Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_725/2021
Sentenza del 25 gennaio 2022
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Hänni, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Armati,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Imposta cantonale 2013,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 luglio 2021 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2020.51).
Fatti:
A.
Con rogito del 1° febbraio 2012 del notaio B.________, Lugano, è stata costituita la C.________ SA, Lugano. In quel contesto, A.________, cittadino italiano con permesso B, ha confermato l'assunzione e la sottoscrizione di 100 azioni al portatore del valore di fr. 1'000.-- ciascuna, interamente liberate.
Con decisione del 23 agosto 2017 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano ha notificato a A.________ la tassazione per il periodo fiscale 2013, commisurando la sua sostanza imponibile in fr. 6'391'000.-- e quella determinante per l'aliquota in fr. 6'566'000.--. Rispetto alla dichiarazione presentata dal contribuente, ha infatti aggiunto alla sostanza imponibile il valore delle azioni della C.________ SA, che al 31 dicembre 2013 ammontava a fr. 6'470'000.--.
B.
Con reclamo del 19 settembre 2017 il contribuente ha sostenuto di non essere mai stato azionista della C.________ SA e che ciò era attestato da una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico della stessa il 1° settembre 2017, che indicava che "dall'elenco azionisti in [suo] possesso... A.________ non risulta essere mai stato azionista e/o avente economicamente diritto della società" e precisava che "nel 2013 le azioni della spettabile C.________ SA sono regolarmente dichiarate dagli azionisti".
Il 2 febbraio 2018 il fisco si è quindi rivolto al rappresentante del reclamante, rilevando come dall'atto costitutivo della C.________ SA il contribuente risultasse sottoscrittore dell'intero pacchetto azionario e invitandolo a produrre una copia del contratto di cessione delle azioni oppure una copia del contratto fiduciario stipulato fra il reclamante e il terzo azionista occulto.
C.
Il 3 aprile 2018 il patrocinatore del reclamante ha trasmesso all'autorità di tassazione le dichiarazioni d'imposta relative al periodo fiscale 2013 di D.________, E.________ e F.________, qualificati come reali azionisti della C.________ SA.
Con decisione del 18 marzo/22 luglio 2020 il fisco ha tuttavia respinto il reclamo rilevando che "le dichiarazioni (e non le decisioni di tassazione) delle altre tre persone non costituiscono la comprova dell'effettivo possesso delle azioni, conto tenuto del fatto che tali persone per il periodo fiscale 2013 non risultano nemmeno nel registro dei contribuenti". Nel seguito, A.________ si è invano rivolto anche alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la quale, con sentenza del 12 luglio 2021, ha respinto il suo gravame.
D.
Il 14 settembre 2021 A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, domandando: in via principale, l'annullamento dello stesso e il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale, per assumere le prove richieste ed emettere una nuova decisione; in via subordinata, la riforma dello stesso, nel senso che il reclamo è accolto e, di conseguenza, il valore del pacchetto azionario della C.________ SA non è computato nel suo imponibile in riferimento all'imposta cantonale 2013. Protesta inoltre tasse, spese e ripetibili per ogni istanza, chiedendo il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
La Camera di diritto tributario e il fisco ticinese hanno proposto che l'impugnativa sia respinta e la sentenza querelata sia confermata, formulando osservazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, nel seguito. Con decreto presidenziale del 21 settembre 2021 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame è stata respinta. Il 3 dicembre 2021 il ricorrente ha quindi ribadito la propria posizione.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF).
1.2. Esso è stato presentato nei termini dal destinatario del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse all'annullamento dello stesso (art. 89 cpv. 1 LTF), e va pertanto esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (sentenza 2C_770/2016 del 26 settembre 2016 consid. 1.2.1, 2 e 3 relativa a un caso analogo).
1.3. Tuttavia, davanti a questa Corte l'insorgente è solo legittimato a formulare conclusioni riguardanti la sentenza del Tribunale amministrativo. Per quanto direttamente volte anche alla modifica delle decisioni emesse dalle istanze precedenti, le sue conclusioni sono quindi inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4).
2.
2.1. Di principio, nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale, quindi anche la conformità del diritto cantonale armonizzato e la sua applicazione da parte delle istanze inferiori alle disposizioni della legge federale sull'armonizzazione fiscale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1 e 5.3). Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, la violazione di diritti fondamentali è però esaminata solo se il ricorrente ha motivato la censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1). Salvo nei casi - qui non pertinenti - citati dall'art. 95 LTF, con il ricorso in materia di diritto pubblico non è invece possibile criticare la violazione del diritto cantonale come tale, di cui si può semmai denunciare un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) o di altri diritti costituzionali (DTF 137 V 143 consid. 1.2; sentenza 2C_337/2019 del 4 marzo 2021 consid. 2.1).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono comunque essere posteriori al querelato giudizio (cosiddetti "nova in senso proprio"; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).
2.3. Il gravame rispetta i requisiti in materia di motivazione menzionati solo in parte. Nella misura in cui li disattende, sfugge di conseguenza a un esame di questa Corte. D'altro canto, sul piano dei fatti il Tribunale federale non può nemmeno considerare aggiunte e precisazioni formulate liberamente nel testo (sentenza 2C_772/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 2.2). Infine, le condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF non sono date rispettivamente dimostrate, di modo che i documenti allegati all'impugnativa e relativi al merito, che non si trovino già altrimenti agli atti, non vanno a priori esaminati.
3.
Litigiosa è l'imposizione del capitale azionario della C.________ SA. Come indicato anche dalla Corte cantonale, il ricorrente non ha dichiarato la partecipazione nella società, mentre l'autorità fiscale l'ha aggiunta alla sua sostanza imponibile fondandosi sul fatto che, al momento della costituzione della stessa, egli ha confermato di aver assunto e sottoscritto tutte e 100 le azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.-- ciascuna e non vi erano prove chiare e inequivocabili per ammettere l'esistenza di un rapporto fiduciario.
3.1. Nei considerandi in diritto della querelata sentenza (ivi, consid. 1 e 2), ai quali si può rinviare a titolo integrativo (art. 109 cpv. 3 LTF), i Giudici ticinesi hanno esposto correttamente il quadro legale che regge l'imposizione della sostanza (art. 13 segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; art. 40 segg. della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]).
Altrettanto corretta è la presentazione della giurisprudenza relativa al riconoscimento di rapporti fiduciari, che è stata sviluppata in materia di imposta federale diretta ma che è valida anche in materia di imposta cantonale (sentenze 2C_864_2020 dell'8 marzo 2021 consid. 5.2 in fine e 2C_148/2016 del 25 agosto 2017 consid. 9).
3.2. In relazione al riconoscimento di rapporti fiduciari, come quello in discussione in questa sede, basti quindi ribadire quanto segue:
in primo luogo che le autorità fiscali hanno il diritto di attribuire rapporti e negozi giuridici alla persona a nome della quale sono stati stipulati e che, nel caso in cui il contribuente sostenga invece l'esistenza di un rapporto fiduciario, le regole generali in merito all'onere della prova gli impongono di apportarne la dimostrazione (DTF 140 II 248 consid. 3.5; sentenza 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.3);
in secondo luogo che, in base alla prassi amministrativa (codificata nel promemoria - rapporto fiduciario dell'amministrazione federale delle contribuzioni dell'ottobre 1967), i rapporti fiduciari sono fiscalmente riconosciuti solo se: (1) tra il fiduciante e il fiduciario esistono accordi scritti risalenti all'epoca in cui il mandato fiduciario è stato conferito; (2) i beni sotto mandato fiduciario sono esattamente descritti; (3) il fiduciario non corre alcun rischio in relazione all'investimento, all'amministrazione e alla vendita dei beni fiduciari; (4) il fiduciario riceve dal fiduciante una commissione calcolata in base alle quote usuali per il genere di prestazioni fornite e le condizioni sono menzionate con precisione nel relativo contratto; (5) i bilanci che il fiduciario presenta all'autorità fiscale indicano chiaramente che questi detiene beni patrimoniali a titolo fiduciario; (6) nella contabilità del fiduciario vengono aperti e tenuti conti particolari che indicano sia i beni fiduciari sia i diritti e gli obblighi del fiduciante;
in terzo luogo che il riconoscimento fiscale di un rapporto fiduciario può avvenire anche in un altro modo, a condizione però che le prove addotte a tal fine siano chiare e permettano quindi di constatarne l'esistenza in maniera inequivocabile (
eindeutig,
einwandfrei;
sans discussion possibile,
de façon évidente; sentenze 2C_987/2020 del 22 giugno 2021 consid. 4.1; 2C_864/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 5; 2C_631/2017 del 30 gennaio 2019 consid. 2.1 e 2C_770/2016 del 26 settembre 2016 consid. 2 seg.).
4.
4.1. Come detto, ricordato che a sostegno dell'imposizione l'autorità fiscale si è fondata sull'atto costitutivo della C.________ SA, nel quale il ricorrente ha confermato l'assunzione e la sottoscrizione di 100 azioni al portatore del valore di fr. 1'000.-- ciascuna, interamente liberate (precedente consid. A), la Camera di diritto tributario ha constatato che le condizioni previste dal promemoria dell'amministrazione federale delle contribuzioni non erano rispettate, rispettivamente che la prova chiara ed inequivocabile dell'esistenza di un rapporto fiduciario non era stata fornita nemmeno nella fattispecie.
Al riguardo ha infatti osservato che ciò non era avvenuto: (1) né attraverso la dichiarazione rilasciata dall'amministratore unico della C.________ SA il 1° settembre 2017, secondo cui "dall'elenco azionisti in [suo] possesso... A.________ non risulta essere mai stato azionista e/o avente economicamente diritto della società"; (2) né attraverso la produzione delle dichiarazioni di imposta 2013 di D.________, E.________ e F.________, qualificati come azionisti della C.________ SA; (3) né attraverso il certificato di lavoro rilasciato il 30 agosto 2014 dalla G.________ SA; (4) né attraverso la domanda di edizione del contratto fiduciario che sarebbe nelle mani di G.________ SA, ex partner di lavoro del ricorrente, che spettava a quest'ultimo produrre.
4.2. Nella sua impugnativa, il ricorrente non concorda invece con tale conclusione, definendola lesiva del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.).
Nel contempo, in merito alle prove offerte ma non assunte (ovvero alla domanda di audizione di taluni testi e alla richiesta di edizione del libro dei soci dalla C.________ SA rispettivamente del contratto fiduciario dalla G.________ SA), denuncia una violazione del diritto di essere sentito, per l'assenza di una motivazione che dia conto delle ragioni di questa rinuncia (art. 29 cpv. 2 Cost.).
5.
5.1. Come visto, il giudizio impugnato si esprime espressamente in relazione a quattro prove distinte e cioè: (1) alla dichiarazione rilasciata dall'amministratore unico della C.________ SA il 1° settembre 2017, secondo cui "dall'elenco azionisti in [suo] possesso... A.________ non risulta essere mai stato azionista e/o avente economicamente diritto della società"; (2) alle dichiarazioni di imposta 2013 di D.________, E.________ e F.________, qualificati come azionisti della C.________ SA; (3) al certificato di lavoro rilasciato il 30 agosto 2014 dalla G.________ SA; (4) alla domanda di edizione del contratto fiduciario che sarebbe nelle mani di G.________ SA.
Nei primi tre casi, la Corte cantonale procede a un apprezzamento, che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica del divieto d'arbitrio (precedente consid. 2.2). Nel quarto caso (rifiuto di chiedere direttamente il contratto fiduciario alla G.________ SA) si fonda invece su motivi procedurali, ovvero sul fatto che l'onere della prova è a carico del ricorrente e non spetta all'autorità rivolgersi direttamente a terze persone per ottenere documenti a favore dello stesso.
5.2. Quando rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - cioè arbitrario - l'insorgente deve motivare la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). In questo contesto, non basta che opponga il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, i giudici cantonali godono di un grande potere discrezionale, deve in effetti dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3).
5.3. Nonostante il richiamo al divieto d'arbitrio contenuto nel ricorso, simile dimostrazione non è qui però addotta, né in relazione alla dichiarazione rilasciata il 1° settembre 2017 dall'amministratore unico della C.________ SA, né riguardo alle dichiarazioni fiscali di quelli che sarebbero i reali azionisti della società, il cui apprezzamento è ancora litigioso.
Riferendosi al giudizio impugnato solo in modo frammentario, e quindi contravvenendo anche all'art. 42 cpv. 2 LTF, che richiede un confronto con le argomentazioni della Corte cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4), il ricorrente si limita infatti a presentare una personale lettura della fattispecie per poi contrapporla a quella esposta in sede cantonale, ciò che non basta.
5.4. Sia come sia, l'arbitrio nella valutazione di queste prove non è in ogni caso dato. Come visto, per attestare l'esistenza di un rapporto fiduciario come quello sostenuto dal contribuente sono in effetti necessarie prove chiare e inequivocabili (precedente consid. 3.2), che non possono essere manifestamente riconosciute né nelle dichiarazioni fiscali 2013 delle tre persone che sarebbero i reali azionisti della società (D.________, E.________ e F.________), né nella dichiarazione rilasciata il 1° settembre 2017 dall'amministratore unico della C.________ SA.
In base ai fatti che risultano dalla querelata sentenza, che vincolano di principio anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; giudizio impugnato, consid. 3.4), le tre dichiarazioni fiscali prodotte in sede di reclamo a dimostrazione del fatto che i reali azionisti della società erano altre persone non sono infatti mai giunte al fisco e non sono quindi mai nemmeno sfociate in una decisione di tassazione, di modo che - già solo per questo motivo - la loro forza probante non può che essere fortemente relativizzata. D'altra parte, nella misura in cui ad esse fa indirettamente rinvio anche la dichiarazione rilasciata il 1° settembre 2017 dall'amministratore unico della C.________ SA (indicando come "nel 2013 le azioni della spettabile C.________ SA sono regolarmente dichiarate dagli azionisti"), stessa cosa vale per tale documento, il cui tenore è per altro assai generico.
5.5. Nel contempo, a maggior fortuna non è destinata la critica relativa al rifiuto, da parte della Camera di diritto tributario, di chiedere in edizione il contratto fiduciario dalla G.________ SA, che l'insorgente formula richiamandosi al "potere coercitivo" che l'autorità cantonale avrebbe avuto a disposizione, ma di cui non avrebbe a torto fatto uso.
5.5.1. Nell'ambito di una procedura di tassazione come quella in esame, gli obblighi di terze persone si limitano infatti ai casi previsti dagli art. 43-45 LAID (MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA/MICHAEL BEUSCH/SILVIA HUNZIKER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 2a ed. 2018, § 18 n. 1), che sono dei disposti ai quali l'insorgente non si richiama, e che non entrano comunque in discussione.
In particolare, alla fattispecie non è in effetti applicabile nemmeno l'art. 43 LAID perché, come risulta dal suo capoverso 2, questa norma serve (dopo avere intimato una diffida al contribuente) per ottenere attestazioni che egli non ha fornito motu proprio, non quindi in casi come quello in esame, dove in gioco è la produzione di un contratto cui il ricorrente sostiene (genericamente) di non avere accesso. Di principio, questo disposto non impone inoltre al fisco di agire, ma gliene concede solo la facoltà (sentenza 2C_1205/2012 del 25 aprile 2013 consid. 3.5.3, con riferimento al carattere potestativo dell'art. 127 cpv. 2 LIFD, come detto, di uguale tenore a quello dell'art. 43 cpv. 2 LAID).
5.5.2. Ritenuto che la richiesta di produzione del contratto fiduciario appare quanto di più ragionevole il fisco ticinese potesse pretendere, e che essa va quindi anche considerata rispettosa del principio di proporzionalità (DTF 142 II 69 consid. 5.1; MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER, in: Zweifel/Beusch [editori], Kommentar StHG, 3a ed. 2017, n. 4 segg. e 38a ad art. 42 LAID), la mancata produzione dello stesso non può d'altra parte che andare a scapito dell'insorgente, come in sostanza concluso dalla Corte cantonale.
È infatti vero che la procedura che ci occupa si fonda su un modello di tassazione mista, in base al quale il contribuente e l'autorità di tassazione stabiliscono congiuntamente quanto dovuto al fisco. Altrettanto vero è però: da un canto, che in questo ambito il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa e esatta fornendo, a domanda dell'autorità, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari ( art. 42 cpv.1 e 2 LAID ); d'altro canto, che le conseguenze dell'assenza di una prova correttamente richiesta dall'autorità al contribuente in merito ad un aspetto che concorre a diminuire il suo onere fiscale devono essere sopportate da quest'ultimo (DTF 146 II 6 consid. 4.2; 142 II 69 consid. 5.1 e 140 II 248 consid. 3.5; sentenze 2C_596/2020 del 10 marzo 2021 consid. 2.3.2 e 2C_425/2020 del 13 luglio 2020 consid. 3.1; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3a ed. 2016, n. 25 segg. ad art. 127 LIFD).
6.
6.1. Respinte le critiche relative all'apprezzamento di talune prove, che il ricorrente riteneva - ma a torto - costituire una dimostrazione chiara ed inequivocabile in merito all'esistenza di un rapporto fiduciario, va ancora esaminata la censura con la quale egli si lamenta della rinuncia all'assunzione, da parte della Corte cantonale, delle ulteriori prove offerte, che sarebbe stata decisa senza fornire motivazione, e quindi ledendo il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
Nel dettaglio, la censura riguarda: da un lato, la richiesta di audizione di testi (il notaio rogante, l'amministratore unico e l'ex amministratore unico della C.________ SA, l'amministratore unico della G.________ SA); d'altro lato, la domanda di edizione del libro dei soci dalla C.________ SA e del contratto fiduciario dalla G.________ SA.
6.2. Dall'art. 29 cpv. 2 Cost. sono dedotte diverse garanzie; tra queste, il diritto ad una decisione motivata, ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione. Per giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando una parte è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 142 II 154 consid. 4.2). Sul piano formale, il diritto di essere sentito è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione, oppure da rinvii; occorre però che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; sentenza 2C_115/2019 del 21 aprile 2020 consid. 4.1).
Tale garanzia non impedisce inoltre all'autorità di porre fine all'istruttoria, quando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria opinione e le ulteriori prove offerte non potrebbero condurla a modificare il suo convincimento (DTF 134 I 140 consid. 5.3). In questo contesto, il Tribunale federale riconosce alle istanze inferiori un ampio potere, ammettendo una lesione dell'art. 9 Cost. solo se non hanno manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, se hanno omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se, in base agli elementi raccolti, hanno tratto delle deduzioni che devono essere valutate come insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1 e 140 III 264 consid. 2.3).
6.3. Ora, in merito al rifiuto di dar seguito alla richiesta di edizione del contratto fiduciario dalla G.________ SA già si è detto nel considerando 5.5. Ancorché breve, la motivazione c'era (ed era corretta), di modo che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non è stato violato.
D'altra parte, se è vero che i Giudici ticinesi non si esprimono espressamente sulla richiesta di edizione del libro dei soci, al quale fa rinvio la dichiarazione del 1° settembre 2017, altrettanto vero è che essi prendono posizione sull'argomento nei considerandi 3.2 e 3.3 del loro giudizio, con il quale il ricorrente - rappresentato da un avvocato - si confronta di nuovo solo in modo molto frammentario e quindi lesivo dell'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Indipendentemente da ciò vale poi quanto detto, ovvero che nell'ambito di una procedura di tassazione come quella in esame, gli obblighi di terzi si limitano ai casi previsti dagli art. 43-45 LAID , che sono dei disposti ai quali l'insorgente non si richiama, e che non entrano comunque in discussione (precedente consid. 5.5). In via di principio, anche in questo caso occorre quindi rilevare che se il ricorrente voleva far capo a tale elenco degli azionisti, per poi sottoporlo all'apprezzamento dei Giudici ticinesi, spettava a lui procurarselo direttamente.
6.4. Sempre a differenza di quanto indicato nell'impugnativa, il diritto a una decisione motivata garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non è stato infine leso nemmeno in relazione ai differenti testi che l'insorgente ha proposto ai Giudici ticinesi di sentire (il notaio rogante, l'amministratore unico e l'ex amministratore unico della C.________ SA, l'amministratore unico della G.________ SA).
6.4.1. Analogamente a quanto previsto dall'art. 115 LIFD in materia di imposta federale diretta, giusta l'art. 41 cpv. 2 LAID le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse, nella misura in cui siano idonee ad accertare i fatti rilevanti per la tassazione.
D'altra parte, in base alla giurisprudenza relativa all'art. 115 LIFD, tra le possibili prove rientra di principio anche l'audizione di persone che sono disposte ad essere udite come teste (sentenze 2C_546/2017 del 16 luglio 2018 consid. 2.8; 2C_188/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 6.5 e 2A.480/2005 del 23 febbraio 2006 consid. 2.3; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, III. Teil, 2015, n. 1 e 10 ad art. 127 LIFD, n. 14 ad art. 115 LIFD, con ulteriori rinvii alla prassi e alla dottrina; ZWEIFEL/CASANOVA/BEUSCH/HUNZIKER, op. cit., § 14 n. 36).
6.4.2. Ora, in merito a tale disponibilità non vi sono indicazioni specifiche su cui questa Corte possa basarsi (art. 105 cpv. 1 LTF) e - sempre al riguardo - il ricorrente non fa nemmeno valere un accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
Indipendentemente da ciò, va poi rilevato che se è vero che circa la richiesta di sentire i testi contenuta nel gravame presentato in sede cantonale detto giudizio non contiene nessun rifiuto esplicito, altrettanto vero è che la posizione della Camera di diritto tributario è evidente ed è quella secondo cui la prova chiara ed inequivocabile - da portare in alternativa al rispetto delle condizioni previste dal promemoria dell'amministrazione federale delle contribuzioni (precedente consid. 3.2) - doveva necessariamente passare attraverso la dimostrazione del fatto che le persone indicate come azionisti durante la procedura (precedente consid. C), avessero anche dichiarato al fisco le loro partecipazioni, ciò che però non è avvenuto.
6.4.3. Nel considerando 3.5 del giudizio impugnato, con il quale l'insorgente di nuovo non si confronta e sul cui contenuto non occorre quindi soffermarsi nemmeno in questa sede, la Corte cantonale rileva infatti che le tre persone citate erano tutte tenute a presentare una dichiarazione d'imposta, ma che nessuna di esse lo ha fatto.
Constatato che le stesse erano le uniche ad essere state indicate quali azionisti in alternativa al ricorrente giunge quindi anche alla logica conclusione che la prova del rapporto fiduciario - che doveva essere chiara ed inequivocabile - non era stata fornita.
6.5. Sempre in questo contesto, si può in effetti ribadire che l'apprezzamento delle prove alla base dell'implicito rifiuto di sentire i testi proposti non risulta nemmeno arbitrario. Constatato che le persone - che erano state notificate dal ricorrente medesimo quali reali azionisti della C.________ SA - erano tutte tenute a presentare una dichiarazione d'imposta, ma che nessuna vi ha proceduto, del tutto sostenibile era difatti anche concludere che la prova chiara ed inequivocabile del rapporto fiduciario non era stata addotta.
D'altra parte, occorre aggiungere che il Tribunale federale ha anche già rilevato che la sola audizione di testimoni mal si presta a provare, con la sicurezza e la precisione necessarie, l'esistenza rispettivamente l'estensione di rapporti fiduciari come quello che è qui in discussione (sentenza 2A.195/1991 del 23 aprile 1993 consid. 8c).
7.
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 gennaio 2022
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli