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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_39/2024  
 
 
Sentenza del 25 marzo 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, sezione delle finanze, Ufficio tesoreria e fatturazioni, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione; esenzione dal fornire un anticipo spese, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 5 febbraio 2024 
dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2024.19). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con sentenza 9 gennaio 2024 il Giudice di pace del Circolo di Melezza ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 1'000.--, fr. 15.55 di interessi e fr. 73.30 di spese. 
 
2.  
A.________ ha impugnato la predetta pronunzia con reclamo 29 gennaio 2024 innanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Con decisione 5 febbraio 2024 il Presidente della Camera adita ha respinto la domanda di dispensa dall'anticipazione delle spese processuali presunte e ha invitato, con richiesta separata, il reclamante a versare fr. 100.-- di anticipo spese. 
 
3.  
Con ricorso 14 marzo 2024 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la predetta decisione e l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, nonché "le relative richieste di denaro". Postula pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale. Afferma di non disporre dei mezzi finanziari necessari, lamenta la mancata trasmissione di "pagine omesse" dal creditore e ritiene il Giudice di pace inidoneo a espletare la sua funzione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
 
4.1. La decisione del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, poiché il valore di lite della causa non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere impugnata la decisione cantonale di ultima istanza (art. 113 LTF) e censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il ricorrente deve pertanto indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza contestata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1).  
 
La decisione con cui una parte viene astretta al pagamento di un anticipo delle spese giudiziarie non è finale, ma costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (norma applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 117 LTF), unicamente suscettiva di un ricorso se può causare un danno irreparabile di natura giuridica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) e cioè un pregiudizio che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 III 159 consid. 4.1, con rinvii). In materia di anticipo spese un tale pregiudizio di natura giuridica sussiste unicamente se la parte non dispone della somma che deve versare e non adempie le condizioni per ottenere l'assistenza giudiziaria; spetta al ricorrente dimostrare la sua incapacità finanziaria (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4). 
 
4.2. In concreto giova innanzi tutto premettere che né l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione né la relativa decisione del Giudice di pace costituiscono delle decisioni cantonali di ultima istanza, e non sono per questo motivo impugnabili al Tribunale federale. Per quanto concerne invece la richiesta di anticipo spese, occorre rilevare che il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare la sua incapacità finanziaria, limitandosi ad affermare di appartenere alla categoria dei non abbienti e di essere sprovvisto dei mezzi necessari. Nel ricorso si cerca inoltre invano una qualsiasi censura riferita alla decisione del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale.  
 
5.  
Ne segue che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 marzo 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti