Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_55/2023
Sentenza del 25 marzo 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Jametti, Presidente,
Rüedi, May Canellas,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Samantha Grapsi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Carmelo Seminara,
opponente.
Oggetto
contratto di lavoro,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2022.83).
Fatti:
A.
La A.________ SA è una società anonima che ha quale scopo l'ottenimento di commissioni per l'introduzione e l'intermediazione nel settore del mercato delle divise, monetario e dei prodotti derivati per conto di istituti di credito internazionali. Con contratto di lavoro dell'8 maggio 2018, ha assunto alle sue dipendenze B.________ in qualità di broker. Il contratto, di durata indeterminata e con un periodo di prova di tre mesi, prevedeva uno stipendio mensile di fr. 3'500.-- lordi per un grado di occupazione dell'80 %, oltre ad eventuali commissioni. Il rapporto di lavoro è iniziato il 24 maggio 2018 e il lavoratore ha svolto parte della sua attività nella modalità del telelavoro.
Il 15 novembre 2018, B.________ ha comunicato a A.________ SA, mediante un messaggio di posta elettronica, di essere ammalato, chiedendole se doveva inviarle un certificato medico. La datrice di lavoro gli ha risposto di non necessitare di alcun certificato medico, dal momento che il rapporto d'impiego era terminato il 24 agosto 2018, non avendo superato il periodo di prova, come gli era già stato comunicato telefonicamente. Il lavoratore ha contestato tale posizione, esigendo il versamento dello stipendio ed adducendo che non gli era stata comunicata alcuna disdetta del contratto di lavoro, per cui egli aveva continuato a lavorare dal suo domicilio.
B.
Con petizione del 6 settembre 2019, B.________ ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Mendrisio Sud la A.________ SA, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 18'375.--, oltre interessi, a titolo di salario arretrato. L'attore ha sostanzialmente fatto valere una pretesa di versamento dello stipendio per il periodo dal 24 maggio al 31 maggio 2018, nonché per i mesi da settembre 2018 a gennaio 2019. La datrice di lavoro ha contestato la pretesa, chiedendo di respingere la petizione. Con sentenza del 25 maggio 2022, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione.
C.
Contro il giudizio pretorile, B.________ ha adito la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, con sentenza del 16 dicembre 2022, ha accolto l'appello. Ha riformato la decisione di primo grado nel senso che ha accolto la petizione, condannando la A.________ SA a versargli, a titolo di salari arretrati, fr. 18'375.-- lordi, oltre interessi al 5 % dal 31 gennaio 2019. Ha inoltre posto le ripetibili di entrambe le istanze a carico della soccombente. La Corte cantonale ha ritenuto che la datrice di lavoro non aveva provato la disdetta del rapporto d'impiego.
D.
La A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di respingere l'appello e di confermare la decisione pretorile. Chiede inoltre di porre le ripetibili di entrambe le istanze della sede cantonale a carico dell'opponente. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
La Corte cantonale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di confermarsi nella sua sentenza. Con la risposta, l'opponente ha proposto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, di respingerlo.
Con decreto presidenziale del 1° febbraio 2023 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF combinati) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) concernente una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
2.
2.1. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5).
2.2. La ricorrente censura essenzialmente un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Nella misura in cui non si confronta tuttavia puntualmente con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata e non spiega, con una motivazione specifica, per quali ragioni essi sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrari, il ricorso non adempie gli esposti requisiti di motivazione ed è pertanto inammissibile. Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 140 III 264 consid. 2.3). In particolare, il ricorso è inammissibile laddove la ricorrente riporta testualmente ampi stralci delle sue conclusioni dinanzi al Pretore, ma non si confronta con gli accertamenti e le valutazioni eseguiti dall'ultima istanza cantonale nella sentenza impugnata, unico oggetto del litigio in questa sede (art. 75 cpv. 1 LTF), e non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
3.
3.1. Nella fattispecie, il contratto di lavoro concluso tra le parti richiama gli art. 335a segg. CO relativi ai termini di disdetta.
La disdetta (art. 335 CO) costituisce una dichiarazione di volontà unilaterale soggetta a ricezione, mediante la quale una parte comunica all'altra la sua volontà di porre fine al rapporto di lavoro. Essa esplica effetto al momento in cui perviene al suo destinatario (DTF 133 III 517 consid. 3.3; sentenza 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). La legge non esige una forma particolare per la disdetta, ma la volontà espressa deve essere chiara e priva di incertezze (DTF 135 III 441 consid. 3.3; 133 III 517 consid. 3.3; 113 II 259 consid. 2a; sentenza 4A_439/2022 del 25 agosto 2023 consid. 4.2). L'onere della prova della notifica della disdetta e della data alla quale essa è avvenuta spettano alla parte che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 113 II 259 consid. 2a; 4A_236/2009 del 3 settembre 2009 consid. 2.1). In caso di contestazione e se esistono effettivamente dubbi al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (4A_236/2009, citata, consid. 2.1 e riferimenti).
3.2. La Corte cantonale ha rettamente rilevato che l'onere della prova dell'esistenza della disdetta e della sua notificazione alla controparte spettava in concreto alla ricorrente. In questa sede, essa non solleva contestazioni sull'onere probatorio a suo carico (art. 8 CC), né fa valere la violazione di determinate disposizioni del diritto federale. Adduce per contro di avere sufficientemente dimostrato di avere comunicato all'opponente la disdetta del contratto di lavoro mediante una telefonata avvenuta prima della scadenza del tempo di prova. La questione litigiosa concerne l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove e deve quindi essere esaminata dal Tribunale federale nell'ottica del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.; cfr. DTF 127 III 519 consid. 2a; sentenza 5A_615/2022 del 6 dicembre 2023 consid. 3. 1 e rinvii).
4.
4.1. La ricorrente critica la considerazione della Corte cantonale secondo cui le tre persone interrogate nella fase istruttoria dinanzi al Pretore (C.________, D.________ e E.________) sono a lei vicine, per cui le loro dichiarazioni devono essere valutate con prudenza. Sostiene che l'unico che potrebbe essere interessato all'esito della causa, sarebbe C.________, presidente del consiglio di amministrazione di A.________ SA. Rileva che E.________ era per contro un dipendente amministrativo estraneo al progetto seguito dall'opponente, mentre D.________ era un semplice collaboratore esterno. Questi non era infatti più azionista della società, non rivestiva più alcun ruolo dirigenziale nella stessa e non era un dipendente ad essa subordinato. La ricorrente rimprovera inoltre alla precedente istanza di non avere preso in considerazione la deposizione testimoniale di F.________. Adduce che le dichiarazioni di queste quattro persone sarebbero convergenti ed attendibili.
4.2. Con queste argomentazioni la ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio una sua opinione sulla rilevanza delle dichiarazioni rilasciate dalle citate persone, ma non sostanzia d'arbitrio la valutazione della Corte cantonale. Disattende che le dichiarazioni di E.________ sono state ritenute irrilevanti dalla Corte cantonale già per il fatto ch'egli non aveva assistito alla telefonata con la quale sarebbe stata comunicata al ricorrente la disdetta del contratto di lavoro, ma si era limitato a riferire quanto dettogli da C.________ e da D.________. La ricorrente omette altresì di considerare che, secondo quanto accertato dalla Corte cantonale, D.________ aveva detenuto per diversi anni, tramite una holding, delle quote di A.________ SA, che erano poi state trasferite al figlio G.________, attuale direttore di A.________ SA. Per quali ragioni, alla luce di questo accertamento, la conclusione della Corte cantonale secondo cui il teste D.________ non era completamente disinteressato all'esito della causa sarebbe manifestamente insostenibile, la ricorrente non spiega. Quanto alle dichiarazioni di F.________, non considerate dalla Corte cantonale, la ricorrente non espone le ragioni per cui esse potrebbero sovvertire la valutazione svolta dai giudici cantonali nella sentenza impugnata. Da tali dichiarazioni non risulta peraltro che il testimone abbia assistito all'eventuale comunicazione telefonica della disdetta all'opponente, sulla quale non si è invero espresso.
La ricorrente sostiene che le dichiarazioni delle persone interrogate sarebbero convergenti. La Corte cantonale non ha negato che lo fossero, ma ha ritenuto ch'esse dovevano essere valutate con prudenza e circospezione, segnatamente ove si consideri che non erano corroborate da altri riscontri probatori. Perché tale conclusione sarebbe non soltanto opinabile, bensì manifestamente insostenibile, e quindi arbitraria, la ricorrente non lo spiega con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
5.
5.1. La ricorrente ribadisce che la disdetta sarebbe stata data telefonicamente da D.________ alla presenza di C.________, presidente del consiglio di amministrazione, che l'avrebbe quindi immediatamente ratificata. Adduce che, pur essendo D.________ un collaboratore esterno, egli agiva per conto della ricorrente e beneficiava del potere di rappresentanza.
5.2. La Corte cantonale ha accertato che, in quel periodo, D.________ era un semplice consulente esterno della società e che quando ha comunicato l'asserita disdetta per telefono non si è presentato all'opponente quale rappresentante della datrice di lavoro, da cui avrebbe ricevuto l'incarico di comunicargli il licenziamento. I giudici cantonali hanno altresì rilevato che D.________ non ha sostanziato il conferimento di tale compito. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze e sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Limitandosi a rilevare che il presidente del consiglio di amministrazione aveva assistito all'asserita telefonata, la ricorrente espone semplicemente una sua diversa opinione, ma non sostanzia d'arbitrio la considerazione della Corte cantonale secondo cui la disdetta data telefonicamente da parte di un semplice collaboratore esterno della datrice di lavoro costituisce una modalità di licenziamento anomala. La ricorrente stessa riconosce peraltro come tale modo di procedere sia stato "oggettivamente inusuale".
6.
6.1. La ricorrente critica il considerando n. 9.3 della sentenza impugnata, adducendo che il contratto di lavoro non prevedeva una forma particolare della disdetta, sicché essa poteva essere data anche oralmente. Rileva che la fine del progetto per il quale l'opponente era stato assunto gli era nota già a seguito di una riunione tenutasi alla fine di luglio del 2018. Secondo la ricorrente, la ragione per cui la disdetta è stata data mediante una comunicazione telefonica era giustificata dai tempi stretti, considerate la prossimità della scadenza del tempo di prova, l'irreperibilità dell'opponente presso l'indirizzo di X.________ da lui indicato e la sua assenza per le ferie.
6.2. Con queste argomentazioni, e riportando stralci delle conclusioni scritte presentate dinanzi al giudice di primo grado, come pure richiamando le dichiarazioni corrispondenti delle persone interrogate durante l'istruttoria, la ricorrente non si confronta con il contenuto del citato considerando e non lo sostanzia quindi d'arbitrio. Nel considerando in questione, la Corte cantonale ha infatti accertato che la ricorrente disponeva di tre recapiti di posta elettronica dell'opponente (due professionali e uno privato) ed ha rilevato l'assenza di un qualsiasi scritto di conferma della disdetta, anche solo per via elettronica, o di una prova documentale a sostegno dell'asserita telefonata. La ricorrente non spiega per quali ragioni, alla luce di queste circostanze, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), la Corte cantonale non potesse sostenibilmente nutrire quantomeno dei dubbi sull'avvenuta disdetta del contratto di lavoro. Omette inoltre di considerare che, secondo quanto accertato dai giudici cantonali sulla base dei verbali d'interrogatorio delle persone sentite, alla riunione del luglio 2018 si era discusso dell'insuccesso del progetto seguito dall'opponente, ma non vi è stata alcuna disdetta formale del rapporto di lavoro.
7.
7.1. Al considerando n. 9.4 del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha accertato che non sussiste certezza sulla data esatta in cui sarebbe avvenuta la telefonata litigiosa.
7.2. Facendo riferimento a tale considerando, la ricorrente sostiene che sarebbe stato per lei difficile reperire i tabulati telefonici a distanza di anni dai fatti. Ritiene inoltre che l'accertamento del giorno preciso in cui sarebbe stata effettuata la telefonata non rivestirebbe una rilevanza assoluta, giacché l'atteggiamento immediatamente successivo dell'opponente permetterebbe di ritenere il licenziamento come indiscutibilmente avvenuto entro il 24 agosto 2018. Con questa argomentazione, la ricorrente non censura d'arbitrio l'accertamento relativo alla mancata, precisa, determinazione della data della telefonata, riconoscendo anzi un'incertezza al riguardo. Quanto al generico richiamo al comportamento dell'opponente dopo la supposta telefonata, la Corte cantonale ha in realtà accertato ch'egli aveva continuato a lavorare, interagendo e scambiando messaggi di posta elettronica con il back office della ricorrente e i potenziali partner finanziari almeno fino alla metà di novembre del 2018. Questo accertamento non è sostanziato d'arbitrio. Di natura appellatoria, la censura non deve essere vagliata oltre.
8.
8.1. La ricorrente sostiene che, dopo avere preso atto nell'incontro del luglio 2018 dell'esito negativo del progetto per il quale l'opponente era stato assunto, egli stesso avrebbe chiesto di potere continuare la collaborazione sulla base di altri presupposti. A tale scopo gli sarebbe quindi stato prospettato di collaborare con la H.________ Ltd, consociata inglese della ricorrente, di cui egli ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica. Adduce inoltre che l'utilizzazione della piattaforma elettronica Bloomberg anche dopo la disdetta gli sarebbe stata concessa a titolo di mera cortesia, solo per permettergli di avviare le prospettate nuove collaborazioni, in particolare per conto di H.________ Ltd. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe poi valutato erroneamente il fatto che l'opponente non ha sollecitato il versamento del salario di settembre e di ottobre 2018. Adduce che la tesi di un semplice sollecito orale sarebbe inattendibile. Evidenzia al riguardo che il contratto di lavoro era fondato sul raggiungimento di determinati obiettivi, tant'è che prevedeva, oltre alla parte di stipendio fisso, delle commissioni elevate, pari al 65 %, che l'opponente non ha mai conseguito.
8.2. Con queste argomentazioni, la ricorrente si limita nuovamente a ribadire la sua versione dei fatti, ma non si confronta con gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale sostanziandoli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Adduce che l'opponente avrebbe utilizzato esclusivamente l'e-mail professionale di H.________ Ltd, ma non sostanzia d'arbitrio l'accertamento della Corte cantonale secondo cui, durante tutto il periodo in esame, egli ha usato entrambe le e-mail aziendali, presentandosi come dipendente sia di A.________ SA sia di H.________ Ltd. La ricorrente disattende altresì che i giudici cantonali hanno accertato che H.________ Ltd era una società vuota, interamente detenuta da A.________ SA, che serviva esclusivamente per portare il nome di quest'ultima sulla piazza finanziaria londinese. Non spiega per quali ragioni questo accertamento, fondato peraltro sulle dichiarazioni del suo presidente di amministrazione, sarebbe manifestamente in contrasto con gli atti. La Corte cantonale ha inoltre considerato in modo sostenibile che il mancato blocco delle e-mail professionali dell'opponente dopo l'asserita disdetta del contratto di lavoro, come pure il fatto che questi abbia continuato a seguire dei progetti precedentemente avviati, costituivano circostanze che deponevano a favore di una continuazione del rapporto di lavoro tra le parti. Né sono determinanti sotto il profilo dell'accertamento dell'esistenza o meno di una disdetta del contratto di lavoro il fatto ch'esso prevedesse una parte di stipendio variabile, legata all'incasso di commissioni. Peraltro, l'opponente non ha chiesto il versamento di commissioni, bensì della parte di stipendio fisso, di fr. 3'500.-- mensili. Quanto al mancato sollecito da parte dell'opponente del pagamento dello stipendio per i mesi successivi a quello di agosto 2018, la Corte cantonale ha riconosciuto ch'egli non aveva confortato con prove dirette la sua asserzione di averlo fatto oralmente. Ha nondimeno rilevato che la spiegazione da lui addotta, relativa ad una temporanea difficoltà finanziaria della ricorrente, corrispondeva a quanto da lei stessa allegato nelle osservazioni alla petizione. L'accertamento di questa concordanza è conforme agli atti e non è perciò inficiato d'arbitrio.
9.
Alla luce dell'insieme delle esposte circostanze, considerata la situazione d'incertezza riguardo alla comunicazione dell'asserita disdetta, non può oggettivamente essere rimproverato alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio per avere ritenuto che la ricorrente non l'avesse provata.
10.
La ricorrente contesta infine l'ammontare della pretesa salariale riconosciuta dalla Corte cantonale (fr. 18'375.--, oltre interessi). Si fonda tuttavia sul presupposto che, a seguito dell'avvenuta disdetta, il contratto di lavoro sarebbe terminato il 24 agosto 2018. Poiché, come si è visto, la disdetta non è stata dimostrata, non vi sono ragioni per limitare la pretesa salariale a tale data. La censura, generica, non deve quindi essere vagliata oltre.
11.
Da quanto precede, discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
L'opponente chiede a titolo di ripetibili di questa sede un importo di almeno fr. 5'000.-- tenendo conto di un dispendio di 15 ore lavorative per l'esame del ricorso e l'allestimento della risposta. In concreto, la procedura è di carattere pecuniario e il valore litigioso è stato determinato in fr. 18'375.--. È pertanto applicabile l'art. 4 del regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale (RS 173.110.210.3), che prevede in caso di valore litigioso fino a fr. 20'000.-- un onorario tra fr. 600.-- e fr. 4'000.--. Tenuto conto di ciò, si giustifica di riconoscere all'opponente un'indennità di fr. 2'500.--.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 marzo 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Gadoni