Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_45/2024
Sentenza del 25 gennaio 2024
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Marino Di Rocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
Estradizione,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2023.173).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con decisione del 30 ottobre 2023 l'Ufficio federale di giustizia ha concesso la riestradizione di A.________, cittadina italiana, all'Italia.
1.2. Mediante sentenza dell'11 gennaio 2024, ricevuta dall'interessata il giorno seguente, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto in quanto ammissibile il gravame.
1.3. Con atto del 20 gennaio 2024 l'estradanda annuncia un "ricorso" al Tribunale federale, legittimamente redatto in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi sono tuttavia motivi per scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Giova ricordare che, nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il termine - perentorio - per ricorrere al Tribunale federale è di dieci giorni (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).
2.2. Contro le decisioni emanate in tale ambito il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un'estradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che queste condizioni di entrata in materia sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). La ricorrente, assistita da un legale, non si esprime del tutto al riguardo. L'atto di ricorso è infatti privo di conclusioni e di qualsiasi motivazione, ragione per cui esso è inammissibile (art. 42 cpv. 1 e 2 primo periodo LTF).
3.
Ne segue che il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Losanna, 25 gennaio 2024
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri