 giorni dalla data d'invio [l'ordine] si intende integralmente accettato alle condizioni particolari in essa specificate e alle condizioni generali di vendita ed uso già sottoscritte dall'acquirente per presa di conoscenza e accettazione". In simili circostanze, l'istituto giuridico della lettera di conferma essendo conosciuto nei rapporti commerciali sia in Svizzera che in Italia, i giudici cantonali hanno stabilito che - a prescindere dalla sua eventuale accettazione - la mancata contestazione della conferma d'ordine entro il predetto termine comportava l'accettazione del suo contenuto, in particolare del fatto che "la commissione [era stata] conferita alla X.________ s.a.s. da A.________". Nulla muta, ha infine concluso la Corte ticinese, il fatto che l'attrice avesse inizialmente accordato al convenuto una commissione di mediazione, il diritto svizzero conoscendo l'istituto della mediazione per interposizione. 
4. 
L'11 gennaio 2005 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica del predetto giudizio nel senso di respingere l'appello e confermare le conclusioni pretorili. 
5. 
Con istanza dello stesso giorno ha inoltre chiesto di essere di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
5.1 Giusta l'art. 152 cpv. 1 OG il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano votate all'insuccesso dal pagare le spese processuali come pure dal fornire garanzie per le stesse. 
La concessione del gratuito patrocinio soggiace ai medesimi requisiti (art. 152 cpv. 2 OG). 
L'esame delle possibilità di esito favorevole del gravame può evidentemente avvenire solo in via sommaria e di mera apparenza. Secondo la giurisprudenza, una causa è votata all'insuccesso quando, sottoposta a un esame "prima facie", essa manifesta probabilità di essere accolta nettamente inferiori a quelle di essere respinta. Per contro, una causa non appare votata all'insuccesso quando le probabilità di essere accolta e quelle di essere respinta sembrano più o meno bilanciarsi, di modo che anche un ricorrente ragionevole e agente a proprie spese la avvierebbe (DTF 128 I 225 consid. 2.5.3 pag. 236). 
5.2 Sottoposto a un esame "prima facie", il gravame in rassegna presenta probabilità di successo assai esigue, siccome ampiamente irricevibile sotto il profilo dell'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, giusta il quale nel ricorso per riforma non devono venir criticati accertamenti di fatto né addotti fatti nuovi così come è inammissibile proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi o prevalersi della violazione del diritto cantonale. 
Siccome fondata sull'accertamento di un fatto, combinato con l'applicazione del diritto processuale, la prima parte del giudizio avrebbe infatti dovuto venire semmai impugnata con un ricorso di diritto pubblico per violazione del divieto dell'arbitrio. Per quanto concerne la seconda, invece, non si può non rilevare come, pur richiamandosi formalmente all'art. 8 CC, il convenuto contesti precipuamente l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento probatorio. L'unica questione di diritto è quella concernente la qualificazione giuridica della fattispecie. Il convenuto contesta la mediazione per interposizione (art. 412 segg. CO) ed evoca piuttosto la commissione (art. 425 segg. CO), rilevando però l'assenza del presupposto essenziale della commissione; in sintesi, egli propone di qualificare la fattispecie quale "mandato a titolo amichevole a favore del dr. B.________". Sennonché, anche qualora si volesse seguire il ragionamento del convenuto, l'esito della controversia non verrebbe a mutare. Sulla scorta dei fatti accertati in maniera vincolante dalle autorità cantonali si potrebbe infatti, tutt'al più, riconoscergli la qualità di rappresentante indiretto (cfr. art. 32 cpv. 2 e 3 CO). Ne discende che anche in una simile evenienza si dovrebbe concludere che il contratto è venuto in essere fra le parti in causa (sui vari tipi di rappresentanza e i loro effetti cfr. DTF 126 III 59 consid. 1b pag. 64). 
6. 
Alla luce di quanto appena esposto la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta. 
Il convenuto viene pertanto invitato a fornire un'adeguata garanzia per le spese presunte del processo (art. 150 cpv. 1 e art. 153a OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale decide: 
1. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
2. 
Il convenuto è invitato a fornire alla Cassa del Tribunale federale l'importo di fr. 2'000.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso per riforma entro il termine e secondo le modalità specificate nell'annesso formulario. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 25 gennaio 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: