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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_147/2019  
 
 
Sentenza del 25 marzo 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Giovanna Bonafede, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi, 
opponente. 
 
Oggetto 
protezione dell'unione coniugale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2019 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2018.30). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. B.________ e A.________ si sono sposati nel 2007; nel 2011 hanno adottato una bambina, C.________, nata quello stesso anno. I coniugi vivono separati dal 15 maggio 2016.  
 
A.b. A.________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano in data 6 settembre 2016 con un'istanza di protezione dell'unione coniugale intesa ad ottenere - per quanto qui ancora controverso - l'affidamento esclusivo della figlia, contributi alimentari per sé e per la figlia oltre alla messa a carico del marito di tutte le spese relative alle attività extrascolastiche e delle spese straordinarie della figlia, infine il versamento di una  provisio ad litem, in subordine la concessione del gratuito patrocinio. Dal canto suo, B.________ ha chiesto la custodia alternata della figlia e offerto contributi alimentari ridotti per moglie e figlia, opponendosi altresì alla  provisio ad litem richiesta da A.________. In sede di conclusioni, le parti hanno rivisto le proprie richieste rispettivamente offerte pecuniarie; il marito ha postulato una presa a carico delle spese straordinarie della figlia in ragione di metà per ogni coniuge.  
 
A.c. Statuendo in data 28 febbraio 2018, il Pretore ha affidato la figlia alla sola madre, statuito un diritto di visita minimo del padre (un fine settimana su due - dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina - e dal martedì sera al mercoledì mattina ogni due settimane durante la scuola, oltre a parte delle vacanze) e fissato i contributi alimentari mensili in fr. 67.50 per A.________ e in fr. 2'397.-- per la figlia, assegni familiari non compresi; ha infine respinto la domanda di  provisio ad litem di A.________.  
 
B.   
B.________ ha adito con appello del 12 marzo 2018 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, chiedendo la custodia della figlia ogni lunedì e martedì, notti comprese, oltre a un fine settimana su due, la soppressione del contributo alimentare mensile per A.________ e la riduzione di quello per la figlia C.________ a fr. 1'198.50, assegni familiari non compresi. Con il qui impugnato giudizio 18 gennaio 2019, il Tribunale di appello ha parzialmente accolto il gravame e riformato la sentenza di primo grado nel senso che ha instaurato la custodia alternata dei genitori affidando la figlia al padre il lunedì e il martedì (pernottamento compreso), nonché il sabato e la domenica (pernottamento compreso) ogni quindici giorni, ha fissato il domicilio legale della figlia presso la madre, e ha ridotto il contributo alimentare del padre alla figlia a fr. 1'370.-- mensili, lasciando intoccato quello per la moglie. La Corte cantonale ha posto le spese di prima e seconda sede a carico di A.________ nella misura di 9/10 e per il rimanente di B.________, al quale ha riconosciuto ripetibili ridotte di prima e seconda sede. 
 
C.   
Contro il giudizio cantonale insorge A.________ (qui di seguito: ricorrente). Con ricorso in materia civile datato 21 febbraio 2019, chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la riforma della stessa nel senso che sia respinto l'appello di B.________ (qui di seguito: opponente) e che le spese di giustizia di seconda sede siano poste a carico di lui nella misura di 3/4 e le vengano riconosciute spese ripetibili ridotte di seconda sede. Chiede altresì di essere messa a beneficio dell'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, assicurato dalla sua patrocinatrice. 
 
Con decreto presidenziale 14 marzo 2019 è stata respinta l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, interposto da una parte parzialmente soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. a e b LTF), è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 393 consid. 4) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Essendo controversi i contributi a moglie e figlia nonché l'attribuzione della custodia sulla figlia, il ricorso è ammissibile indipendentemente dal valore litigioso, che peraltro eccede i fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 4 e 74 cpv. 1 lett. b LTF; sentenze 5A_994/2018 del 29 ottobre 2019 consid. 1.2; 5A_312/2019 del 17 ottobre 2019 consid. 1.1; 5A_991/2015 del 29 settembre 2016 consid. 1 con rinvio, non pubblicato in DTF 142 III 612). Il gravame si rivela quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. La sentenza impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.1 e 5.2), motivo per cui il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6).  
 
Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 I 113 consid. 7.1; 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1).  
 
L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii). 
 
2.   
Controversi rimangono avanti al Tr ibunale federale la custodia sulla figlia C.________ (tema trattato qui di seguito), l'ammontare dei contributi alimentari che l'opponente deve versare alla figlia (  infra consid. 3) e alla ricorrente (  infra consid. 4), infine la ripartizione delle spese e ripetibili (  infra consid. 5).  
 
2.1. Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC), segnatamente in relazione alla custodia. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge sull'autorità parentale entrate in vigore il 1° luglio 2014, la nozione di "custodia parentale" (v. DTF 128 III 9, regesto) è stata sostituita con il "diritto di determinare il luogo di dimora del figlio" (art. 301a cpv. 1 CC). Il concetto generico di "custodia" si esaurisce ormai nella sola "custodia di fatto", ovvero la gestione quotidiana del figlio e l'esercizio dei diritti e doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 617 consid. 3.2.2 con rinvii dottrinali; 142 III 612 consid. 4.1 con rinvii dottrinali).  
L'autorità parentale congiunta, ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica necessariamente una custodia alternata. Chiamato a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve esaminare se una custodia alternata è possibile e compatibile con il bene del minore (v. art. 298 cpv. 2 ter CC; sentenza 5A_512/2017 del 22 dicembre 2017 consid. 5.1), principio fondamentale per l'attribuzione dei diritti parentali, al quale gli interessi dei genitori devono cedere il passo. La possibilità concreta di instaurare una custodia alternata e la sua compatibilità con il bene del figlio dipendono dalle circostanze del caso di specie, sicché i numerosi studi psicologici che si esprimono in modo assoluto in favore di o contro una tale variante della custodia, senza considerare i parametri rilevanti nella pratica, non possono essere determinanti. Al giudice incombe infatti verificare, alla luce delle situazioni di fatto attuale e previgente, se una custodia alternata appare effettivamente idonea a preservare il bene del figlio (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3 con rinvii; 142 III 612 consid. 4.2 con rinvii).  
Fra i criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che devono essere date per entrambi, e l'esistenza, pure qui presso entrambi i genitori, di una buona capacità e volontà comunicativa, essenziale viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. La mera opposizione di uno dei genitori alla custodia alternata non permette invero di ritenere un'incapacità di cooperazione fra i genitori. Un conflitto marcato e durevole fra di loro, avente per tema questioni legate al figlio, lascia per contro presagire difficoltà future e avrà in linea di principio per conseguenza che il minore sarà ripetutamente esposto a situazioni conflittuali, ciò che a sua volta potrebbe apparire contrario al suo bene. La situazione geografica e la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori, la possibilità dei genitori di occuparsi personalmente del figlio, l'età di quest'ultimo e la presenza di fratelli o di una cerchia sociale sono ulteriori fattori di cui si deve tener conto, così come della stabilità che deriva dal mantenimento della situazione previgente, nel senso che una custodia alternata potrà essere instaurata più facilmente se già prima della separazione entrambi i genitori si occupavano in alternanza del figlio. Né va trascurato il desiderio del figlio, anche qualora non disponga (ancora) della capacità di discernimento necessaria per valutare la portata della questione. Incomberà al giudice, che accerta i fatti d'ufficio, determinare la necessità di fare appello a uno specialista, o di richiedere un rapporto di valutazione sociale o una perizia, per interpretare il desiderio del minore e coglierne la genuinità. Fatta riserva per le capacità educative dei due genitori, evidentemente imprescindibili per l'instaurazione di una custodia alternata, tutti gli altri criteri sono interdipendenti, e la loro rispettiva importanza varia secondo le circostanze del caso. I criteri della stabilità e della possibilità per un genitore di occuparsi personalmente di un figlio avranno così un ruolo preminente in caso di lattanti e i figli in bassa età, mentre che per un adolescente l'appartenenza a una cerchia sociale sarà particolarmente importante. La capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3 con rinvii; 142 III 612 consid. 4.3 con rinvii). 
Se giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell'interesse del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l'esame della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l'altro genitore (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4; 142 III 612 consid. 4.4). 
Nel presente contesto, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene unicamente se egli si è distanziato senza motivo dai principi stabiliti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, se si è basato su fattori che non dovevano giocare alcun ruolo nel caso di specie, oppure se, al contrario, ha omesso di tenere conto di circostanze da prendere imperativamente in considerazione (DTF 142 III 617 consid. 3.2.5; 142 III 612 consid. 4.5). 
 
2.2. Il Tribunale di appello ha ritenuto, come già il Pretore, che in favore della custodia alternata depone il fatto che i genitori si erano avvicendati nella cura della figlia sin dalla loro separazione nel 2016, la capacità educativa di entrambi, la loro buona volontà e la prossimità; le difficoltà di dialogo lamentate dalla qui ricorrente sono senza effetto sulla figlia, che non vi è coinvolta e, anzi, mantiene un rapporto costruttivo con entrambi i genitori. Controversa è la rilevanza dell'asserita impossibilità per il padre di accudire personalmente la bambina i lunedì e martedì dopo la scuola, fino al rientro verso le ore 19.00: mentre il Pretore vi aveva ravveduto un fattore di impedimento per la custodia alternata, il Tribunale di appello ha rammentato che far parzialmente capo ad aiuti esterni, segnatamente da parte dei nonni, non è censurabile, né controindicazioni sarebbero state formulate dalla psicologa che aveva sentito C.________. I Giudici cantonali hanno refutato le obiezioni della qui ricorrente: ella non avrebbe provato l'asserita impossibilità per il padre di occuparsi della bambina già il mattino né un'asserita ansia della figlia dovuta al passaggio da un genitore all'altro; una perizia sulle capacità educative del padre non sarebbe indispensabile, mentre la custodia esercitata esclusivamente da lei prima della separazione sarebbe inconferente, posto che dopo la separazione anche il padre si è occupato attivamente di C.________. La cadenza dell'alternanza della custodia finora praticata avrebbe dato buona prova. Il Tribunale di appello ha pertanto affidato C.________ alla custodia alternata dei genitori, confermando i ritmi adottati dai genitori dopo la separazione, senza fissare precisi orari, considerati superflui in assenza di una richiesta in tal senso.  
 
2.3. Le censure ricorsuali non riescono a scalfire la correttezza del giudizio impugnato.  
 
2.3.1. Come leggere il rapporto della psicologa delegata all'ascolto della figlia è questione di apprezzamento delle prove, che il Tribunale federale riesamina nella prospettiva dell'arbitrio (  supra consid. 1.3). Ribadire la propria lettura, come fa la ricorrente, significa proporre una critica meramente appellatoria, dunque inammissibile.  
 
2.3.2. Riguardo al criterio della stabilità, non è di beneficio per la tesi ricorsuale ribadire che fosse la madre ad accudire la figlia prima della separazione, quando il Tribunale di appello ha già spiegato, come visto, per quale ragione l'argomento sia inconferente, senza venir contraddetto dalla ricorrente. Mera ripetizione di argomenti già giudicati senza peso dal Tribunale di appello è poi l'ipotesi sulle ragioni che abbiano spinto l'opponente ad aderire al sistema di " affido condiviso ". Anche il rimprovero mosso al padre di non potersi occupare della figlia nemmeno al mattino viene semplicemente riproposto: la menzione di quattro date alle quali il padre non avrebbe accompagnato la figlia a scuola, accompagnata dall'apodittica affermazione che tali eventi si siano ripetuti, non fa apparire la divergente conclusione dei Giudici cantonali assolutamente insostenibile e, come tale, arbitraria.  
 
2.3.3. La ridiscussione delle possibilità, per il padre, di prendersi cura personalmente della figlia, poi, ha carattere puramente appellatorio nella misura in cui si esaurisce nella ripetizione della propria opinione in merito al concetto di " tenera età " e nell'apprezzamento del giudizio pretorile. Non importa, peraltro, disquisire sul fatto che l'aiuto dei nonni a un genitore nel quadro della propria partecipazione alla cura del figlio rappresenti un " principio giurisprudenziale consolidato " o soltanto la soluzione di un caso di specie, dal momento che in questo come in quel caso, la ricorrente nemmeno tenta di dimostrare che l'intervento delle nonne sia in un qualsiasi modo nocivo per C.________.  
 
2.3.4. Appellatoria è, da ultimo, la relativizzazione della durata reale della custodia alternata, che si esaurisce nella menzione di date diverse da quelle ritenute dal Tribunale di appello, senza alcun tentativo di dimostrare l'insostenibilità di queste ultime.  
 
2.3.5. Nella ridotta misura in cui le critiche testé esposte non siano appellatorie, e come tali inammissibili, esse si rivelano in definitiva infondate.  
 
3.  
 
3.1. Il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3). Il mantenimento del figlio consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 1 CC). Esso è dunque prestato in natura e sotto forma di contributo pecuniario; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio (art. 276 cpv. 2 prima parte CC). Anche dopo la riformulazione dell'art. 276 cpv. 2 CC, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, vale il principio che il genitore che non contribuisce in natura alla cura e all'educazione del figlio (o vi contribuisce in misura irrilevante) sopporta le prestazioni pecuniarie necessarie, mentre l'altro genitore vi contribuisce in natura. Per contro, se i genitori si suddividono la cura e l'educazione del figlio, debbono in linea di principio versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella nella quale provvedono alla cura del figlio in natura (sentenza 5A_727/2018 del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 con rinvii, in FamPra.ch 2019 pag. 1215).  
Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 prima parte CC). Esso serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi (art. 285 cpv. 2 CC). Il contributo di mantenimento del figlio si suddivide in contributo alle spese dirette e in contributo alle spese derivanti dalla sua cura. Il contributo alle spese dirette comprende per l'essenziale un montante di base (alimentazione, vestiti e biancheria, cura personale e della salute ecc.), le spese di alloggio (partecipazione al canone di locazione; in caso di custodia alternata, con riferimento alle spese abitative di entrambi i genitori), i premi di cassa malati, le eventuali spese dirette legate alla cura del figlio da parte di terzi, e altre spese direttamente connesse con il figlio (sentenze 5A_743/2017 del 22 maggio 2019 consid. 5.2.3, in FamPra.ch 2019 pag. 1000; 5A_583/2018 del 18 gennaio 2019 consid. 5.1); idealmente, il giudice dovrebbe mettere a carico di un solo genitore le spese usualmente indivise (come i premi di cassa malati) e attribuirgli le prestazioni usualmente indivise (come gli assegni familiari; sentenza 5A_743/2017 cit. consid. 5.4.3). Il contributo per la cura del figlio corrisponde all'importo che manca al genitore per coprire il proprio fabbisogno, se tale ammanco è la conseguenza del fatto che in ragione della cura del figlio, egli non è in grado di mettere a profitto la propria capacità lavorativa (DTF 144 III 377 consid. 7.1.3; sentenza 5A_743/2017 cit. loc. cit.). 
 
3.2. I Giudici cantonali hanno riassunto in primo luogo i calcoli effettuati dal Pretore, il quale " in applicazione dell'usuale metodo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare " è giunto all'importo di fr. 2'397.-- quale fabbisogno complessivo di C.________. Dedotti i fabbisogni dei due genitori e della figlia dal totale dei redditi e suddivisa l'eccedenza di fr. 135.-- mensili a metà fra i coniugi, il Pretore ha fissato il contributo alimentare dovuto dal padre alla figlia in fr. 2'397.-- e quello dovuto dal marito alla moglie in fr. 67.50. Posta l'adozione della custodia alternata, il Tribunale di appello ha accolto le censure ricorsuali nella misura in cui ha conferito anche al qui opponente il supplemento di fr. 150.-- mensili al minimo esistenziale riconosciuto dal diritto esecutivo - supplemento che il Pretore aveva attribuito alla sola madre. Inoltre, rimasti incontestati i fattori di calcolo, esso ha posto il contributo alimentare per C.________ a carico del padre in ragione del 57 % (pari a fr. 1'370.-- arrotondati mensili) e della madre del 43 % - ossia nella proporzione inversa della presa a carico diretta della figlia.  
 
3.3. Le censure ricorsuali non sono tali da sovvertire il giudizio impugnato.  
 
3.3.1. Già non è sufficiente, per invocare una violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), affermare apoditticamente e senza ulteriori argomenti - come invece fa la ricorrente - l'arbitrarietà dell'applicazione dell'art. 285 CC da parte dei Giudici cantonali.  
 
3.3.2. L'ammissibilità della censura è inoltre dubbia anche in ragione del fatto che la ricorrente non afferma, né tanto meno dimostra, di aver sollevato gli argomenti qui proposti già in istanza di appello, sicché ella con tali argomenti non ha esaurito le istanze di ricorso (art. 75 cpv. 2 LTF; DTF 143 III 290 consid. 1.1; sentenza 5A_848-849/2017 del 15 maggio 2018 consid. 6.2).  
 
3.3.3. Ma anche a prescindere da queste lacune - in sé motivo di inammissibilità dell'intera censura - gli argomenti sollevati dalla ricorrente sono infondati nel migliore dei casi. La critica ai Giudici di appello di non aver indicato quale dei due genitori dovrà provvedere ai costi fissi e diretti della figlia è pretestuosa, visto che la ricorrente medesima è perfettamente in grado di esporli nella lista che presenta; peraltro, se è vero che una messa a carico di un solo genitore delle spese usualmente indivise può apparire auspicabile (  supra consid. 3.1), detta soluzione non è imperativa quando la divergente soluzione adottata dal giudice non crea confusione né incertezza - ciò che la ricorrente non pretende sia il caso nella circostanza. Infine, la ripartizione degli alimenti fra i genitori nella proporzione inversa a quella in cui essi esercitano la custodia sulla figlia è, come visto, conforme alla giurisprudenza.  
 
3.3.4. Queste censure appaiono, in definitiva, infondate nella misura della loro ricevibilità.  
 
4.  
 
4.1. In virtù dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale stabilisce i contributi di mantenimento destinati al coniuge, fissandoli in applicazione dell'art. 163 cpv. 1 CC. Secondo questa norma, i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.  
 
4.2. Il Tribunale di appello, ritenuto che a seguito dell'attribuzione della custodia alternata ai genitori, al qui opponente rimaneva un'eccedenza sufficiente per versare un contributo alla moglie che avrebbe potuto ammontare fino a fr. 447.-- mensili, ha tuttavia rammentato che la qui ricorrente nelle sue osservazioni all'appello non aveva formulato conclusioni cifrate in caso di custodia alternata della figlia. Citando la DTF 137 III 617 consid. 4.3, ne ha concluso che l'opponente non poteva essere condannato al versamento di una contribuzione che eccedesse quanto riconosciuto alla ricorrente in prima istanza.  
 
4.3. Le censure ricorsuali sono votate all'insuccesso.  
In primo luogo, anche in questo contesto la censura di violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) è semplicemente affermata in termini generici, ma non è accompagnata da una motivazione che soddisfi le esigenze note (  supra consid. 1.2).  
Laddove la ricorrente lamenta una "violazione del principio dell'obbligo di mantenimento fra coniugi" ai sensi dell'art. 163 CC, è evidente la mancanza di un rinvio alla violazione di un diritto costituzionale. 
Le censure si rivelano, in conclusione, inammissibili. 
 
5.  
 
5.1. Le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC). Conclusioni delle parti sull'ammontare delle spese processuali sono da considerarsi semplici proposte (Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3aed. 2017, n. 1 ad art. 105 CPC).  
 
5.2. Il Tribunale di appello, pur consapevole delle conclusioni del qui opponente, ha ripartito le spese processuali di prima e di seconda sede conformemente alla reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) nella misura di 1/10 a carico del medesimo, e il rimanente a carico della qui ricorrente con l'obbligo di versare ripetibili ridotte alla controparte.  
 
5.3. La ricorrente ritiene che in tal modo, il Tribunale di appello sia andato oltre le conclusioni dell'opponente, violando in tal modo l'art. 58 cpv. 1 CPC. Posto che - ancora una volta - non è criticata alcuna violazione di un qualsiasi diritto di rango costituzionale, la censura si appalesa di primo acchito inammissibile.  
 
6.   
In conclusione, nella ridotta misura della sua ricevibilità il ricorso deve essere respinto. Come si evince dai considerandi che precedono, il gravame non aveva sin dall'inizio alcuna possibilità di successo; viene così a mancare uno dei presupposti per la concessione del postulato gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie - fissate tenendo conto della situazione economica delle parti - seguono allora la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente è peraltro condannata a rifondere all'opponente ripetibili per le spese da lui sopportate in relazione all'istanza di concessione dell'effetto sospensivo (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 200.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 marzo 2020 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini