Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_364/2024
Sentenza del 25 aprile 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Hurni,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2022.188).
Fatti:
A.
La B.________ SA, società di cui è stato dichiarato il fallimento il 16 maggio 2012, era una società attiva nel commercio internazionale di materiali ferrosi e non ferrosi, carbone e legno, riconducibile a due holding lussemburghesi e facente parte del gruppo B.________. C.________, D.________, E.________ e F.________ sono stati gli ultimi organi formali della B.________ SA.
La G.________ SA è un istituto bancario con sede principale a X.________ e con diverse succursali in Svizzera, tra cui una a Y.________.
Tra il 2001 e il 2011, la G.________ SA ha finanziato diverse operazioni eseguite dalla B.________ SA. Nel mese di dicembre 2011, la B.________ SA ha proposto alla G.________ SA il finanziamento di una transazione inerente ad un cargo di carbone indonesiano. Il 16 dicembre 2011, la G.________ SA ha corrisposto al fornitore l'importo di USD 4'940'000.-- per l'acquisto della merce. A febbraio 2012, la G.________ SA, non avendo ancora ricevuto il rimborso del finanziamento, inizialmente previsto entro la fine di gennaio 2012, ha rescisso il contratto di finanziamento con la B.________ SA chiedendole il rimborso di USD 4'940'000.--. La B.________ SA ha risposto di essere impossibilitata a risarcire l'importo scoperto, sostenendo di trovarsi in una difficile situazione finanziaria.
B.
Il 30 novembre 2012, la G.________ SA ha sporto denuncia contro C.________, D.________, E.________ e F.________ per il titolo di truffa o eventualmente danno patrimoniale procurato con astuzia e per reati fallimentari (amministrazione infedele, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione e falsità in documenti).
Il 1° settembre 2014, A.________ si è costituito accusatore privato nel summenzionato procedimento penale, adducendo di vantare delle pretese salariali nei confronti della B.________ SA in liquidazione. L'8 ottobre 2014, A.________ ha fatto valere un credito di fr. 1'187'907.-- nei confronti della predetta società.
Dopo una serie di atti che qui non occorre evocare, con decisione del 27 giugno 2022 il pubblico ministero ha decretato l'abbandono del procedimento penale in ordine alla suddetta denuncia.
A.________ ha impugnato il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha respinto il reclamo, per quanto ricevibile, con sentenza del 19 febbraio 2024.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale e costituzionale al Tribunale federale del 23 marzo 2024, chiedendo in buona sostanza di annullarla e di rinviare gli atti al pubblico ministero per proseguire l'inchiesta.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), contro la quale è di massima ammissibile il ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF. Il ricorso presentato è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). Poiché è aperta la via ordinaria del ricorso in materia penale, il ricorso sussidiario in materia costituzionale non entra in considerazione (art. 113 LTF) ed è pertanto inammissibile.
1.2. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3). La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. La pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_222/2024 del 28 febbraio 2024 consid. 1.1; 7B_106/2024 del 28 febbraio 2024 consid. 1.1).
Quando, come in concreto, sono invocati dei reati distinti, l'accusatore privato è tenuto a spiegare con riferimento ai singoli reati in che consisterebbe il danno da lui subito (sentenze 7B_222/2024 del 28 febbraio 2024 consid. 1.1; 7B_568/2023 del 27 settembre 2023 consid. 2.1; 6B_801/2023 del 26 giugno 2023 consid. 2.1; 6B_373/2023 del 26 aprile 2023 consid. 2.1; 6B_176/2022 del 3 marzo 2023 consid. 4).
1.3. Il ricorrente adduce che il decreto di abbandono e la decisione impugnata influirebbero sulle sue pretese civili nei confronti degli amministratori della società fallita. Egli sostiene di vantare un credito di fr. 1'187'907.-- nei confronti della fallita B.________ SA e dei suoi dirigenti. Tale riconoscimento sarebbe a lui dovuto quale "compenso accessorio" alla sua prestazione di lavoro per i profitti della B.________ SA che egli avrebbe generato insieme ad altri due manager.
1.4. Con tali argomentazioni generiche, il ricorrente non spiega né sostanzia con una motivazione conforme alle esposte esigenze quali pretese civili intende far valere contro i denunciati in relazione con i diversi reati prospettati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. In assenza di una motivazione sufficiente sulle eventuali pretese civili del ricorrente, la sua legittimazione ricorsuale nel merito in virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF deve essere negata.
1.5. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
In concreto, il ricorrente censura la "violazione di garanzie procedurali", segnatamente una carente motivazione della sentenza impugnata e la carente presa in considerazione di diversi elementi di fatto. Nella misura in cui il ricorrente con tali censure tenta di rimettere (indirettamente) in discussione il giudizio di merito, segnatamente gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale, il ricorso risulta inammissibile (cfr. consid. 1.4
supra).
2.
2.1. Il ricorrente censura una carente motivazione della sentenza impugnata.
2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni argomentazione giuridica o singola asserzione delle parti. Tale garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
2.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata adempie tali esigenze, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato il decreto di abbandono del 27 giugno 2022.
In concreto, la Corte cantonale ha ritenuto che la grave situazione finanziaria in cui si è venuta a trovare la B.________ SA nel 2011, che l'ha poi portata al fallimento, risulta dall'analisi delle contabilità della società, certificata anche dall'ufficio di revisione H.________. Dopo aver analizzato il bilancio 2011 della predetta società, la relazione della B.________ SA del 20 febbraio 2012, le chiusure al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 certificate e attestate dall'ufficio di revisione H.________ e il conto economico, la Corte cantonale ha concluso che nel 2011 la società in questione stava attraversando un periodo di crisi finanziaria.
In merito all'elenco dei prestiti allegato dal ricorrente, la Corte cantonale ha rilevato che tali prestiti risalgono principalmente a periodi precedenti al 2011, in cui la società non presentava ancora segnali evidenti di crisi finanziaria. Ha accertato che quattro dei cinque contratti di prestito allegati dal ricorrente e datati del 2011 non sono stati sottoscritti da entrambe le parti, motivo per cui non è dato sapere se tali prestiti siano stati effettivamente concessi, rimborsati o altro. La Corte cantonale ha ritenuto che quanto emerso dagli atti non risulta sufficiente a confermare quanto preteso dal ricorrente, e cioè che già nel giugno 2010 i direttori della B.________ SA avevano iniziato a "trasferire fondi in modo occulto/illecito da B.________ ad I.________".
Con riferimento al presunto coinvolgimento del cittadino russo I.________ in diversi procedimenti e reati legati a diverse società a lui riconducibili, nonché al presunto "complotto" tra la giustizia svizzera, la Russia e altri paesi del modo, la Corte cantonale ha ritenuto che gli articoli pubblicati da giornali online prodotti dal ricorrente nulla hanno a che fare con la fattispecie oggetto del procedimento penale in questione e riguardano fattispecie che esulano dalla competenza della giustizia elvetica.
I motivi alla base della conferma del decreto di abbandono sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa. La censura ricorsuale risulta pertanto infondata.
3.
In quanto ammissibile, il ricorso in materia penale dev'essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno quindi poste a carico del ricorrente. Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia penale è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 aprile 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara