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[AZA 7] 
K 10/01 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 25 luglio 2001 
 
nella causa 
D ._________, ricorrente, 
 
contro 
CSS Assicurazione, Rösslimattstrasse 40, 6002 Lucerna, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- D ._________, nata nel 1940, è assicurata contro le malattie presso la Cassa malati CSS Cristiano Sociale Svizzera Assicurazione ed ha beneficiato, nel 1996, dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché di diverse assicurazioni complementari. In data 13 giugno 1997 la Cassa ha fatto notificare all'interessata un precetto esecutivo per un importo di fr. 540. 90 più interessi, corrispondente ad arretrati sui premi riguardanti l'assicurazione sociale obbligatoria e le assicurazioni complementari per l'anno 1996 (fr. 280.-), partecipazioni ai costi maturate nel 1996 (fr. 250. 90), nonché spese di diffida (fr. 10.-). Con decisione formale 23 gennaio 1998 la Cassa ha rigettato l'opposizione sollevata da D._________ contro tale ingiunzione di pagamento ed in data 5 agosto 1999 essa ha confermato il precedente provvedimento. 
 
B.- L'assicurata, invocati vizi formali di procedura e inesattezze nei calcoli eseguiti, ha deferito la decisione su opposizione 5 agosto 1999 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affermando di non essere debitrice della Cassa. 
Per giudizio del 20 novembre 2000 la Corte cantonale ha parzialmente accolto il gravame, nel senso che il rigetto dell'opposizione interposta contro il menzionato precetto esecutivo doveva essere confermato limitatamente ad un importo di fr. 524. 90. 
 
C.- Contro tale pronunzia D ._________ propone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Rimprovera alla precedente istanza abuso di potere e violazione delle norme di procedura, considerando che il giudizio impugnato sarebbe gravemente arbitrario e parziale nei suoi confronti. Fa valere che la decisione ed il provvedimento su opposizione sarebbero stati emanati tardivamente dalla Cassa, la quale non l'avrebbe mai informata dettagliatamente sulle prestazioni riconosciute, che le partecipazioni ai costi sarebbero state coperte dalle assicurazioni complementari e che ella non sarebbe quindi debitrice né di simili importi né di quote arretrate. Protestate spese e ripetibili, conclude pertanto chiedendo l'annullamento delle precedenti pronunzie e postula di essere regolarmente informata dall'opponente sui propri diritti. 
Rispondendo al gravame, la Cassa dichiara rinunciare ad una presa di posizione in quanto condivide le conclusioni cui si è giunti nel giudizio impugnato. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato sul ricorso. 
 
Diritto : 
 
1.- Nella presente fattispecie, per quanto attiene al mancato pagamento dei premi la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative; il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). Per quel che concerne invece le partecipazioni ai costi, la vertenza ha per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. 
In tale misura, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici (art. 132 OG; cfr. DTF 122 V 136 consid. 1). 
 
2.- a) In concreto, la Cassa malati aveva fatto notificare a D ._________ un precetto esecutivo per il mancato pagamento di premi assicurativi e di partecipazioni ai costi dovuti per l'anno 1996. Avendo l'assicurata interposto opposizione, la Cassa l'ha respinta emanando il provvedimento 23 gennaio 1998 e la decisione su opposizione del 5 agosto 1999. 
Nel giudizio cantonale è stato compiutamente esposto che nella presente fattispecie l'assicurazione obbligatoria è disciplinata dalla LAMal, mentre alle assicurazioni complementari trova ancora applicazione la LAMI. La precedente istanza ha pure esattamente ricordato che ai sensi di legge l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione, che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute e che le disposizioni sulle assicurazioni complementari non possono contemplare la copertura delle partecipazioni ai costi. Infine, a ragione la giurisdizione cantonale ha rammentato che una cassa malati può, nel caso di incasso forzato di premi assicurativi e di partecipazioni, qualora abbia iniziato la procedura esecutiva per il ricupero del credito senza prima avere formalmente deciso in merito alla propria pretesa, rigettare un'eventuale opposizione a un precetto esecutivo emanando una decisione formale riferentesi all'esecuzione in corso (DTF 121 V 110 consid. 2, 119 V 331 consid. 2b, 109 V 49 consid. 3b; RCC 1984 pag. 197 consid. 4). 
 
b) Considerato l'approfondito esame della fattispecie concreta, effettuato dalla Corte di prime cure alla luce dei menzionati principi, sia la questione dell'esistenza medesima del credito vantato dalla Cassa nei confronti della ricorrente che quella della quantificazione dello stesso risultano essere state appurate esattamente sotto ogni profilo. 
Di conseguenza, le argomentazioni e le censure sollevate da D ._________ in questa sede essendo sprovviste di fondamento, il giudizio cantonale merita tutela. 
 
3.- Nella misura in cui è statuito sul tema relativo al mancato pagamento dei premi, questione non avente per oggetto l'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 e contrario, art. 156 OG). Dato l'esito della vertenza, le spese processuali sono da porre a carico dell'insorgente. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Le spese di procedura, di un importo totale di fr. 500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da 
 
 
quest'ultima. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 25 luglio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :