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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.55/2003 /bom 
 
Sentenza del 25 agosto 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Catenazzi e Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani, 
Riva Vela 12, casella postale 3247, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza 
del 6 febbraio 2003 della Camera dei ricorsi penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 25 gennaio 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, che aveva avviato un procedimento penale contro B.________ e altre persone per bancarotta fraudolenta distrattiva aggravata in relazione allo storno e all'occultamento di importanti somme di denaro ai danni di società da lui dirette, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale; chiedeva di acquisire la documentazione di conti bancari presso due banche, costituiti dall'inquisito o da suoi collaboratori. Il 27 luglio 2002 l'Autorità estera ha completato la domanda chiedendo di acquisire la documentazione del conto XXX e di eventuali altre relazioni facenti capo all'indagato C.________ e/o alla di lui moglie A.________, aperte presso la Banca del Gottardo, e di interrogare i funzionari bancari che se ne sono occupati. 
B. 
Con decisione del 12 agosto 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha accolto la richiesta e, mediante decisione di chiusura del 6 dicembre 2002, ha ordinato, tra l'altro, la trasmissione all'Autorità richiedente dei documenti relativi al conto XXX e il verbale d'interrogatorio dell'impiegata bancaria D.________. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con decisione del 6 febbraio 2003, ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, un ricorso di A.________, titolare del conto XXX, ritenendolo comunque, in via abbondanziale, infondato nel merito. 
C. 
A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione della CRP e la decisione di chiusura, quest'ultima limitatamente agli atti del conto XXX e al citato verbale d'interrogatorio. 
 
Il Ministero pubblico e l'Ufficio federale di giustizia, rinunciando a presentare particolari osservazioni, chiedono di respingere il ricorso. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. 
Diritto: 
 
1. 
Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica per quanto attiene alla trasmissione di atti concernenti il conto oggetto della contestata misura di assistenza, di cui è titolare (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a dell'ordinanza del 24 febbraio 1982, OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d). La ricorrente è inoltre legittimata a far valere che la CRP avrebbe ritenuto a torto il ricorso inammissibile (cfr. DTF 128 II 211 consid. 2.1, 124 II 124 consid. 1b, 180 consid. 1b). La legittimazione dev'esserle tuttavia negata, come si vedrà, e contrariamente alla tesi della CRP, riguardo alla trasmissione del verbale d'interrogatorio. 
2. 
2.1 La CRP ha rilevato che dalla documentazione di apertura del conto risultava che la ricorrente abitava all'estero, che non aveva eletto domicilio in Svizzera e che aveva concluso una cosiddetta convenzione "fermo banca"; ne ha concluso che il termine di ricorso era iniziato a decorrere dal momento in cui la decisione era stata depositata nell'incarto "fermo banca" (DTF 124 II 124 consid. 2). La Corte cantonale ha poi rilevato che la decisione di chiusura del 6 dicembre 2002 è stata ricevuta dalla banca il 9 dicembre successivo, ch'essa l'ha trasmessa al patrocinatore della ricorrente il 13 dicembre e che questi l'ha ricevuta il 16. Il ricorso datato 7 gennaio 2003 ma spedito il 14 gennaio successivo, è stato pertanto ritenuto tardivo. 
 
La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale d'avere omesso di considerare che il 10 maggio 2001 la relazione bancaria era stata chiusa: non essendovi più corrispondenza da trattenere, il termine di ricorso sarebbe quindi iniziato a decorrere dal giorno in cui ella ha avuto conoscenza della decisione di chiusura, donde la tempestività del ricorso cantonale. 
2.2 Secondo l'art. 80m AIMP l'Autorità di esecuzione notifica le sue decisioni all'avente diritto abitante in Svizzera (cpv. 1 lett. a) e all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera (cpv. 1 lett. b). Riguardo a quest'ultima fattispecie l'art. 9 OAIMP precisa che, in caso contrario, le notificazioni potranno essere omesse. Infine, l'art. 80n dispone che il detentore di documenti, come in concreto la banca, ha il diritto di informare il suo mandante dell'esistenza di una domanda e di tutti i fatti connessi, se l'autorità competente non l'ha esplicitamente vietato a titolo eccezionale (cpv. 1). 
2.2.1 Quando il titolare di un conto oggetto di una domanda di assistenza ha concluso una cosiddetta convenzione «fermo banca», il termine di ricorso o di opposizione decorre a partire dal momento in cui la decisione viene depositata nell'incarto «fermo banca» (DTF 124 II 124 consid. 2 con riferimenti anche alla dottrina). Dagli atti risulta che la relazione litigiosa è stata chiusa il 10 maggio 2001, antecedentemente quindi alla decisione di chiusura del PP. Nel ricorso dinanzi alla CRP la ricorrente aveva rilevato che detta decisione era pervenuta al suo legale il 16 dicembre 2002. Nelle osservazioni alla Corte cantonale, il PP, adducendo la verosimile sussistenza di una convenzione fermo banca ma senza rilevare la chiusura del conto, ha ipotizzato la tardività del ricorso. 
2.2.2 Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e). Queste eccezioni sembrano essere adempiute riguardo alla censura secondo cui la CRP ha omesso di accertare la chiusura della relazione litigiosa. Certo, la ricorrente, fondandosi sulla comunicazione fatta al suo patrocinatore, non aveva menzionato tale circostanza: non era comunque tenuta a farlo e del resto questo fatto risultava dagli atti. La CRP, rilevato che dall'esame della documentazione bancaria emergeva l'esistenza di una convenzione "fermo banca", non si è infatti pronunciata sulla chiusura della relazione bancaria, che costituiva un elemento di fatto decisivo per esaminare l'ammissibilità del ricorso cantonale. Detta convenzione non era infatti, manifestamente, più applicabile dopo la chiusura del conto: in assenza di relazioni d'affari non v'è, di massima, alcun motivo che la banca conservi le comunicazioni destinate al suo ex cliente, e ancor meno che quest'ultimo le consulti. 
 
Per tali motivi il Tribunale federale ha già stabilito che, dopo la chiusura del conto, la convenzione "fermo banca" non è più opponibile al cliente: se quest'ultimo non ha eletto domicilio in Svizzera, il termine di ricorso inizia quindi a decorrere dalla conoscenza effettiva della decisione, qualora essa non sia divenuta esecutiva (art. 80m cpv. 2 AIMP; causa 1A.221/2002, sentenza del 25 novembre 2002, consid. 2.4). Dalla lettura della decisione impugnata non si evince se la circostanza, decisiva, della chiusura del conto e, quindi, l'insussistenza della citata convenzione, sia stata ignorata (ciò che costituirebbe un accertamento manifestamente incompleto dei fatti) o sia stata ritenuta, a torto, giuridicamente irrilevante. Né alla ricorrente è stata concessa la facoltà di esprimersi al riguardo (art. 29 cpv. 2 Cost.). Queste manchevolezze non comportano tuttavia l'annullamento del giudizio impugnato, visto che la CRP ha comunque esaminato, a titolo abbondanziale, il ricorso - tempestivo, visto ch'era stato inoltrato entro trenta giorni da quando il patrocinatore ha avuto conoscenza della decisione di chiusura (DTF 124 II 124 consid. 2d, 120 Ib 183 consid. 3a; cfr. anche DTF 125 II 65 consid. 2a) - nel merito, respingendo, a ragione come si vedrà, le censure ricorsuali. 
3. 
3.1 Secondo la ricorrente non vi sarebbe una relazione diretta e oggettiva tra il suo conto e l'inchiesta italiana. La censura è infondata. 
3.2 La concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine). 
3.3 La Corte cantonale ha ritenuto che fondi provenienti dalle società portate in fallimento dall'indagato B.________ sono confluiti, in parte, su conti facenti capo a una società di Montecarlo, riconducibile a C.________, anch'egli inquisito nel procedimento estero, e alla di lui moglie, ossia alla ricorrente, sul cui conto XXX sono stati bonificati circa 890'000 euro; questa somma è poi stata prelevata in vista dell'apertura di un conto a Nassau. 
 
La ricorrente non contesta questi fatti, limitandosi a ribadire che quell'importo le spettava in seguito alla separazione dal marito, ciò che ne comproverebbe l'estraneità all'inchiesta estera; aggiunge che dal conto di Montecarlo sono effettivamente partiti due bonifici sul suo conto ma, in seguito, che l'importo è stato ribonificato al mittente con un incremento di circa il 6%. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la connessione tra il conto della ricorrente, sul quale sono transitate somme sospette, e l'inchiesta estera è manifesta e la trasmissione dei documenti, espressamente richiesta dall'Autorità italiana è chiaramente idonea a far progredire le indagini: tali atti permetteranno loro di poter ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra le diverse relazioni oggetto d'indagine (DTF 122 II 367 consid. 2). La contestata trasmissione è quindi giustificata, se del caso anche allo scopo di permettere all'Autorità estera di poter verificare l'asserita estraneità dei citati importi versati sul conto della ricorrente e poi ribonificati; l'utilità potenziale di queste informazioni è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2c). Il giudice svizzero dell'assistenza non deve infatti esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione dei (contestati) mezzi di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). 
 
L'accenno della ricorrente alla mancata dichiarazione, in Italia, dei fondi oggetto dell'asserita separazione è ininfluente, visto ch'ella non sostiene né rende verosimile che lo Stato richiedente non rispetterà il principio della specialità (cfr. su questo tema DTF 124 II 184 consid. 5 e 6, 128 II 305 consid. 3.1). 
4. 
La ricorrente contesta la trasmissione del verbale d'interrogatorio. 
 
Secondo la giurisprudenza, il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza giudiziaria è legittimato a impugnare la trasmissione di verbali d'audizione di testimoni soltanto nella misura in cui le informazioni ivi contenute possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti il conto, e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; causa 1A.141/1998, sentenza del 9 febbraio 1999, consid. 2a, apparsa in Rep 1999 123). Quest'eccezione a un'applicazione rigida della prassi inerente alla legittimazione è stata ammessa unicamente, e a titolo eccezionale, nell'ipotesi in cui la trasmissione di verbali abbia quale conseguenza di svuotare di ogni senso e di eludere le norme sulla protezione giuridica riguardo a informazioni su conti bancari. Limitandosi ad affermare che, pur non menzionando gli importi confluiti sul conto, la testimone ha indicato le date di apertura e di chiusura e la destinazione finale dei fondi, la ricorrente non dimostra affatto che si sarebbe in presenza della menzionata eccezione e di un'elusione delle norme sulla protezione giuridica; su questo punto il ricorso è quindi inammissibile. 
5. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese, ridotte, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); nella fissazione della tassa di giustizia si tiene infatti conto della fondatezza - anche se non decisiva per il giudizio - della censura riguardante la tempestività del rimedio cantonale (cfr. art. 156 cpv. 3 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 131 624). 
Losanna, 25 agosto 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: