Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_977/2021
Sentenza del 25 marzo 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
von Werdt, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
(subentrate in causa a † C.________,
patrocinata dall'avv. F.________),
ricorrenti,
contro
D.________,
patrocinato dall'avv. Curzio Fontana,
opponente.
Oggetto
divorzio su azione di un coniuge,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2020.40/48).
Fatti:
A.
D.________ (1964) e C.________ (1959) si sono sposati nel 1988. Dal matrimonio sono nate A.________ (1992) e B.________ (1999). Il marito, fiduciario e commercialista immobiliare, lavora per la E.________ SA, di cui è azionista al 20 %. La moglie non ha svolto attività lucrativa durante la vita in comune, ma si è dedicata alla cura delle figlie e al governo della casa. I coniugi si sono separati nel 2010.
Il 13 novembre 2012 D.________ ha introdotto azione di divorzio dinanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, proponendo, per quanto qui ancora litigioso, la "separazione del regime dei beni" nel senso che ogni coniuge è dichiarato proprietario dei beni mobili in suo possesso, rispettivamente dei beni immobili a lui intavolati. Nel memoriale di risposta la moglie ha chiesto che, pronunciata la "separazione del regime dei beni" e dichiarato ogni coniuge proprietario dei beni mobili in suo possesso, il marito fosse inoltre tenuto a versarle " la metà dell'importo relativo al valore di beni immobili e liquidità, come da risultanze delle perizie ". Durante l'istruttoria sono state assunte dodici perizie sul valore degli immobili del marito (ossia undici perizie con stime sul valore venale al momento dell'inoltro della causa, al momento della perizia e al momento della loro alienazione, nonché un'ulteriore valutazione in considerazione degli oneri fiscali latenti) e una perizia sul valore delle sue partecipazioni azionarie. Alle arringhe finali del 7 gennaio 2019 il marito, unico comparente, ha nuovamente postulato in via principale "la separazione del regime dei beni" senza indennizzo alla moglie. In data 8 gennaio 2019 è pervenuto alla Pretura un memoriale conclusivo della moglie, datato 7 gennaio 2019, nel quale ella sosteneva che le parti avevano rinunciato alle arringhe finali e chiedeva il versamento di fr. 2'525'520.15 (o in via subordinata fr. 1'600'000.-- o in via ancora più subordinata fr. 1'545'250.50) in liquidazione del regime dei beni.
Con decisione 20 aprile 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha, tra l'altro, liquidato il regime dei beni nel senso che ha lasciato ogni coniuge proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati.
B.
Mediante sentenza 19 ottobre 2021 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello 25 maggio 2020 della moglie volto a ottenere, in riforma della decisione cantonale, il versamento di fr. 1'545'250.50 in liquidazione del regime dei beni.
C.
Con ricorso in materia civile 26 novembre 2021 C.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di ottenere, in riforma di tale sentenza e della decisione pretorile, l'importo di fr. 1'545'250.50 in liquidazione del regime matrimoniale.
A seguito del decesso di C.________, avvenuto il 4 febbraio 2023, la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa con decreto 8 febbraio 2023. La causa è stata riattivata il 25 ottobre 2023, dopo che le eredi A.________ e B.________ hanno accettato la successione e comunicato di subentrare in lite alla defunta madre.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è diretto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso da un'ultima istanza cantonale ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ) in una vertenza civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria, il cui valore litigioso supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il rimedio è inoltre stato interposto dalla parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF) e alla quale sono poi subentrate le figlie, componenti la sua comunione ereditaria (v. sentenza 5A_108/2023 del 20 settembre 2023 consid. 1.2).
Il ricorso in materia civile si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
2.
In questa sede rimane litigiosa unicamente la liquidazione del regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti, e più precisamente la questione dell'assenza di conclusioni cifrate al riguardo.
2.1. Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte (art. 58 cpv. 1 CPC).
Con l'azione di condanna a una prestazione l'attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa (art. 84 cpv. 1 CPC). Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata (art. 84 cpv. 2 CPC).
Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio (art. 85 cpv. 1 CPC). L'attore deve precisare l'entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo l'assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito. Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia (art. 85 cpv. 2 CPC).
L'art. 85 cpv. 1 prima frase CPC prevede un'eccezione (temporanea) alla regola sancita dall'art. 84 cpv. 2 CPC, secondo cui l'azione di condanna al pagamento di una somma di denaro deve essere cifrata (DTF 148 III 322 consid. 3.3; per le conclusioni relative alla liquidazione del regime dei beni, v. sentenza 5A_847/2021 del 10 gennaio 2023 consid. 4.2.1, RSPC 2023 pag. 312). Tale eccezione vale segnatamente nel caso in cui soltanto la procedura probatoria permette di quantificare una pretesa (sentenze 5A_108/2023 citata consid. 5.2.1; 5A_847/2021 citata consid. 4.2.2). L'art. 85 CPC non limita però la portata del principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC; v. anche art. 277 cpv. 1 CPC per la liquidazione del regime dei beni) : la parte attrice non è esonerata dall'obbligo di quantificare le sue conclusioni, ma è soltanto autorizzata a rinviare il momento in cui deve farlo. Giusta l'art. 85 cpv. 2 CPC, essa deve infatti cifrare la pretesa appena possibile, ossia, se ha beneficiato della predetta eccezione perché necessitava di prove, alla prima occasione procedurale dopo la fase dell'assunzione delle prove, ciò che corrisponde alla prima arringa finale (DTF 149 III 405 consid. 4.3; sentenze 5A_108/2023 citata consid. 5.2.1; 5A_847/2021 citata consid. 4.2.2 e 4.3). L'art. 85 cpv. 1 seconda frase CPC impone tuttavia alla parte attrice, all'inizio del processo, di indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio (sentenza 5A_108/2023 citata consid. 5.2.1).
In una causa di divorzio su azione di un coniuge, l'art. 85 CPC si applica anche alla pretesa della parte convenuta in liquidazione del regime dei beni. La parte convenuta è tuttavia esonerata dall'obbligo di indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio (sentenza 5A_108/2023 citata consid. 5.2.2).
2.2. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha osservato che in sede di appello la moglie aveva ammesso di non avere quantificato nel suo memoriale di risposta la sua pretesa in liquidazione del regime matrimoniale " né in conformità con l'art. 84 cpv. 2 CPC né indicando un valore minimo provvisorio secondo l'art. 85 cpv. 1 CPC ". Formulata all'inizio della procedura di divorzio, quando ancora difettavano gli elementi necessari per quantificarla, la conclusione volta a ottenere " la metà dell'importo relativo al valore di beni immobili e liquidità, come da risultanze delle perizie " era comunque ammissibile in virtù dell'art. 85 cpv. 1 CPC, ma la moglie avrebbe dovuto precisarla non appena possibile, conformemente all'art. 85 cpv. 2 CPC. I Giudici cantonali hanno invece constatato che ella, alla ricezione dell'ultima perizia sul valore degli acquisti del marito, non aveva reagito e che il suo memoriale conclusivo, il quale in effetti conteneva una proposta di giudizio cifrata, era stato estromesso dall'incarto siccome tardivo.
Secondo la Corte cantonale, nemmeno dalla motivazione del memoriale di risposta, preso in considerazione in virtù dell'art. 234 cpv. 1 CPC, si poteva desumere quanto la moglie desiderasse ottenere. È vero che ella aveva indicato che " (o) ltre ai cospicui redditi conseguiti da parte istante (...), occorre tenere in doverosa considerazione anche l'esistenza di un cospicuo patrimonio da quest'ultimo costituito in costanza di matrimonio comprendente, come da sua stessa allegazione (cfr. doc. 7 allegato di osservazioni inc. n. SO.2011.401 della Pretura di Bellinzona), beni immobiliari e liquidità per un totale complessivo apparente di fr. 3'090'501.--. Poiché, a seguito dello scioglimento del regime matrimoniale, la metà di tale patrimonio spetterà alla sig. C.________, risulta assolutamente indispensabile procedere a dettagliate perizie che possano comprovare l'effettivo valore dei beni immobili e delle azioni, obbligazioni e partecipazioni azionarie detenute da parte dell'istante, così da fugare ogni possibile dubbio o contestazione al riguardo", ma l'indicazione dell'importo di fr. 3'090'501.-- era volta a giustificare la richiesta di perizie per accertare "l'effettivo valore" degli immobili e delle liquidità. Quanto la moglie chiedeva era pertanto la metà del valore effettivo del "cospicuo patrimonio" del marito, da accertare peritalmente, e non la metà del valore "apparente" indicato dal marito nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Per i Giudici cantonali, la moglie non poteva insomma pretendere di aver chiesto il versamento della metà di fr. 3'090'501.--, già per il fatto che di tale quantificazione essa medesima dubitava, al punto da sollecitare l'assunzione di perizie.
Secondo la Corte cantonale, il Pretore aggiunto poteva quindi, senza cadere nel formalismo eccessivo, ritenere inammissibile la pretesa della moglie in liquidazione del regime dei beni siccome non debitamente quantificata.
2.3. La parte ricorrente lamenta una violazione del divieto di formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) e del " principio dell'affidamento " che " imponeva di interpretare il vero significato dell'allegato di risposta e degli atti di causa, andando oltre la semplice lettura degli stessi ". Essa non contesta che la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni non fosse stata cifrata né nelle conclusioni del memoriale di risposta (art. 84 cpv. 2 CPC) né appena possibile (art. 85 cpv. 2 CPC; come già in sede di appello, essa segnatamente non contesta che il suo memoriale conclusivo fosse tardivo). Ritiene tuttavia che la pretesa fosse chiaramente identificabile dal contenuto del memoriale di risposta "nella metà almeno dell'importo relativo al valore di beni immobiliari e liquidità per un valore di fr. 3'090'501.-- di cui al doc. 7 prodotto dal marito nell'inc. SO.2011.401 della Pretura di Bellinzona, pari a fr. 1'545'250.50". A suo dire, la richiesta di assunzione di perizie serviva a "fugare ogni possibile dubbio o contestazione al riguardo", laddove "fugare ogni possibile dubbio o contestazione al riguardo" stava necessariamente per "verificare se il valore dei beni (...) potesse essere superiore" a quello indicato dalla controparte nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Pertanto, secondo la parte ricorrente, l'importo di fr. 1'545'250.50 costituiva un valore minimo provvisorio giusta l'art. 85 cpv. 1 seconda frase CPC, che, se non viene precisato in seguito, "deve diventare definitivo così come indicato da [alcuni] autori".
2.4. Il divieto di formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) impone che le conclusioni carenti siano interpretate, secondo il principio dell'affidamento, alla luce della motivazione dell'allegato (DTF 137 III 617 consid. 6.2; sentenze 4A_375/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 139 III 24; 4A_688/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2, non pubblicato in DTF 138 III 425).
Dinanzi al Tribunale federale la parte ricorrente non sembra più affermare che dal suo memoriale di risposta emergerebbe una pretesa cifrata in liquidazione del regime matrimoniale, ma piuttosto che emergerebbe un valore minimo secondo l'art. 85 cpv. 1 seconda frase CPC. La tesi ricorsuale solleva due questioni, ossia quella volta a sapere se il valore litigioso minimo provvisorio ai sensi di questa disposizione possa venir dedotto dalla motivazione di un allegato nel caso in cui tale valore non sia esplicitamente indicato (in concreto la moglie, parte convenuta nella causa di divorzio, non era peraltro tenuta a indicarlo; v. supra consid. 2.1 in fine) e quella intesa a chiarire se esso diventi definitivo quando la pretesa creditoria non sia successivamente quantificata (in tal senso v. OBERHAMMER/WEBER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed. 2021, n. 9 ad art. 85 CPC; GROBÉTY/ HEINZMANN, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 85 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 20 ad art. 85 CPC). Le due questioni possono tuttavia essere lasciate aperte, dato che in concreto il memoriale di risposta comunque non racchiude un valore minimo. Dal passaggio, già menzionato, di tale memoriale non può infatti essere dedotto che la moglie chiedesse
almeno fr. 1'545'250.50 in liquidazione del regime dei beni, ossia che reclamasse per forza un valore superiore o almeno uguale alla metà del patrimonio indicato dal marito nella causa a protezione dell'unione coniugale (fr. 3'090'501.--). Dal passaggio risulta soltanto, come giustamente ritenuto dai Giudici cantonali, che la moglie chiedeva la metà dell'"effettivo valore" dei beni del marito risultante dall'esito delle perizie, in contrapposizione al valore "apparente" allegato dal coniuge. Non si può in altre parole escludere che la moglie potesse anche accontentarsi di una pretesa in liquidazione del regime matrimoniale inferiore a fr. 1'545'250.50, purché corrispondente alla metà dell'effettivo valore del patrimonio del marito.
La parte ricorrente non riesce pertanto a dimostrare che la Corte cantonale sarebbe incorsa in un eccesso di formalismo nel confermare che la pretesa in liquidazione del regime dei beni non era stata debitamente quantificata e che ciò escludeva quindi ogni partecipazione della moglie agli acquisti del marito. La censura è infondata.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, il quale non è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricor so è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
3.
Comunicazione alle parti, alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza all'avv. F.________.
Losanna, 25 marzo 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini