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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_486/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 agosto 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 giugno 2016. 
 
 
Visto:  
la decisione del 3 luglio 2015, confermata su opposizione il 16 febbraio 2016, con cui la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha dichiarato il ricorrente inidoneo al collocamento dal 28 maggio 2015, 
il giudizio del 16 giugno 2016 emanato dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui è stato respinto il ricorso contro la decisione su opposizione, 
lo scritto presentato dal ricorrente il 15 luglio 2016(timbro postale) con cui afferma che attualmente non è in grado di restituire fr. 1'144.- per prestazioni indebitamente percepite e con cui chiede comprensione, 
la comunicazione del 18 luglio 2016 con la quale, per ordine del Tribunale federale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in tale comunicazione secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato, 
il silenzio del ricorrente, 
 
 
considerando:  
che gli atti scritti devono contenere fra l'altro le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF), 
che il ricorrente non solo non pretende l'annullamento del giudizio impugnato, ma nemmeno contesta i considerandi espressi dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, 
che ci si può chiedere se vi sia realmente la volontà del ricorrente di impugnare il giudizio cantonale, il quale ha sancito unicamente la di lui inidoneità al collocamento, 
che in realtà il ricorrente postula piuttosto implicitamente un condono di un importo in restituzione o per lo meno una possibilità di dilazione del pagamento, 
che in mancanza di un giudizio cantonale (art. 86 cpv. 2 LTF) reso su questi ultimi aspetti (cfr. art. 95 LADI), il Tribunale federale non può ora entrare nel merito della questione, 
che compete alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino esaminare lo scritto del 15 luglio 2016, trasmettendolo se del caso all'organo competente (art. 27 e 30 LPGA), 
che lo scritto del 15 luglio 2016, trattato come ricorso, è manifestamente inammissibile, 
che la causa può essere decisa secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 25 agosto 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi